HOME PAGE

 

GUIDA NORMATIVA

SULL’IMPRESA SOCIALE

 

  

 

 

Realizzato con il contributo

del Ministero del Lavoro

Direzione Generale della Cooperazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la presente Guida è stata curata

Avv.to Pietro CARDILE, Dott.ssa Costanza FANELLI

Hanno collaborato:

Dott. Elio DI ODOARDO (Capitolo terzo

Dott. Alessandro MASSARELLI (Capitolo secondo)

CEREF (Centro di Ricerche Economiche e Finanziarie)

 

Sommario:

 

Capitolo primo Pag. 6

 

I fondamenti legislativi 6

Premessa 6

Prima parte 6

  1. La cooperazione sociale, la Costituzione italiana,
  2. la Carta Europea 7

  3. Il Codice Civile 8
  4. La legislazione cooperativa 9

3.1 La legge Basevi 9

3.2 La Legge 59 10

  1. La capitalizzazione delle cooperative 12
  2. Le innovazioni del 1991 13

c) I fondi mutualistici 13

3.3 La piccola società cooperativa 14

3.4 Il sistema di vigilanza delle cooperative 15

  1. I soggetti preposti 15
  2. I mezzi 15

4- Le cooperative sociale: La legge 381/91 18

4.1 la cooperativa sociale a scopo multiplo 19

4.2 il computo delle persone svantaggiate 20

5- Le leggi regionali di recepimento della L.381 21

6- La legislazione sulle ONLUS 26

 

Seconda parte 29

  1. La costituzione di una cooperativa 29
  2. Gli adempimenti legali 31
  3. Gli organi della societa’ cooperativa 31

 

 

Capitolo secondo 37

Le normative contrattuali e previdenziali 37

1- Il sistema contrattuale della cooperazione sociale 37

2- La legge per la valutazione dei costi del lavoro negli appalti 38

3- Contribuzione ed agevolazioni 38

3.1 Inquadramento previdenziale 39

3.2 Agevolazioni per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 41

3.3 Contribuzione agevolata – salari convenzionali 42

3.4 Part – time 43

3.5 Iscrizione al Registro Prefettizio 43

3.6 Soci Volontari 44

 

Capitolo terzo 45

La legislazione fiscale 45

  1. Imposte sui redditi 45
  2. IRAP 46
  3. IVA 47
  4. 3.1 Prestazioni 47

    3.2 Cessioni gratuite 50

    3.3.Certificazione dei corrispettivi 50

  5. Altre agevolazioni di imposta 51
  6. Erogazioni liberali 53
  7. Altre norme 55

 

Capitolo quarto 56

Leggi di sostegno al lavoro e di promozione della cooperazione sociale 56

1- Nuove assunzioni nel Mezzogiorno 56

2- Tempo parziale 57

3- Incentivi finanziari alla promozione e allo sviluppo 58

Capitolo quinto 61

Impiego e inserimento di persone svantaggiate 61

  1. Legge quadro per le persone con handicap, n.104/92 62
  2. Diritto al lavoro dei disabili, n. 68/99 63
  3. Norme per favorire l’attività dei detenuti, legge n. 193/2000 64

 

Capitolo sesto 65

I rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni 65

  1. Il decentramento istituzionale: il D. Leg.vo 112/98 65
  2. La nuova legge di Riforma dell’Assistenza 67
  3. I rapporti con la pubblica amministrazione 69

3.1 La convenzione nella Legge 381/91 69

3.2 Il decreto legislativo 157/95 70

 

Capitolo settimo 72

Come prepararsi alla Vigilanza. 72

Un promemoria per l’amministratore

Appendice normativa 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crescente è stata in questi ultimi anni la produzione legislativa e di atti amministrativi che ha interessato, direttamente e indirettamente la presenza ed il ruolo della cooperazione in settori di più diretto interesse sociale, intendendo con questo termine interventi e campi di attività connotati socialmente sia per le caratteristiche del settore, sia per le modalità organizzative e imprenditoriali, sia per i soggetti a cui è diretto il beneficio dell’intervento (categorie svantaggiate, settori deboli della società) .

In tale ambito e in tale direzione posizione centrale ha assunto sia dal punto di vista sostanziale che normativo il fenomeno della cooperazione sociale, indicando strade innovative per sviluppare impresa e occupazione in settori considerati tradizionale terreno della presenza e iniziativa pubblica o caratterizzati da approcci e formule di tipo assistenzialistico.

L’importanza e l’efficacia di tale esperienza ha non solo richiesto uno sviluppo di norme e di interventi per dotare meglio questo tipo di esperienza cooperativa di condizioni regolative appropriate per favorirne anche in contesti diversi la crescita e lo sviluppo,ma ha rappresentato e rappresenta oggi un punto di riferimento essenziale per la produzione di interventi normativi in vari campi, contribuendo ad ampliare quadri e categorie di riferimento della legislazione cooperativa, del lavoro, fiscale, previdenziale, in materia sociale e sanitaria, della legislazione di incentivazione e promozione imprenditoriale.

L’attenzione crescente al ruolo delle imprese non profit in campi e settori importanti per la vita sociale, per l’assetto civile, per la promozione e tutela della salute e della educazione dei cittadini, per la tutela ambientale e la valorizzazione dei beni culturali, e più in generale per il benessere delle persone, sta dando luogo da tempo ad una sempre più complessa articolazione di interventi legislativi, normativi, regolativi che, accanto alla legge 381, stanno allargando il campo e le possibilità di azione di quello che oggi viene definita in termini generali "impresa sociale", che, allo stato attuale in grande parte si identifica con la forma e l’esperienza della cooperazione sociale quale si è venuta configurando nella esperienza italiana.

In questa situazione le diverse azioni di promozione e sviluppo della cooperazione o impresa sociale nell’attuale contesto richiedono sempre di più una approfondita conoscenza di tutte le norme che direttamente o indirettamente contribuiscono a definire e regolare l’assetto e il sistema di leve che agisce o può agire per il suo sviluppo, sia quando si è in presenza di promozione e supporto di nuove cooperative sia quando si tratta di promuovere e supportare il miglioramento e la crescita di cooperative esistenti.

In particolare appare di grandissima e sempre maggiore importanza l’azione per la promozione e lo sviluppo della occupazione che anche questo settore è chiamato a svolgere, sia in generale che in relazione a fasce deboli e svantaggiate e che di recente sta trovando forme di sostegno e incentivazione attraverso interventi e norme in parti comuni ad altri settori di imprese in parte indirizzati specificatamente a questi settori di impresa sociale.

L’azione di promozione e sviluppo delle cooperative sociali e più in generale della cooperazione in attività di utilità sociale e collettiva implica così oramai, in misura continuamente crescente, un’ azione di informazione, di indirizzo,di aggiornamento che non si limita più alla indicazione degli interventi legislativi specifici cooperativi ma abbraccia un ampio raggio di norme e leggi che nell’insieme agiscono e intervengono nello sviluppo e dell’azione della cooperazione.

Fornire agli aspiranti imprenditori sociali o ai dirigenti e manager cooperativi questo quadro di insieme di norme anche in una ottica di "opportunità" e non solo di vincoli è una delle azioni che appaiono oggi essenziali per rafforzare e stabilizzare l’azione di orientamento,di supporto e di tutoraggio delle reti e delle strutture che promuovono e agiscono per lo sviluppo della cooperazione sociale nel nostro paese.

Questa"Guida alla normativa per l’impresa sociale" , è stata pensata e realizzata pensando a queste esigenze, come uno strumento di facile uso che, in relazione alle diverse aree e ambiti di intervento e di disciplina legislativa fornisce gli elementi essenziali che interessano la nascita, la vita, lo sviluppo della impresa sociale cooperativa nei suoi diversi aspetti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo I

 

I fondamenti legislativi

Premessa

Nessun soggetto, forse, come la cooperazione sociale è così identificato con una legge, la 381/91.Una legge molto conosciuta, diventata un simbolo nello sviluppo del nuovo Stato sociale e "apripista" di processi, anche legislativi, di riconoscimento di funzioni di natura pubblicistica a soggetti di natura privatistica quale è una cooperativa. In realtà niente come la cooperazione sociale è così legata e collegata ad una molteplicità di riferimenti culturali, sociali, economici e legislativi diversi.

Le basi originali istitutive delle cooperative sociali sono contenute e molto bene rappresentate nell’art.1 della L.381/91 ma ogni cooperativa sociale che nasce e si sviluppa continua a portare con sé il bagaglio e la complessità dell’incontro che è avvenuto attraverso l’esperienza della cooperazione sociale tra natura cooperativa di questo soggetto e natura di utilità generale riconosciuta, tra natura di impresa economica e di attore, accanto al soggetto pubblico, di interventi e politiche nel campo della promozione e dell’integrazione sociale.

La cooperazione sociale è dunque insieme cooperativa di lavoro, di solidarietà e promozione sociale, è impresa economica, che risponde come tale a tanti soggetti e al mercato ma è anche impresa sociale non lucrativa nel senso che concepisce e usa le sue risorse per uno scopo di crescita sociale che va oltre lo scopo mutualistico che sta dietro alla scelta del "fare impresa insieme".

In questo primo capitolo cerchiamo di offrire un quadro dei principali riferimenti di base per la cooperazione sociale, quelli che vengono da assetti legislativi consolidati ( norme generali Civilistiche, norme sulla cooperazione), quelli che emergono da legislazioni più recenti (vedi tutto il capitolo delle ONLUS). Un insieme che dà conto di tutta la complessità degli elementi legali di cui si deve tenere conto quando si forma una cooperativa sociale, anche la più piccola, ma anche di tutta la ricchezza di mezzi, risorse, riferimenti in termini di cultura sociale, gestionale, economica, lavorativa, che in grande parte gli deriva dalla sua radice nel grande alveo della esperienza della cooperazione del nostro paese.

In questa sottolineatura della pluralità di riferimenti non c’è solo la scelta di informare su cosa serve per creare cooperative sociali ma anche di stimolare un modo di promuovere impresa cooperativa sociale consapevole di tutti piani, i valori, gli aspetti che si intende promuovere e organizzare.

 

Prima parte

1. LA COOPERAZIONE SOCIALE, LA COSTITUZIONE ITALIANA, LA CARTA EUROPEA

L'articolo 45 della Costituzione (1947):"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere mutualistico e senza fini di speculazione privata .La legge ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura il carattere e le finalità attraverso gli opportuni controlli".

Questa disposizione fonda il carattere pluralistico del mercato a cui le imprese che fanno la scelta mutualistica partecipano con i propri metodi e finalità aggiungendo una dimensione ulteriore al carattere libero e concorrenziale degli scambi.

La funzione sociale riconosciuta alla Cooperativa va collegata con le altre disposizioni costituzionali riguardo alla libertà economica, alla valorizzazione della persona e alla eguaglianza di opportunità.

Così l'articolo 1:"L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro" non è un semplice auspicio. Oltre mezzo secolo dopo, La Carta Europea dei Diritti all'articolo 15 afferma che "1)Ogni individuo ha diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata 2) Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in un qualunque stato membro" dell'Unione Europea.

L'articolo 16 della Carta riconosce la libertà d'impresa e l'articolo 26 impegna l'Unione e gli Stati a fare quanto necessario per consentire ai disabili pari opportunità di lavoro.

L'articolo 3 della Costituzione italiana riprende il contenuto dell'art.1 fondando sul lavoro la libertà e la dignità stessa delle persone:"...E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,economica e sociale del Paese".

La democrazia nell'impresa che caratterizza la Cooperativa è quindi parte di un progetto di democrazia sociale.

L'articolo 4 della Costituzione passa dai principi generale alla prescrizione di comportamenti vincolanti per Parlamenti e Governi affermando che "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto".

All'articolo 35 si ribadisce che "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori".

All'articolo 38 si specifica che "Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale".

L'articolo 45 che promuove in modo specifico l'impresa cooperativa retta da statuti mutualistici non cade dal cielo. E' un momento dell'attuazione complessiva del tipo di economia e di società che la Costituzione ha disegnato. E' un pilastro del patto che regola i rapporti fra i cittadini e fra i cittadini e lo Stato cui si devono confrontare singole leggi e normative sia nazionali che regionali.

 

2. IL CODICE CIVILE

Le norme generali sulle cooperative sono incluse nel Libro Quinto intitolato "Del Lavoro" (1942). Sono incluse fra le società a capitale variabile e tutte hanno lo "scopo mutualistico" anche se i requisiti che le qualificano sono soltanto nella Legge Basevi (v.).

Il titolo IV del libro Quinto del Codice si intitola "Delle imprese cooperative e delle Mutue assicuratrici". L'articolo 2511 stabilisce la tipicità della cooperativa stabile che "le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata".

Per essere cooperative devono essere "imprese" ed avere "lo scopo mutualistico".

L'articolo 2516 dice che "Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni in quanto compatibili".

L'articolo 2517 introduce alle leggi speciali: "Le società cooperative che esercitano l credito, le casse rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre cooperative regolate da leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo".

Nascono da leggi speciali le COOPERATIVE SOCIALI, la PICCOLA COOPERATIVA ed altre.

Tutte le società cooperative devono costituirsi per atto pubblico con l'indicazione di contenuti comuni elencati nell'articolo 2518.

 

Regole comuni sono la trasferibilità solo su consenso degli organi della cooperativa (articolo 2523) e che "Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni".

 

3. COOPERAZIONE SOCIALE E LEGISLAZIONE COOPERATIVA

3.1 LA LEGGE BASEVI

Il Decreto legislativo CPS 14 dicembre 1947 n.1577 prende il nome da Alberto Basevi, esponente storico del movimento cooperativo.

Pubblicato in G.U. n.17 del 22 gennaio 1948, contiene l'unica definizione dei requisiti mutualistici in attuazione dell'articolo 45.

Sia pure evocati "agli effetti tributari" hanno assunto portata generale mancando in Italia un Codice della Mutualità.

Sono contenuti nell'articolo 26:

"Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

1-divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

2-divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

3-devoluzione ai fondi mutualistici (v.) per la promozione e lo sviluppo della cooperazione del patrimonio residuo in caso di liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati".

I Fondi Mutualistici e la rivalutazione delle quote saranno regolati con la Legge 59

La "Cooperativa tipo Basevi", come si dice quella che adotta i tre requisiti mutualistici, è destinataria delle agevolazioni fiscali e d'altro tipo riservate alla cooperazione ex articolo 45. Non esclude la remunerazione delle quote e il cointeressamento del socio ma lo incanala nei principi cooperativi di moderazione del profitto individuale, di potenziamento del capitale proprio dell'impresa e di trasmissione del patrimonio - l'insieme del capitale inteso come strumento di lavoro - alle nuove generazioni.

SCHEDA DI SINTESI DELLA BASEVI

Artt. 1-3 / Attribuiscono la Vigilanza al Ministero del Lavoro e l'esercizio alle Associazioni riconosciute che provvedono alle ispezioni.

Artt.4-6 /Definiscono competenze riconoscimento e ruolo delle Associazioni.

Art. 9 / Disciplina le ispezioni.

Artt 13-14 / Detta ordinamento e funzionamento del registro prefettizio. Detta la procedura per l'iscrizione.

Art.15/ Crea lo Schedario generale della cooperazione che si distinguono così come una classe di imprese a parte rispetto alle Spa o alle altre società di persone.

 

3.2 LA LEGGE 59/92

La Legge 31 gennaio 1992, n. 59, "Nuove norme in materia di società cooperative", giunta all’approvazione dopo un lungo e animato dibattito, introduce numerose e rilevanti novità nella vita della cooperazione: tanto da meritare, a detta di molti, il titolo di vera e propria "riforma" legislativa.

Si tratta di una legge di impianto complesso, che tocca argomenti fra loro disparati e con un grado diverso di innovatività.

Uno dei suoi elementi di maggiore novità sta nella disciplina delle forme di capitalizzazione delle imprese cooperative.

Vengono introdotte, infatti, due nuove modalità di partecipazione al capitale sociale, ovvero il socio sovventore e le azioni di partecipazione cooperativa.

Esse hanno in comune il fatto di costituire forme di finanziamento di rischio, e quindi di partecipazione al capitale, che possono provenire da soggetti che non partecipano allo scambio mutualistico.

Con la legge 59/92 gli strumenti di capitalizzazione vengono estesi a tutte le cooperative (con la sola esclusione delle società e consorzi operanti nel settore dell’edilizia abitativa) con una disciplina generale e priva di particolari requisiti soggettivi.

Di conseguenza anche le cooperative sociali, di cui alla legge 381/91 possono avere nella propria compagine sociale soci sovventori secondo le modalità di cui all’art. 4 della legge 59/92.

La legge, inoltre, introduce la novità dei fondi mutualistici (art. 11) che assolvono la finalità di mutualità esterna delle società cooperative.

Il Fondo promuove nuove cooperative, sostiene le società costituite da cooperative che vogliono avviare nuove attività e sostiene lo sviluppo delle cooperative esistenti.

Particolare attenzione è rivolta alle iniziative imprenditoriali nelle aree meridionali e a debole insediamenti cooperativo, a quelle che prevedono un elevato tasso di occupazione e attività innovative nella creazione dei prodotti.

Il fondo viene alimentato dal 3% degli utili delle imprese cooperative esistenti e dai patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione.

I Fondi operano sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro, sono gestiti da società finanziarie non operanti con il pubblico (art.113 del testo unico della legge bancaria) ed hanno l’obbligo di certificare i propri bilanci.

SCHEDA DI SINTESI DELLA LEGGE 59/92

Gli art. 1 e 2 ampliano e definiscono meglio i diritti dei soci in seno alla cooperativa e impongono agli amministratori e ai sindaci una maggiore trasparenza operativa.

Gli articoli dal 3 al 9 mirano a facilitare la patrimonializzazione della cooperativa. A tal fine la legge: innalza (art. 3) i livelli massimi delle quote o azioni detenibili dal singolo socio; istituisce (art. 4) la figura del "socio sovventore"; introduce e regolamenta (art. 5 e 6) le "azioni di partecipazione cooperativa"; consente (art. 7) la rivalutazione, a copertura del deprezzamento dovuto all’inflazione, delle quote o azioni possedute dai soci ordinari; consente (art. 9) il rimborso al socio uscente del "sovrapprezzo" eventualmente versato al momento dell’ingresso in cooperativa.

L’art. 10 adegua l’ammontare massimo di prestito sociale i cui utili possono godere delle agevolazioni fiscali di cui all’ art. 13 del DPR 601/73.

Gli art. 11 e 12 istituiscono e disciplinano i Fondi di promozione(per Legacoop si tratta del fondo gestito da Gestifom Lega SpA), ai quali vanno destinati il 3% degli utili annui realizzati dalle cooperative, il patrimonio residuo delle cooperative disciolte, eventuali versamenti di terzi (soggetti privati o pubblici). Attraverso i Fondi l’imprenditoria cooperativa istituzionalizza il principio della "mutualità esterna" e si presenta come forma imprenditoriale sistematicamente rivolta alla promozione di nuova impresa, attuando la componente più tipica della "funzione sociale" riconosciutale dall’art. 45 della Costituzione.

L’art. 13 introduce alcune rilevanti innovazioni in materia di cooperative di abitazione.

L’art. 14, supera la preclusione all’ammissione a socio, nelle cooperative di produzione e lavoro, degli elementi tecnici e amministrativi.

L’art. 15 introduce importanti novità in materia di vigilanza, introducendo tra l’altro l’ispezione ordinaria annuale (comma 1) e la certificazione di bilancio (comma 2) per la cooperative che superino determinati parametri.

L’art. 16 fa obbligo al Ministro del Lavoro di presentare al Parlamento, ogni tre anni, "una dettagliata relazione sull’attività svolta in favore della cooperazione".

L’art. 21, comma 1, consente a cooperative e consorzi di recepire nei rispettivi statuti le norme della legge "con le stesse modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria".

a) capitalizzazione delle cooperative nella Legge 59/92

La Legge 59/92 regola importanti aspetti della cooperativa (v.sintesi) ma sono gli articoli 3-10 che innovano l'aspetto fondamentale della capitalizzazione.

Art.3: il limite della quota sociale o azione viene portato a 80 milioni nella generalità e a 120 per le cooperative di produzione e lavoro e per quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Quote o azioni sono rivalutabili in base all'indice del costo della vita (art.7).

Art.4: introduce il socio sovventore richiamando l'articolo 2548 del Codice Civile (v.).Viene ammesso quando lo statuto abbia previsto la costItuzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione aziendale. I voti dei soci sovventori nel loro insieme non potranno superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I loro finanziamenti sono rappresentati da azioni trasferibili con tasso di remunerazione non superiore del 2% rispetto agli altri soci.

Le azioni dei soci sovventori sono rivalutabili come le quote dei soci.

Art.5:Le cooperative che abbiano adottato nello statuto le procedure di programmazione pluriennale possono emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa prive del diritto di voto ma privilegiate nella remunerazione. Il loro ammontare non può essere superiore al valore netto in bilancio o al valore delle riserve.

Le APC devono essere offerte ai soci in misura non inferiore alla metà e possono essere "al portatore".

Le APC hanno diritto di prelazione sul patrimonio all'atto dello scioglimento della cooperativa.

L'articolo regola la speciale assemblea dei portatori di APC che si esprime sul programma pluriennale e nomina un rappresentante che ha diritto di accesso ai libri sociali.

Art.7: Le cooperative e loro consorzi possono destinare una quota di utili ad aumento gratuito del capitale sociale ed in tal caso possono essere superati i limiti di cui all'articolo 3. La rivalutazione si fa in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie (dal 1991) e spetta anche a le azioni dei soci sovventori.

Art.8: la quinta parte degli utili netti annuali deve andare a riserva legale mentre una quota deve essere dedotta a favore dei Fondi mutualistici (v.).

Art.10: gli importi massimi del prestito dei soci sono elevati a 40 milioni in generale e a 80 milioni per le cooperative di produzione e lavoro, per quelle di trasformazione dei prodotti agricoli e la commercializzazione.

 

b) le innovazioni del 1991

art.1-2/ I soci possono esaminare i libri delle delibere ed hanno diritto a relazioni esplicative degli amministra tori e dei sindaci.

Art.3-10/ Consentono ai soci di intervenire più' ampiamente nel finanziamento delle attività e,su questa base, di fare ricorso al mercato del risparmio in base al patrimonio ed ai programmi.

art.11-11/ Disciplinano i Fondi mutualistici di promozione

Art.13/ Introduce innovazioni per le cooperative di abitazione.

Art.14/ Elimina il limite nel numero di impiegati e che possono divenire soci.

Art.16/ Obbliga il Ministero del Lavoro a presentare in Parlamento una relazione triennale "sull'attività svolta in favore della cooperazione".

 

c) I fondi mutualistici

GIà previsti nella Legge Basevi, possono essere costituiti dalle Associazioni di rappresentanza e tutela riconosciute.

I dieci commi dell'articolo 11 ne descrivono i caratteri fondamentali:

- l'oggetto sociale può essere soltanto la promozione e il finanziamento di nuove iniziative.Ma possono anche organizzare corsi e gestirli, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali;

-per questi fini possono costituire cooperative o società da queste controllate ;

- le cooperative e loro consorzi alimentano i fondi mutualistici versando l 3% degli utili al netto delle riserve obbligatorie;

- viene devoluto ai Fondi il patrimonio residuo delle cooperative che si sciolgono - lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli Enti gestori dei Fondi;

- le società cooperative che non aderiscano ad una Associazione riconosciuta versano il 3% a fondi regionali o al Fondo del Ministero del Lavoro.

L'articolo 12 della legge regola la costituzione e il funzionamento dei Fondi

- Il capitale delle società per azioni costituite per la gestione deve appartenere almeno per l'80% all'Associazione che promuove il Fondo;

- Nel caso di gestione tramite una Associazione vi fanno parte tutte le cooperative aderenti;

- I Fondi sono soggetti a vigilanza del Ministero del Lavoro e a certificazione di bilancio annuale;

 

3.3 LA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA

La Legge 266/1997 (cosidetta "Bersani" art.21) ha introdotto nel nostro sistema imprenditoriale una forma semplificata di società cooperativa: la piccola società cooperativa.

Il numero minimo dei soci per la costituzione è di tre mentre il numero massimo è di otto. La quota minima di partecipazione dei soci è di 50.000 lire.

Questo può favorire la fase iniziale di avvio anche nel settore dei servizi.

E' prevista esplicitamente la trasformazione in cooperativa ordinaria a fronte di esigenze di crescita e di sviluppo.

Anche la gestione è semplificata. Infatti è possibile optare per una gestione assembleare della società con la nomina di un presidente rappresentane legale oppure affidarsi al classico Consiglio di Amministrazione. Per il Collegio sindacale si applicano i principi dell'articolo 2488 del Codice Civile.

La legge 266/97 ha inoltre provveduto ad eliminare (art.25) il limite di 15 soci come minimo per l'ammissibilità delle cooperative di lavoro agli appalti pubblici.

Per il resto alle piccole società cooperative si applicano le norme riguardanti le società cooperative ordinarie, in quanto compatibili.

 

LA LEGGE

1-La piccola società cooperativa quale forma semplificata di società cooperativa deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore a otto soci

2-La denominazione sociale in qualunque modo formata deve contenere l'indicazione "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno carattere mutualistico

3-Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo

4-Nella piccola società cooperativa se il potere amministrativo è attribuito all'assemblea è necessaria la nomina del presidente al quale spetta la rappresentanza legale

5-Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del Codice Civile

6-Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

7-Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa.La piccola società cooperativa può trasformarsi soltanto in società cooperativa

8-Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del Codice Civile

 

 

3.4 IL SISTEMA DI VIGILANZA DELLE COOPERATIVE

a) I soggetti preposti alla vigilanza

Le cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali (art. 2542 cod. civ.) e dal D.L.C.P.S.del 14 /12/1947 ,n.1577 (Legge Basevi).

Il Ministero del Lavoro, tramite la Direzione Generale della Cooperazione e le Direzioni provinciali del lavoro, esercita la vigilanza sulle societa' cooperative e loro consorzi.

Le cooperative aventi sede in alcune Regioni a Statuto Speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia) sono sottoposte alla diretta vigilanza delle stesse.

Sono inoltre soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro le quattro associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute (il riconoscimento viene concesso, su domanda, alle Associazioni cui aderiscano almeno mille cooperative con D.M. Lavoro che conferisce alle stesse anche personalita' giuridica), le quali a loro volta esercitano la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati. L'adesione ad una Associazione e' libera.

 

b) Mezzi di vigilanza

La vigilanza si attua mediante ispezioni ordinarie effettuate da:

- funzionari del Ministero del Lavoro, nei confronti delle cooperative che non aderiscono a nessuna delle quattro Associazioni sopra citate;

- revisori delle suddette quattro Associazioni nel caso di cooperative loro aderenti.

Dette ispezioni sono di regola biennali. Sono assoggettabili ad ispezione annuale (art.15, legge n. 59/92) le cooperative che abbiano registrato un fatturato superiore a L. 34.233.013.000 (limite aggiornato con D.M. Lavoro 12.2.1996), ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società' a r. l., nonche' le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie. Sono ugualmente assoggettabili ad ispezione annuale le cooperative sociali (art. 3 legge n.381/1991).

Per il servizio delle ispezioni ordinarie le cooperative sono tenute a versare un contributo biennale, rispettivamente al Ministero o all'Associazione cui eventualmente aderiscono o alla Regione a statuto speciale dove hanno sede, il cui importo viene stabilito - con cadenza biennale - con D.M. Lavoro.

Le ispezioni ordinarie mirano ad accertare: il rispetto delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione di agevolazioni tributarie o di altra natura; il regolare svolgimento delle attivita' societarie; il regolare funzionamento contabile ed amministrativo;la situazione patrimoniale. Nel corso delle ispezioni gli ispettori forniscono anche eventuali suggerimenti per ricondurre l'ente al regolare funzionamento.

La vigilanza viene inoltre esercitata per mezzo di ispezioni straordinarie effettuate direttamente da funzionari del Ministero del Lavoro, anche per le cooperative aderenti alle Associazioni.

Tali ispezioni sono finalizzate ad accertare il sussistere di determinate irregolarita', di cui il Ministero abbia ricevuto segnalazione anche a mezzo di esposti, istanze o denunce di soggetti interessati al corretto funzionamento della cooperative (soci, amministratori, sindaci della stessa ovvero terzi interessati a causa di rapporti economici intercorrenti con la cooperativa medesima), oppure da altra autorita' amministrativa o giudiziaria, o comunque quando se ne presenti l'opportunita'.

Di ogni ispezione, ordinaria o straordinaria, viene redatto verbale sottoscritto dall'ispettore e dal legale rappresentante dell'ente.

Dalle ispezioni, nel caso si riscontrino irregolarita', possono derivare i seguenti provvedimenti ministeriali:

  1. Diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva;
  2. Revoca degli amministratori e/o dei sindaci e nomina di un commissario governativo ai sensi dell'art. 2543 cod.civ. (gravi irregolarita' amministrativo-contabili);
  3.  

  4. Cancellazione dal registro prefettizio - e conseguente cancellazione dallo schedario generale della cooperazione - nel caso di mancanza dei requisiti mutualistici tipici delle societa' cooperative, ovvero nel caso di omesso pagamento del contributo per ispezioni oltre il biennio di riferimento;
  5. Scioglimento d'ufficio per atto dell'autorita' governativa nei numerosi casi previsti dall'art. 2544 cod.civ. (incapacita' di raggiungere lo scopo sociale, mancato deposito del bilancio di esercizio per oltre un biennio, assenza di atti di gestione) e nel caso di mancato reintegro - entro il termine di un anno - del numero minimo di soci richiesto per la costituzione della cooperativa (art.1, legge 17.2.1971, n.127);
  6.  

  7. Sostituzione del liquidatore ordinario inadempiente ai sensi dell'art.2545 cod. civ.
  8. Liquidazione coatta amministrativa della societa' nel caso in cui si rilevi a suo carico lo stato di insolvenza patrimoniale ai sensi dell'art.2540 cod.civ. Intervenendo detto provvedimento, la vigilanza del Ministero si esplica ulteriormente mediante il controllo esercitato direttamente sullo svolgimento delle procedure di liquidazione coatta dalla Divisione VI della Direzione Generale della Cooperazione, a cio' specificamente preposta.

Tutti i provvedimenti citati, tranne la liquidazione coatta amministrativa che viene disposta in base a circostanze oggettivamente riscontrabili, sono emanati a seguito di una valutazione discrezionale del Ministero, sentito anche - nei casi previsti dalla legge - il parere non vincolante della Commissione Centrale per le Cooperative e del relativo Comitato, organismi consultivi istituiti presso lo stesso Ministero.

4. LE COOPERATIVE SOCIALI: La Legge 381/91

La legge 8 novembre 1991 n° 381 disciplina le cooperative sociali, contribuendo anche a disciplinare un settore, quello della prestazione dei servizi sociali di notevole rilevanza pratica e crescente diffusione.

La definizione di cooperative sociali è contenuta nell'articolo 1, che individua le cooperative sociali fra quelle che hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso":

A) la gestione di servizi socio-sanitari-assistenziali e educativi;

B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le persone svantaggiate

L'articolo 4 individua quali sono le persone svantaggiate: "gli invalidi fisici, psichi e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione". Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

L'invalidità, secondo le circolari del Ministro del Lavoro, non deve essere inferiore al 45%.

I soci volontari

L'articolo 2 L. 381/91 prevede questa nuova categoria di soci che possono essere ammessi solo in presenza di una specifica previsione statutaria. Essi prestano la loro attività gratuitamente, di conseguenza non si applicano loro il contratto collettivo di lavoro e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Possono ottenere soltanto un rimborso delle spese purché queste, ovviamente, siano documentate.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero totale dei soci, e sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

Altre disposizioni

Ai sensi dell'articolo 1 comma 3° L.381/91, la denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale"; esse sono iscritte nel registro prefettizio nella sezione "cooperazione sociale".

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge le Regioni devono istituire l'Albo regionale delle cooperative sociali, al quale vengono iscritte le cooperative sociali in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L'articolo 5 della L.381/91, prevede che gli enti pubblici possano, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti con la P.A., stipulare convenzioni con le cooperative che svolgano le attività di cui all'art.1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari e educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle Direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché dette convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari e educativi, il cui importo stimato al netto di IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

L'art.7 prevede che i trasferimenti per successione o donazione di beni siano esenti da imposte. Le imposte catastali e ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi ad immobili destinati all'attività societaria sono ridotte ad ¼.

Alle prestazioni socio-sanitarie e educative viene applicata l'aliquota IVA del 4%(Vedi Legislazione fiscale).

 

4.1 LA COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO

La 381 prevede che le cooperative possano perseguire gli scopi statutari con due modalità.

a)La gestione di servizi socio- assistenziali - sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di ogni altro tipo di attività,dal commercio all'agricoltura,ai servizi comunque finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La circolare 116/92 del Ministero del Lavoro ha previsto lo svolgimento separato delle attività ma alcune Regioni in sede di legge attuativa non hanno previsto la separazione delle due tipologie.

Accanto a cooperative che scelgono di operare secondo una delle due modalità si possono avere quelle a scopo plurimo purchè il collegamento funzionale dei due rami di attività risulti chiaramente dallo Statuto.

I punti qualificanti della cooperativa a scopo plurimo sono:

1-Le tipologie di svantaggio e/o intervento devono postulare attività coordinate

2-L'organizzazione amministrativa deve consentire la separazione delle gestioni relative ai due tipi di attività in quanto destinatarie di agevolazioni differenziate

L'iscrizione agli Albi avverrà quindi sotto l'unica denominazione "Cooperativa sociale nelle sezioni A e B.

I verbali di ispezione verificheranno il rispetto di queste condizioni e le Regioni potranno su quella base confermare o meno i requisiti.

 

4.2 IL COMPUTO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE

Per quanto riguarda il calcolo del trenta per cento, l’INPS con la circolare n. 188 del 17 giugno 1994 viene precisato che le persone svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori al quale riferirsi per il calcolo della percentuale degli svantaggiati presenti nella cooperativa. Tale criterio, in pratica, ricalca quello previsto dalla legge n. 482/68 per il calcolo percentuale dei soggetti obbligatoriamente assumibili da imprese pubbliche e private.

L’INPS, inoltre, nell’individuazione delle persone svantaggiate fa sempre riferimento alle categorie previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, non recependo più ampie definizioni proposte dalle leggi regionali di recepimento della 381 dalle Regioni a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Trentino/Alto Adige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- LE LEGGI REGIONALI DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE 381

L’articolo 9 della legge nazionale 8.11.1991, n. 381 prevedeva che - entro un anno dalla sua promulgazione - le Regioni emanassero le norme di attuazione della legge:

=> istituendo l’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

=> determinando le modalità di raccordo con l’attività dei servizi socio/sanitari;

=>determinando le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione;

=> adottando convenzioni/tipo che regolassero i rapporti tra le cooperative sociali e le Amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della rispettive Regioni prefigurando, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l’applicazione delle norme contrattuali vigenti;

A distanza di oltre otto anni da tale data, 16 regioni italiane hanno approvato le leggi di attuazione della legge nazionale 381/91. Di esse vengono indicati nel riquadro successivo i nomi ed il periodo di approvazione delle rispettive leggi regionali.

REGIONE

PROVVEDIMENTO

Friuli - Venezia Giulia

L.R. n. 7 del 07.02.92

Valle D'Aosta

L.R. n. 20 del 26.04.93

Liguria

L.R. n. 23 del 01.06.93

Lombardia

L.R. n. 16 del 01.06.93

Basilicata

L.R. n. 39 del 20.07.93

Puglia

L.R. n. 21 del 01.09.93

Trentino - Alto Adige

L.R. n.15 del 01.11.93

Umbria

L.R. n. 12 del 02.11.93

Toscana

L.R. n. 13 del 28.01.94

Emilia Romagna

L.R. n. 7 del 04.02.94

Piemonte

L.R. n. 18 del 09.06.94

Veneto

L.R. n. 24 del 05.07.94

Abruzzo

L.R. n. 85 del 08.11.94

Marche

L.R. n. 50 del 13.04.95

Lazio

L.R. n. 24 del 19.07.96

Calabria

L.R. n. 5 del 3.03.00

 

Esistono delle somiglianze e delle differenze tra le diverse legge regionali e rispetto a quanto disposto dalla legge nazionale 381/91. In particolare vanno sottolineate alcune in relazione:

a) alle finalità perseguite dalle varie Amministrazioni con il recepimento della legislazione a favore delle cooperative sociali;

b) all'istituzione dell'Albo delle cooperative sociali ed alla definizione adottata per contraddistinguere le cooperative sociali;

c) alla definizione delle tipologie di svantaggio che determinano i soggetti svantaggiati ritenuti tali ai sensi della legislazione nazionale e regionale;

d) ai requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale;

a) Finalità delle leggi regionali

Analizzando i contenuti dei primi articoli delle leggi regionali approvate, possiamo distinguere sostanzialmente due tipi di approcci:

a. il primo, adottato da Abruzzo, Basilicata, Emilia - Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Valle d’Aosta, che si ispira alla sostanza ed alla forma dell’art. 9 della legge nazionale 381/91 del quale riporta fedelmente il contenuto. Questo primo approccio, quindi, può essere riassunto nella forma di una recepimento passivo dello spirito e della forma della legislazione nazionale;

b. il secondo, adottato da Friuli - Venezia Giulia, Puglia, Piemonte, Toscana, Trentino - Alto Adige, Veneto e Lazio, sottolinea il ruolo della regione nella valorizzazione e promozione della realtà delle cooperative sociali alle quali riconosce il ruolo di promozione umana e di integrazione sociale delle persone svantaggiate. Questo secondo approccio, dunque, può essere definito di recepimento attivo che, come vedremo, comporta alcune "integrazioni" alla norma originaria.

b) Istituzione dell’Albo e definizione di cooperative sociali

Come prescritto dagli artt. 1, 8 e 12 della legge nazionale 381/91, le Regioni hanno istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali, articolato in tre sezioni:

a. Sezione A nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

b. Sezione B nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c. Sezione C nella quale sono iscritti i Consorzi tra imprese sociali.

La circolare n. 116 del 9 ottobre 1992 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale chiarisce che la legge 381/91 opera una netta distinzione tra le cooperative sociali di cui al comma 1, lett. A) e di cui al comma 1, lett. B) dell’art.1, sottolineata da regime speciale garantito alle seconde dagli art. 4 e 5. Di conseguenza, ciascuna cooperativa può operare nell’uno o nell’altro campo, ma non in entrambi, per cui l’atto costitutivo e lo statuto debbono espressamente indicare in quale di essi la società intenda operare. Le cooperative già attive alla data di entrata in vigore della legge devono, in base all’art. 12, uniformarsi a tali prescrizioni e optare per una delle due tipologie. In controtendenza rispetto a questi orientamenti due Regioni, l’Emilia - Romagna e la Liguria, hanno previsto la possibilità per le cooperative sociali di operare in entrambi i settori di attività definiti con la lettera A e con la lettera B e, conseguentemente, di essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dei propri Albi regionali.

c) Definizione delle tipologie di svantaggio

Quasi tutte le leggi regionali si rifanno - implicitamente o esplicitamente - alla definizione di persona svantaggiata data dall’art. 4 della legge nazionale 8 novembre 1991, n. 381. La circolare n. 116/92 chiarisce che la soglia minima di invalidità è il 45%, vale a dire la stessa prevista per il collocamento obbligatorio (legge 2.4.68, n. 482, D.L. 23.11.88, n. 509). Solamente tre regioni - il Friuli - Venezia Giulia, il Trentino/Alto Adige e la Puglia - riservano un articolo della legge regionale per definire il concetto di persona svantaggiata. Tra queste, mentre la Puglia ricalca la definizione data dall’art. 4 della 381/91, le due regioni a statuto speciale del Friuli - Venezia Giulia e del Trentino/Alto Adige riformulano e ampliano le categorie di rischio previste dalla legge nazionale.

d) Requisiti per l’iscrizione all’Albo Regionale

Le prescrizioni per l’iscrizione all’Albo regionale risultano dalle stesse leggi regionali, da successiva delibera della Giunta Regionale o da leggi preesistenti, alle quali la legge regionale attuativa della legge nazionale 381/91 fa riferimento.

Tutte le regioni richiedono l’iscrizione alla sezione ottava del Registro Prefettizio delle Cooperative, ove tale iscrizione sia prevista (tutte le regioni eccetto Friuli/Venezia Giulia, Trentino/Alto Adige e Sicilia). A questo proposito il Ministero del Lavoro, con nota n. 185/F21 del 15 marzo 1994, ha precisato che la possibilità per le cooperative sociali di beneficiare delle agevolazioni tributarie o di altra natura dipende dall’iscrizione nel Registro Prefettizio, e non dall’iscrizione all’Albo regionale istituito in seguito alla legge 381/91. Perciò l’iscrizione delle cooperative sociali all’Albo regionale non va collegata al godimento di tali agevolazioni, bensì all’esigenza di garantire agli enti locali la qualità, l’efficienza e la finalità delle cooperative sociali con le quali essi si trovano a stipulare contratti. Per quanto riguarda le cooperative sociali di tipo B, tutte le regioni prevedono la presenza al loro interno di lavoratori svantaggiati nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2 della legge 381/91, vale a dire almeno il trenta per cento dei lavoratori, soci e non soci, della cooperativa. Nel calcolo dei numero complessivo dei lavoratori costituenti la base sociale sono esclusi i soci volontari.

 

6. LA LEGISLAZIONE SULLE ONLUS

 

Con l'approvazione del d.lgs N.460. del 14 Novembre 1997 è nato nell'ordinamento italiano una nuova figura giuridica, quella della Onlus: Organizzazione non Lucrativa di utilità sociale. L’interesse verso questa nuova tipologia di organizzazione è dovuto al fatto che riguarda tutti gli enti non commerciali: associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative, enti privati con o senza personalità giuridica che svolgono attività non commerciali, assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e valorizzazione dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dalle Onlus o affidate a università, enti di ricerca o altre fondazioni che la svolgono direttamente con modalità che dovranno essere fissate con un apposito decreto unilaterale.

Sono considerate automaticamente Onlus:

 

Nell'atto costitutivo delle ONLUS si deve specificare:

Questa disposizione non si applica a:

Le agevolazioni destinate alle Onlus sono soprattutto di carattere fiscale, per ottenerle è necessario che l'ente entro 30 giorni dall'inizio delle attività previste come Onlus ne dia comunicazione all'amministrazione finanziaria.

Presso l'amministrazione finanziaria è, infatti, istituita, fatte salve le norme di attuazione relative al registro delle imprese, l'anagrafe delle Onlus, alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente per territorio rispetto al domicilio fiscale delle Onlus. Alla stessa direzione dovrà essere comunicata ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di Onlus.

 

1) Agevolazioni fiscali:

Imposte sui redditi

 

  1. I.V.A.

 

3) Ritenute

 

5) Imposta di registro

- atti di trasferimento dei beni scontano imposta fissa di 250 mila lire se i beni sono utilizzati direttamente;

La disciplina specifica delle Onlus non intacca gli eventuali trattamenti di maggior favore accordati alle cooperative.

 

Parte seconda

1.COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA

Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata (art.2511 c.c.).

Per scopo mutualistico intendiamo un vantaggio patrimoniale che può derivare al socio appartenente alla società. Il vantaggio può derivare da una migliore condizione lavorativa, dalla possibilità di ottenere economie nell'acquisto di materie prime, dalla possibilità di accedere ai mercati assicurativi e finanziari a minor costo, ecc.

Il fenomeno cooperativo si manifesta in molteplici campi. Il d.lgs.C.P.S. N°1577/1947, che istituisce il registro prefettizio delle cooperative, suddivide le stesse a seconda della diversa natura ed attività, individuando i seguenti gruppi:

- coop. di consumo;

- coop. di produzione e lavoro;

- coop. agricole;

- coop. di pesca;

- coop. miste;

- ecc.

In seguito, con la legge 381 dell'8 novembre 1991, si è aggiunta la categoria delle cooperative sociali. .

La costituzione di una società cooperativa ai sensi degli articoli 2518 c.c. avviene con atto pubblico a rogito di notaio.

L'atto pubblico deve indicare i requisiti indicati dalla legge:

  1. il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci;
  2. la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  3. l'oggetto sociale;
  4. se la società cooperativa è a responsabilità limitata o illimitata e, nel primo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei soci;
  5. la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni il valore nominale di queste;
  6. il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
  7. le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo nonché il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
  8. le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
  9. le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;
  10. le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;
  11. il numero degli amministratori e i loro poteri indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;
  12. il numero dei componenti il collegio sindacale;
  13. la durata della società;
  14. importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

La denominazione sociale, come prevede l'articolo 2515, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.

 

L'OGGETTO SOCIALE

L'oggetto sociale rappresenta il settore, il confine e l'obiettivo dell'attività economica che la cooperativa intende svolgere. Esso deve essere ben determinato pena la non omologazione da parte del Registro delle Imprese. L'esigenza di specificazione dell'oggetto sociale è soddisfatta quando siano enunciate non solo la categoria generale cui appartiene l'attività economica da esercitare, ma anche il settore o i settori specifici in cui si intende indirizzare l'attività medesima. È possibile, inoltre, l'indicazione di un oggetto sociale plurimo, purché sia analiticamente indicato il settore di intervento senza rendere, in questo modo, sostanzialmente priva di significato la sua stessa indicazione.

L'atto costitutivo della società cooperativa può essere certamente modificato e, per quanto espressamente riguarda l'oggetto sociale, l'eventuale modificazione della attività svolta deve avvenire nel rispetto dei principi appena enunciati

 

IL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale rappresenta un'entità numerica, la quale esprime in termini monetari il valore complessivo dei conferimenti promessi (capitale s. sottoscritto), o eseguiti dai soci (capitale s. versato), ed è il necessario punto di riferimento della partecipazione dei soci alla società.

 

 

2. GLI ADEMPIMENTI LEGALI

Iscrizione nel Registro delle Imprese

Avvenuta la costituzione, il notaio che ha ricevuto l'atto, deve provvedere entro 30 giorni al deposito dello stesso presso il pubblico registro delle imprese. Con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica (art.2331 c.c. e art. 2519 u.c. c.c.).

La funzione del pubblico registro è quella di offrire le notizie delle varie attività economiche svolte dalla società, onde assicurare la certezza di rapporti a chi contratta con la società stessa.

Dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori della società cooperativa devono presentare domanda alla Prefettura per l'iscrizione nel registro prefettizio della cooperazione. Presso ogni Prefettura, infatti, viene tenuto un Registro nel quale si iscrivono le cooperative della rispettiva Provincia.

Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, invece, è istituito lo schedario generale cooperazione. La mancata iscrizione nel registro prefettizio, come pure nello schedario generale della cooperazione, esclude gli enti cooperativi da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura. E' bene sottolineare che l'iscrizione nei registri prefettizi non costituisce un obbligo giuridico, ma ha efficacia soltanto ai fini delle agevolazioni tributarie e di altri benefici previsti dalle leggi speciali. Ne consegue, che l'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento, decorrendo le agevolazioni dalla data di iscrizione.

Ulteriori adempimenti

A cura degli amministratori occorre presentare, entro 30 giorni dalla data di costituzione:

1) la dichiarazione di inizio attività da presentare all'ufficio IVA per ottenere l'attribuzione del numero di partita I.V.A., 2) la stessa dichiarazione va presentata alla Camera di Commercio

 

3. GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Gli organi sociali delle cooperative sono:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio di amministrazione;

- il Collegio sindacale;

- il Collegio dei probiviri.

 

L'assemblea

L'Assemblea è il principale organo deliberativo, l'organo sovrano. La sua funzione è quella di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dall'atto costitutivo. Il codice civile la disciplina agli articoli 2532/3/4 e si applicano, in quanto compatibili, le norme delle S.p.A.

Ai sensi dell'art.2363 c.c. l'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, a seconda dell'oggetto delle rispettive deliberazioni. L'art.2364 c.c., indica puntualmente le competenze dell'assemblea ordinaria, stabilendo che approva il bilancio, nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale, determina il compenso degli amministratori e dei sindaci se non è stabilito nell'atto costitutivo, delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea straordinaria, invece, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori (art.2365 c.c.).

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per approvare il bilancio e per provvedere all'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria, diversamente, può essere convocata in qualunque momento in cui sia necessario modificare lo statuto, prorogare la durata della società, deliberarne lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, nominare i liquidatori stessi e determinarne i poteri.

 

I soci

La partecipazione del socio alla società cooperativa ha carattere personale poiché deve rispondere a requisiti di appartenenza della persona stessa a certe categorie. Il soddisfacimento dei bisogni personali avviene attraverso l'esercizio collettivo d'impresa.

Ne consegue che non è omologabile l'atto costitutivo di una società cooperativa quando non emerge né dall'atto costitutivo né dallo statuto lo scopo di mutualità.

Accanto ai principi di carattere generale il legislatore indica espressamente, con riferimento a taluni settori della cooperazione, quali requisiti i soci debbano necessariamente possedere per farvi parte.

 

 

In particolare:

Il numero dei soci è variabile ed illimitato ma non può essere inferiore a nove nelle cooperative in genere, a tre nella piccola cooperativa e cinquanta nelle coop. di consumo.

La legge n° 59/1992, recante nuove norme in materia di cooperative, ha introdotto una nuova categoria di soci, ossia quella dei soci sovventori.

Questa categoria di soci può essere istituita soltanto se negli statuti è prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Il fine è quello di consentire alle cooperative una migliore capitalizzazione; questi soci versano capitale e sottoscrivono azioni a puro titolo di investimento. Essi hanno diritto di voto e possono anche essere nominati amministratori

 

L'ammissione di nuovi soci

L'atto costitutivo deve indicare le condizioni per l'ammissione di nuovi soci. Il contratto di società, infatti, è un contratto "aperto", cui può successivamente aderire chiunque si trovi nelle condizioni dallo stesso indicate. Pertanto è nullo l'atto costitutivo di una società coop. nel quale non sono indicate le condizioni di ammissibilità dei nuovi soci. L'acquisizione dello stato di socio di una cooperativa può avvenire, dunque, per partecipazione alla costituzione della società, e tali saranno i soci fondatori, oppure per successiva ammissione alla società già costituita. La società ha un potere discrezionale nell'ammettere un nuovo socio; potere che non è sinonimo di arbitrio, ma solo possibilità di una valutazione circa la convenienza e l'opportunità di accogliere o meno la domanda.

L'ammissione di nuovo socio richiede, ai sensi dell'art.2525 c.c., una delibera degli amministratori e, pertanto, in mancanza di verbalizzazione di tale delibera esige la prova di una votazione degli amministratori favorevole alla domanda dell'interessato, mentre non bastano meri comportamenti concludenti, non essendo configurabile una manifestazione tacita di volontà di organo collegiale.

Qualora la domanda di ammissione ad una s.c. non sia stata accolta, con delibera degli amministratori da annotarsi nel libro dei soci, la sottoscrizione ed il versamento della quota sociale sono inidonei all'acquisto della qualità di socio.

 

Il consiglio di amministrazione

Il C.d.A. è organo amministrativo ed esecutivo della società in quanto rappresenta ed esegue la volontà dell'assemblea, le disposizioni dell'atto costitutivo e della legge.

Ad esso vengono demandati i compiti della gestione ordinaria e straordinaria della società non riservati dall'atto costitutivo all'assemblea dei soci ed è disciplinato dalle disposizioni dell'art.2535 c.c., nonché dalla disciplina della S.p.A., in quanto compatibile.

Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie, qualunque sia la denominazione sociale assunta dalla società cooperativa.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci, ad eccezione dei primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo. Il numero degli amministratori può essere fisso, oppure variare tra un minimo ed un massimo, a seconda di quanto è stabilito nell'atto costitutivo. Il C.d.A. (Consiglio di Amministrazione) può risultare composto da un numero pari di amministratori e nell'eventualità di una votazione il cui esito sia una parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità alla carica, oltre alla mancanza della qualità di socio, sono altresì di impedimento:

La nomina, se interviene nonostante la presenza di una causa di ineleggibilità comporta la decadenza dall'ufficio.

Gli amministratori, per il loro ufficio, possono avere dei compensi il cui ammontare può essere stabilito nell'atto costitutivo o dall'assemblea.

Al C.d.A. è consentito, previo parere del collegio sindacale, di stabilire il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità all'atto costitutivo.

Entro 15 giorni dalla loro nomina gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese, nello stesso termine gli amministratori che hanno la rappresentanza legale della società devono depositare le loro firme autografe.

Dell'avvenuta iscrizione deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative.

 

Il collegio sindacale

Il collegio sindacale è l'organo preposto al controllo dell'amministrazione della società.

Il collegio si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Le cooperative hanno la facoltà di nominare sindaci anche coloro che non sono iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti né negli altri albi professionali, come prescritto invece per le società per azioni, dall'art.2397 comma 2° e 3°.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più sindaci possa essere scelto tra i soci.

La nomina dei sindaci spetta all'assemblea dei soci, ad eccezione dei primi che vengono nominati nell'atto costitutivo. All'assemblea spetta la nomina del presidente del collegio sindacale.

Per quanto riguarda la ineleggibilità, valgono le stesse regole individuate per gli amministratori, comprese le norme sulla decadenza dalla carica. I sindaci cessano dalla carica al termine di conclusione previsto, che è di tre anni, oppure per rinunzia volontaria, per morte, per decadenza e per revoca, che può avvenire solo per giusta causa.

La retribuzione dei sindaci è stabilita dall'assemblea.

La nomina e la cessazione dalla carica di sindaco devono essere iscritte nel registro delle imprese.

Per i sindaci come per gli amministratori vale la disciplina della S.p.A., in quanto compatibile.

 

Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è un organo facoltativo nominato dall'assemblea dei soci, composto di tre membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il suo scopo è quello di dirimere le controversie tra i soci o tra i soci e la società. Nel collegio dei probiviri non esiste la carica di presidente né quella di segretario. Il collegio viene convocato dal presidente della società o dal presidente del collegio sindacale, a seconda che il socio abbia presentato il suo reclamo al C.d.A. o al collegio sindacale. I probiviri decidono secondo le formalità previste dallo statuto.

Capitolo secondo

Le normative contrattuali e previdenziali

1. IL SISTEMA CONTRATTUALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Le cooperative sociali e più in generale le cooperative che operano nel settore socio- sanitario- assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati dispongono fin dal 1992 di un loro specifico contratto di lavoro che si applica d’obbligo per tutti i dipendenti e le dipendenti ed è, per le parti che attengono al trattamento economico complessivo, di riferimento per i soci- lavoratori e le socie- lavoratrici.

Tale contratto, rinnovato nel marzo 2000, rappresenta per il settore un elemento importante di riferimento sia rispetto alle condizioni di tutela e valorizzazione del lavoro delle persone che vi operano come lavoratori e lavoratrici sia per quanto concerne l’assetto di regole del mercato dei servizi alle persone, e delle attività attraverso cui avviene l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

In particolare il CCNL delle cooperative sociali, in un settore in forte espansione e che ha visto affermare troppo diffusamente logiche di massimo ribasso nelle basi d’asta, rappresenta per i soggetti pubblici e privati base fondamentale per una corretta e puntuale assunzione dei costi delle prestazioni per quanto riguarda i corrispettivi delle convenzioni e/o degli appalti.

A questo fine, a partire dal 1997 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha emanato una tabella specifica dei costi del lavoro derivanti dall’applicazione del CCNL, oggi in via di aggiornamento sulla base del nuovo CCNL delle cooperative sociali( validità 1998-2001).

La necessità di piena assunzione dei costi del lavoro derivanti dai contratti di lavoro nei corrispettivi delle convenzioni e nelle basi d’asta, definiti in una apposita tabella emessa dal Ministero del Lavoro è divenuta con la Legge 8 novembre 2000, n.328 un obbligo per quanto riguarda il regime di affidamento di servizi, compresi quelli di natura socio- sanitaria- assistenziale- educativa e di attività produttive e di servizio svolte per l’inserimento di persone svantaggiate.

Un aspetto particolare della contrattazione del settore della cooperazione sociale riguarda tutta quella complessa area di attività produttive e di servizio attraverso e nelle quali la cooperazione sociale opera per l’integrazione dei soggetti svantaggiati: data la varietà settoriale dove può realizzarsi l’attività di integrazione il CCNL dà la possibilità di applicare i Contratti Collettivi di riferimento del settore dell’attività svolta, previa verifica aziendale, salvaguardando una serie di istituti previsti specificamente nel CCNL delle cooperative sociali.

Sul piano più generale il CCNL delle cooperative sociali siglato dalle principali organizzazioni della cooperazione sociale aderenti alle Centrali cooperative, fanno riferimento per quanto attiene ad un insieme di aspetti interessanti i lavoratori e le lavoratrici, oltre a norme di valore generale per tutte le imprese, al quadro legislativo e normativo rivolto al mondo della cooperazione e ad Accordi e Protocolli di Intesa tra Organizzazioni Cooperative e Organizzazioni Sindacali (Protocollo di Relazioni Industriali, Accordo sul Contratto di formazione e lavoro, Protocollo sulla L.626, Protocollo sulle Rappresentanze sindacali, Accordo per la Previdenza complementare nella cooperazione, ecc.).

 

2. LEGGE 8 NOVEMBRE 2000 N.328 :VALUTAZIONE DEI COSTI DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA NELLE GARE D’APPALTO

Il provvedimento riguarda la valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d’appalto. La norma contiene il principio per cui per la predisposizione delle gare d’appalto (sia di lavori pubblici, sia di servizi, sia di forniture) e, successivamente per la valutazione dell’anomalia delle offerte, gli enti aggiudicatori devono tenere conto della congruità dei valori economici rispetto al costo del lavoro.

Essa prevede, in particolare, che il costo del lavoro sia determinato periodicamente, in apposite tabelle per i diversi tipi di prestazioni, con decreto del Ministro del Lavoro "sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia previdenziale e assistenziale"; ed ancora che gli enti aggiudicatori "sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza".

La prima definizione delle tabelle è prevista entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

 

 

3. CONTRIBUZIONE E AGEVOLAZIONI

3.1 Inquadramento previdenziale

Alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili con la legge in esame, le norme relative al settore in cui operano.

Anche ai fini dell’inquadramento si deve distinguere le cooperative di tipo A) dalle cooperative di tipo B).

Per le cooperative di tipo A), l’attività svolta, vedi circolare INPS n. 5 del gennaio 1986 e confermata con la legge n. 88 del 1989, è stata assegnata al ramo "commercio".

 

Le aliquote del ramo commercio sono:

SETTORE:COMMERCIO (°)

fino a 50 dipendenti(*)

con oltre 51 dipendenti (**)

Operai, impiegati e quadri

A CARICO

A CARICO

TOTALE

A CARICO

A CARICO

TOTALE

IMPRESA

LAVORATORE

IMPRESA

LAVORATORE

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

23,31

8,89

32,20

23,31

8,89

32,20

Addizionale art.3 legge 297/1982

0,50

0,50

0,50

0,50

Addizionale art.2 legge 297/1982

0,20

0,20

0,20

0,20

Disoccupazione

1,61

1,61

1,61

1,61

Contributo mobilita' disoccupati

0,30

0,30

CIG/S

0,60

0,30

0,90

CUAF

0,28

0,28

0,28

0,28

Indennita' economica malattia

2,44

2,44

2,44

2,44

Indennita' economica maternita'

0,44

0,44

0,44

0,44

TOTALE CONTRIBUTI INPS

28,78

8,89

37,67

29,68

9,19

38,87

fino a 50 dipendenti(*)

con oltre 51 dipendenti (**)

Dirigenti

A CARICO

A CARICO

TOTALE

A CARICO

A CARICO

TOTALE

IMPRESA

LAVORATORE

IMPRESA

LAVORATORE

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

23,31

8,89

32,20

23,31

8,89

32,20

Addizionale art.3 legge 297/1982

0,50

0,50

0,50

0,50

Addizionale art.2 legge 297/1982

0,20

0,20

0,20

0,20

Disoccupazione

1,61

1,61

1,61

1,61

Contributo mobilita' disoccupati

0,00

0,30

0,30

CUAF

0,28

0,28

0,28

0,28

TOTALE CONTRIBUTI INPS

25,90

8,89

34,79

26,20

8,89

35,09

.

Le cooperative di tipo B seguono l’inquadramento del settore in cui operano- agricoltura, industria, commercio o di servizi (cooperative ex DPR 602/70).

Per le cooperative sociali ad oggetto plurimo, il Ministero del Lavoro, con la circolare 8/11/1996, n.153, pur non facendo cadere la distinzione fra cooperative sociali di tipo a e quelle di tipo b, ha ritenuto possibile definire cooperative sociali anche quelle i cui statuti prevedano il possibile e contemporaneo svolgimento di attività ricomprese sia nella lettera a che in quella b, superando la preclusione alla costituzione delle cooperative sociali ad oggetto plurimo (circolare n. 116 del 9/10/1992 dello stesso Ministero).

In dette cooperative però l’organizzazione amministrativa deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, anche ai fini della corretta applicazione connesse alla vigente normativa, attribuendo due numeri di matricola per l’assolvimento degli adempimenti contributivi.

3.2 Agevolazioni per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Datori di lavoro interessati

Sono soltanto le cooperative sociali di tipo B che abbiano nel loro oggetto sociale l’inserimento o il reinserimento lavorativo di particolari soggetti svantaggiati, esercenti attività agricole, industriali, commerciali o di servizi e che siano iscritte nei registri prefettizi, oltre che nella sezione cui afferisce l’attività svolta, anche nella sezione "cooperazione sociale". Le persone svantaggiate debbono costituire almeno il 30% di coloro che lavorano nella cooperativa. Questa percentuale, rappresentata da persone svantaggiate socie della cooperativa stessa, deve calcolarsi in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa, esclusi i soci volontari e le stesse persone svantaggiate e deve mantenersi anche in prosieguo di tempo.

 

Lavoratori interessati

Agevolazioni previste

I predetti soggetti, cui compete comunque l’accredito dei periodi di lavoro a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali, sono esonerati da tutte le contribuzioni di legge, compresa la quota a carico del lavoratore. Ai soci non svantaggiati non compete alcun esonero o riduzione.

 

3.3 Contribuzione agevolata-salari convenzionali

La legge (art. 49 R.D.L. 4/10/1935 n. 1827 e art. 6 D.L. 14/4/1939, n. 636, nel testo modificato dalla legge 4/4/1952, n. 218), prevede la possibilità di istituire, per particolari categorie di lavoratori, apposite tabelle di salari medi cui deve riferirsi la contribuzione.

Il compito di fissare le retribuzioni medie spetta al Ministero del Lavoro, che vi provvede con decreto, sentite le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Gli stessi decreti possono anche fissare, sempre per determinate categorie e gruppi di lavoratori, i periodi medi di attività lavorativa.

La norma è stata successivamente confermata dall’art. 6, sub art. 2 della legge 4/4/1952, n. 218 e nell’art. 35 del T.U. sugli assegni familiari, 30/5/1955, n. 797, che costituiscono le fonti legali che legittimano i DD.MM.

Per i lavoratori soci di cooperative operanti nell’area socio assistenziale ed educativa, con decreto del Ministero del Lavoro, possono essere determinati, per provincia, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile ai fini contributivi.

Sono ricompresi nell’ambito di applicazione dei decreti ministeriali in questione tutti i lavoratori soci, comprese le figure professionali (assistenti tutelari, infermieri professionali, fisioterapisti …), i quali, all’interno di una struttura (domicilio, casa di riposo, ecc.) esplicano tutte quelle mansioni, sia pure diversificate, che nel loro insieme concorrono alla erogazione di ogni genere di servizi assistenziali rivolti alle persone ivi raccolte.

Nella G.U. del 17/10 u.s. è stato pubblicato il decreto 22/9/2000 del Ministero del Lavoro che ridetermina l’imponibile medio giornaliero ed eleva il periodo di occupazione media mensile per i soci delle cooperative sociali. Il decreto stabilisce che a decorrere dal 1/1/2001, il periodo di occupazione media mensile, ove inferiore, viene elevato a 26 giornate lavorative e con la stessa decorrenza, cioè 1/1/2001, l’imponibile medio giornaliero non può essere inferiore all’importo che garantisce la copertura delle 52 settimane annue utili ai fini pensionistici. L’imponibile mensile che per l’anno 2000 garantisce la copertura delle 52 settimane annue, è di Lit. 1.251.000.

 

3.4 Part-time

L’INPS con la circolare n. 78 del 26/3/97, ha riconosciuto l’applicabilità ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, del regime contributivo a tempo parziale (legge n. 863 del 19/12/84).L’Istituto, in conformità e sulla base delle precisazioni fatte dal Ministero del Lavoro nel marzo del 1997, stabilisce che le cooperative potranno adempiere alla contribuzione di previdenza ed assistenza per i soci lavoratori a part time, in conformità a quanto previsto per i lavoratori dipendenti e si riservava di dare ulteriori indicazioni per le cooperative che applicavano salari convenzionali.

L’INPS, successivamente con la circolare n. 247 del 29/11/97, detta i criteri per l’individuazione della retribuzione imponibile per i soci lavoratori impegnati a part time, che versano i contributi sulle retribuzioni convenzionali, sciogliendo la riserva contenuta nella precedente circolare.

Il sistema di calcolo individuato, è rapportato alla retribuzione oraria, che viene determinata moltiplicando il salario convenzionale giornaliero per il periodo medio di occupazione mensile diviso per l’orario contrattuale mensile. Il valore così determinato si moltiplica per le ore lavorate con il contratto di part time (orizzontale o verticale). L’instaurazione del rapporto a tempo parziale tra socio lavoratore e cooperativa può essere stipulato tra la delibera del Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dall’interessato, purchè questa contenga le indicazioni delle mansioni e la distribuzione dell’orario e tali atti dovranno essere trasmessi alla Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro.

 

3.5 Iscrizione al Registro Prefettizio.

L’iscrizione al Registro Prefettizio è condizione necessaria per la concessione di ogni forma di agevolazione. Ai sensi della legge 381/91 come è noto, le cooperative sociali devono essere iscritte nel Registro Prefettizio – oltre che nella sezione cui afferisce l’attività svolta – anche nella sezione "cooperative sociali".

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 26/2/98 e l’INPS con circolare n. 90 del 28/4/98 dispongono che alle cooperative sociali sia consentito di usufruire delle agevolazioni contributive sin dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro Prefettizio, previa produzione della copia della richiesta di iscrizione presentata alla Prefettura.

 

3.6 Soci volontari

Qualora i soci delle cooperative di tipo A prestino la loro opera gratuitamente, nei confronti delle cooperative sociali non si applicano ai medesimi le norme di legge ed i contratti collettivi che disciplinano il lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL). L’obbligo contributivo deve essere assolto dalle cooperative che utilizzano l’opera volontaria dei predetti soci, calcolando i premi su retribuzioni convenzionali da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro. I soci volontari debbono essere iscritti in apposita sezione del libro dei soci e possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’esecuzione od in occasione del lavoro, nella misura prevista per la generalità dei soci.

 

 

 

 

capitolo terzo

LA LEGISLAZIONE FISCALE

La seguente trattazione presuppone una distinzione tra:

Le indicazioni che seguono sono riferite ad entrambe le categorie sopra menzionate, a meno di specifica indicazione.

1. IMPOSTE SUI REDDITI (DPR 917/86)

L’art. 12, comma 1 del Dlgs 460/97 stabilisce che "non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali" delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative.

Pertanto, ai fini delle imposte dirette, non vi sono agevolazioni speciali per le cooperative sociali.

Le agevolazioni sono quelle di carattere generale riguardanti le cooperative.

In particolare:

La norma stabilisce che "non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e da loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo svolgimento".

In buona sostanza la norma consente la detassazione degli utili se essi sono destinati a riserve indivisibili. La norma determina un equilibrio tra la rinuncia dello stato alla tassazione degli utili, e la rinuncia dei soci a consistenti diritti proprietari in termini di utili e soprattutto di capital gain.

La norma stabilisce che "i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche, se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all’ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell’ammontare complessivo degli altri costi l’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà".

La ratio della norma è quella di premiare quelle cooperative che hanno un alto rapporto di intensità mutualistica determinata dai soci lavoratori rispetto al pur possibile impiego di lavoratori non soci.

La norma si applica a tutte le cooperative sociali che impiegano soci lavoratori.

Resta inteso che per la determinazione del reddito si applica il regime previsto dall’art. 87, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

2. IRAP (DLGS 446/97)

Ai fini del calcolo dell’IRAP nelle cooperative sociali la base imponibile è determinata in maniera ordinaria, come stabilito dall’art. 5 del Dlgs 446/97. Tuttavia sono previste le seguenti norme agevolative, alcune delle quali, peraltro, di carattere transitorio.Per le cooperative sociali che svolgono le attività di cui alla lettera b) dell’art. 1, della legge 381/1991 (inserimento lavorativo delle persone svantaggiate), dalla base imponibile IRAP è deducibile per intero il costo del lavoro delle persone svantaggiate. (art. 17, comma 5 del Dlgs 446/97).Per le cooperative sociali che svolgono le attività di cui alla lettera a) dell’art. 1, della legge n. 381/1991 (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi), dalla base imponibile IRAP è deducibile:

A decorrere dall’anno 2001 la base imponibile è determinata in maniera ordinaria. (art. 17, comma 6 del Dlgs n. 446/97).

  1. IVA -IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (DPR 633/72)

    1. Prestazioni

Norme generali di riferimento

    1. Nell’art. 10 del DPR n. 633/1972, in regime di esenzione;
    2. Nel n. 41-bis della tabella A, parte II, dello stesso DPR n. 633/1072, assoggettate al 4%.

All’interno di queste norme generali di riferimento il Ministero delle Finanze è intervenuto fornendo chiarimenti contenuti nella circolare 168/E del 26/6/98.

Alla luce delle norme generali richiamate e della circolare menzionata per una corretta applicazione dell’Imposta occorre tener presente quanto segue:

    1. il n. 27-ter dell’art. 10, DPR n. 633/1972 ed il n. 41-bis della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, indicano alcuni soggetti svantaggiati beneficiari delle prestazioni in particolare: anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza. Ne consegue che eventuali prestazioni di cui ai suddetti nn. 27-ter o 41-bis rese a soggetti diversi da quelli menzionati (es. prestazioni di assistenza domiciliare, ambulatoriale rese ad alcolisti), non godono del trattamento agevolato di esenzione o di assoggettamento al 4%, ma sono assoggettate all’aliquota ordinaria del 20%. Rientrano nella previsione di esenzione del n. 27-ter dell’art. 10 e in quella di imponibilità di cui al n. 41-bis, tabella A, parte II allegata al DPR n. 633/1972, le prestazioni rese, dai soggetti indicati rispettivamente nelle citate norme, sia in esecuzione di una obbligazione contrattuale assunta direttamente nei confronti dei soggetti interessati, sia in esecuzione di contratti d’appalto, convenzioni, contratti in genere stipulati o conclusi con terzi (cfr. da ultimo art. 4 legge n. 28 del 18 febbraio 1999, in G.U. n. 43 del 22 febbraio 1999, entrata in vigore il 9 marzo 1999);
    2. a seguito delle varie modifiche legislative ed in particolare della norma introdotta dall’art. 17, comma 37, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, nel n. 41-bis si intendono comprese anche le prestazioni indicate ai nn. 18, 19, 20 e 21 dell’art. 10 del DPR n. 633/1972, se rese nei confronti dei soggetti svantaggiati menzionati al punto precedente. Si rileva a tal fine che la gestione di un centro di prima accoglienza per extracomunitari (n. 21, art. 10, DPR n. 633/72) non è compresa nel n. 41-bis, non essendo gli extracomunitari inclusi nel suddetto elenco; tale operazione è, pertanto, esente ai sensi dell’art. 10, n. 21 del DPR n. 633/72, anche se effettuata da cooperative;
    3. ai fini dell’applicazione dell’Iva per le cooperative che operano nel settore dell'assistenza sociale, e socio sanitaria, occorre distinguere fra:

- cooperative sociali (Onlus di diritto);

- cooperative Onlus non sociali.

4. la suddetta distinzione consente di individuare il seguente trattamento IVA:

a) cooperative sociali, Onlus di diritto

Premesso che l’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, dispone che sono fatte salve le previsioni di maggior favore per le cooperative sociali, ne consegue che, qualora per la stessa prestazione sia prevista:

 

la cooperativa sociale può scegliere quale disposizione applicare in base ad una valutazione soggettiva.

In relazione alla predetta scelta si riporta di seguito il testo della circolare ministeriale n. 168/E:

"Si chiarisce che la scelta fra le diverse previsioni agevolative, anche se non è configurabile come opzione in senso tecnico e quindi non necessita di una comunicazione agli uffici secondo le modalità indicate dal regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, disciplinante le opzioni, deve essere mantenuta per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell'anno solare. Ciò risponde sia a esigenze di cautela fiscale, che richiedono chiarezza e coerenza nei comportamenti dei contribuenti, sia alle caratteristiche del tributo, essendo l'IVA un'imposta che si determina nell'arco di un intero periodo d'imposta e non per singole operazioni.".

In merito ai seguenti punti:

si osserva che:

        1. si tratta di scelta di fatto in quanto non è prevista dalla legge alcuna formalità;
        2. pur comprendendo le ragioni di cautela fiscale, la circolare ha fornito sull'argomento una interpretazione restrittiva rispetto alla norma di legge che non pone limiti o vincoli;
        3. il Ministero vincola la scelta (4% o esenzione) a tutte le operazioni (ovviamente di carattere assistenziale, socio-sanitario, educativo ecc.) effettuate nell'anno solare dalla Cooperativa.

Qualora la cooperativa svolga, ad esempio, sia prestazioni di assistenza domiciliare (n. 27-ter, art: 10 per le Onlus e n. 41-bis tab. A/II per le cooperative) che prestazioni educative (n. 20, art. 10 per le Onlus e n. 41-bis tab A/II per le cooperative), secondo l'interpretazione restrittiva del Ministero, la stessa cooperativa non può scegliere di applicare l'aliquota Iva del 4% alle prestazioni di assistenza domiciliare e l'esenzione alle prestazioni educative, ma la scelta eventualmente effettuata di fatturare al 4% l'assistenza domiciliare vincola all'assoggettamento ad Iva anche le prestazioni educative.

 

b) Cooperative Onlus non sociali:

le loro prestazioni non saranno riconducibili al n. 41-bis, tab. A/II, ma all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento in particolare ai numeri che richiamano le prestazioni rese dalle Onlus (esenzione soggettiva di cui ai nn. 19, 20, 27-ter). Prevalendo, infatti, la qualifica di Onlus rispetto a quella di cooperativa le loro prestazioni saranno fatturate in esenzione da Iva ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972. Per tali cooperative non è possibile la scelta fra le diverse previsioni agevolative.

    1. Cessioni gratuite alle cooperative Onlus

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 633/1972 le operazioni gratuite di divulgazione pubblicitaria svolte a favore di Onlus non costituiscono prestazioni di servizi ai fini IVA.

Relativamente alle cessioni gratuite di beni effettuate a favore delle Onlus, la circolare ministeriale n. 168/E chiarisce che:

    1. Certificazione dei corrispettivi

L’art. 15 del DLgs n. 460/1997 prevede che le Onlus, per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Tale disposizione è rivolta, quindi, anche alle cooperative Onlus (sociali e non), limitatamente alle attività istituzionali, qualora le operazioni siano comprese fra quelle di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

4. ALTRE AGEVOLAZIONI D’IMPRESA

Imposta di bollo

Con l'inserimento dell'art. 27 bis alla Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, operato dall'art. 17 del DLgs. n. 460/1997, viene prevista l'esenzione da bollo per: "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Onlus".

Non sono attualmente compresi nella suddetta elencazione i registri ed i libri sociali, per i quali continua a sussistere l'obbligo dell'imposta di bollo.

Tasse sulle concessioni governative

L’art. 18 del DLgs n. 460/1997 ha inserito l’art. 13 bis nel DPR n. 641/1972. In virtù di tale modifica viene previsto che gli atti ed i provvedimenti concernenti le Onlus sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

Ritenute alla fonte

L'art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 460/1997 dispone che ai contributi in conto esercizio corrisposti dagli enti pubblici alle ONLUS non si applica la ritenuta del 4%, prevista dall'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Tale disposizione, trova applicazione anche per le cooperative Onlus.

Viceversa la norma di cui all'art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 460/199; concernente le ritenute alla fonte sui redditi di capitale, trova applicazione nelle cooperative il cui reddito, come è noto, è determinato in base al reddito d'impresa.

Imposta di registro

L'art. 22 del D.Lgs. n. 460/1997 ha modificato il D.P.R. n. 131/1986, prevedendo, nell’art. 11 bis, che gli atti costitutivi e le modifiche statutarie delle Onlus sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di L. 250.000.

Lo stesso art. 22 del D.Lgs. n. 460/1997, integrando l'articolo 1 della Tariffa, parte prima (Atti soggetti a registrazione in termine fisso) del D. P R n:131/1986 ha previsto,in luogo dell'imposta proporzionale, l'applicazione della imposta fissa di registro nella misura di L. 250.000, relativamente agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e, degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento a favore delle 0nlus, a condizione che la Onlus dichiari, nell'atto di acquisto, che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che tale effettivo utilizzo si realizzi entro 2 anni dall'acquisto. Considerato la genericità della previsione normativa, sono compresi nel regime di favore, come chiarisce la circolare n. 168/E, gli atti che recano, tra l'altro, conferimenti di proprietà o di diritti reali di godimento su beni mobili ed immobili.

In caso di dichiarazione mendace o di mancato effettivo utilizzo per lo svolgimento della propria attività, è dovuta l'imposta ordinaria ed una soprattassa del 30% dell'imposta stessa.

Ovviamente, tale norma si rende applicabile alle cessioni non assoggettate ad IVA (es.: cessioni effettuate da privati) che sarebbero assoggettate all'imposta proporzionale di registro.

Tributi locali

A norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997, gli enti pubblici (Comuni, Province, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) possono deliberare, nei confronti delle Onlus, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Imposta sugli spettacoli

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 460/1997, non è dovuta l'imposta sugli spettacoli, per le attività svolte occasionalmente dalle Onlus, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'agevolazione è subordinata alla preventiva comunicazione, prima di ciascuna manifestazione, all'Ufficio accertatore territorialmente competente. Il Ministero delle Finanze potrà specificare, con apposito decreto, il criterio della occasionalità.

Occorre infine precisare che, a decorrere dal 1° gennaio 2000,l'art. 5 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, ha previsto agevolazioni a favore dei soggetti che organizzano intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati ad enti pubblico ed ONLUS per essere utilizzati a fini di beneficenza.

Lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 460/97, che integra l’art. 40, comma 1, del Regio Decreto n. 1933/38 e successive modificazioni possono essere autorizzate le Onlus per:

Imposte ipotecarie e catastali

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 381/1991, le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

Imposta sulle successioni e donazioni

L'art. 19 del DIgs. n. 460/1997, modificando l'art. 3, comma 1 del DIgs. 31 ottobre 1990, n. 346, dispone che ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore di Onlus si applicano le disposizioni, relative alle esenzioni dall'imposta di successione e donazione, previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 637/1972. Per tali atti l'esenzione è estesa anche alle imposte ipotecarie e catastali come chiarito dalla C.M. n. 168/E.

Esenzione dell’invim e relativa imposta sostitutiva

Gli immobili ceduti gratuitamente alle Onlus sono esenti da Invim (art. 25, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 643/1972). Sono altresì esenti da imposta sostitutiva dell'Invim gli immobili acquisiti a titolo gratuito per causa di morte (art. 11, comma 3 del D.L. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1998, n. 140).

 

5. EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ONLUS

L'articolo 13 del DIgs. n. 460/1997 detta norme sul trattamento tributario, ai fini delle imposte sui redditi, delle erogazioni liberali a favore delle Onlus, prevedendo agevolazioni differenziate per le persone fisiche e giuridiche.

  1. Le persone fisiche e gli enti non commerciali, che erogano denaro alle Onlus, possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali fino ad un importo non superiore a 4 milioni, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale o mediante gli altri sistemi di pagamento consentiti dall'art 23 del DLgs. n. 241/1997 (assegni bancari e circolari, carte di credito, ecc.) e secondo ulteriori modalità che consentano all'Amministrazione finanziaria di effettuare efficaci controlli.
  2. Le imprese che effettuano erogazioni liberali in denaro alle Onlus possono dedurre dal reddito d'impresa un importo non superiore a 4 milioni o, in alternativa, un importo non superiore al 2 % del reddito d'impresa dichiarato (art. 65, lettera c sexies, Testo Unico imposte sui redditi).

 

All'articolo 13, comma 6 del DIgs. n. 460/1997 è stabilito che la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali, previste dall'art. 65, comma 2, lettere a) e b) del Testo Unico imposte sui redditi, non spetta se il soggetto erogante usufruisce delle deduzioni di cui alla nuova lettera c sexies dello stesso art. 65.

Inoltre l'art. 65, comma 2, lettera c-septies dispone che sono deducibili dal reddito d'impresa:

Al riguardo il Ministero nella circolare 22 gennaio 1999, n. 22/E precisa: "La norma consente, in pratica, alle imprese di "prestare" propri dipendenti alle ONLUS senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese, innovando il principio di inerenza dei costi e delle spese all'attività da cui derivano ricavi o proventi concorrenti alla formazione del reddito di cui all'art. 75, comma 5 del T.U.I.R. n. 917/1986. Alla luce di quanto precede, si fa presente che non è consentita alcuna ulteriore deduzione per le anzidette spese dal reddito d'impresa: in tal senso, deve intendersi modificato il terzo periodo del paragrafo 4.3 della circolare n. 168/E del 26 giugno 1998".

Le imprese potranno, inoltre, cedere gratuitamente le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che vengono usualmente eliminati dal circuito commerciale senza limiti di importo e senza imputare a ricavo il loro valore normale (in deroga a quanto stabilito dall'art. 53, comma 2 del Testo Unico imposte sui redditi).

Analogamente, potranno, inoltre, essere ceduti alle Onlus altri benimerce, diversi dalle derrate alimentari e prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. La cessione gratuita di tali ultimi beni, per un importo corrispondente al costo specifico, sostenuto per la produzione o l'acquisto, complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, concorre, con eventuali erogazioni in denaro, alla formazione del limite di deducibilità (4 milioni o 2% del reddito d'impresa dichiarato) previsto dalla nuova lettera c sexies, art. 65 del Testo Unico imposte sui redditi.

Le disposizioni riguardanti le cessioni gratuite dei suddetti beni/merce, comprese le derrate alimentari e prodotti farmaceutici, si rendono applicabili a condizione che:

 

6. ALTRE NORME

Non applicabilità alle cooperative onlus delle disposizioni di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 460 del 1997

L'art. 25 del DLgs. n. 460 del 1997 ha inserito l'art. 20-bis al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevedendo particolari adempimenti contabili a pena di decadenza dai benefici fiscali, applicabili alle ONLUS, diverse da quelle costituite in forma di società cooperativa, per le quali restano fermi gli adempimenti contabili propri delle società ed enti commerciali.

L'art. 26 del D.Lgs. n. 460 del 1997 dispone che alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali contenute nella sezione I dello stesso decreto legislativo. Tuttavia, tali norme non si applicano, in quanto incompatibili, alle cooperative Onlus essendo le stesse assoggettate alla disciplina tributaria delle società ed enti commerciali.

 

 

CAPITOLO QUARTO

Leggi di sostegno al lavoro e di promozione della cooperazione sociale

Le cooperative, e quindi anche le cooperative sociali, beneficiano di molte leggi e istituti che riguardano il lavoro. In particolare nell’ultimo decennio si è verificata una tendenza ad una estensione al socio lavoratore di molti istituti interessanti il lavoratore dipendente sia nel campo della tutela che della promozione dell’occupazione.

 

1. NUOVE ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO

La legge 23 dicembre 1998 n.448 prevede l'azzeramento degli oneri contributivi per i nuovi assunti nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Lo sgravio ha la durata di tre anni.

Il contratto deve essere a tempo indeterminato.

Lo sgravio è esteso per la prima volta a imprese dei servizi inclusi commercio, terziario, assicurazione.

Condizioni: l'assunzione deve configurarsi come incremento occupazionale: nuovi dipendenti devono essere iscritti nelle liste di collocamento come inoccupati o disoccupati oppure in mobilità nell'ambito del territorio agevolato. L'incremento di occupazione può essere valutato in ILA (Incremento Lavorativo Annuo) facendo la media dei lavoratori occupati nei dodici mesi facendo la differenza con la media dell'anno precedente. Nel calcolo dei lavoratori in forza all'azienda potranno essere inclusi anche i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori a domicilio ed i lavoratori a tempo determinato o con il contratto stagionale.

Divieto di assorbimento di imprese: l'impresa di nuova costituzione deve esercitare attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti .A maggior ragione è esclusa l'acquisizione di imprese o rami d'impresa come calcolo dell'incremento occupazionale.

Osservanza del contratto nazionale: l'applicazione integrale è richiesta non solo per i nuovi assunti ma per tutto il personale preesistente. Debbono essere rispettate le prescrizioni sulla sicurezza nel lavoro e la tutela della salute come previsto nella 626/94.Debbono essere rispettati i parametri delle condizioni ambientali come da Dlg 527/95.

 

2. TEMPO PARZIALE

Le norme sul tempo parziale sono contenute nelle leggi n. 451/94 (articolo 7), n. 449/95 (articolo 2 comma 20),n. 608/)96 (articolo 6), n.196/97 (articolo 13).

Una sentenza della Cassazione (Sezione Lavoro n.00638 del 22 gennaio 1997 ha stabilito che le agevolazioni contributive per il lavoro a tempo parziale si applicano anche ai soci di cooperative che prestino la loro attività a orario ridotto.

L'INPS con circolare n.78 del 26 marzo 1997 ha dato disposizioni in tal senso.

Trasformazione di contratti a tempo pieno in tempo parziale: la legge prevede che i contratti vengano stipulati sulla base di convenzioni tra la Commissione Regionale per l'impiego e l'impresa o di gruppi di imprese ai fini di una riduzione delle contribuzioni.

E' previsto che un decreto interministeriale stabilisca misure di riduzione o rimodulazione dell'orario di lavoro a fronte di processi concordati di riduzione dell'orario.

Le riduzioni di aliquote contributive ammissibili nei decreti riguardano i seguenti tipi di contratto:

 

3. INCENTIVI FINANZIARI ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DI IMPRESA

Nella cooperativa la creazione del posto di lavoro coincide con la sua costituzione e con l'ampliamento delle sue attività imprenditoriali. Dal punto di vista delle persone è la possibilità di associarsi e di conferire la quota che diventa decisiva nel percorso di ricerca del lavoro: da questo punto di vista le agevolazioni al risparmio personale, ai conferimenti di quote o affidamenti personali - come il "prestito d'onore" oppure la disponibilità di accantonamenti per trattamenti per fine rapporto di lavoro (TFR) - operano direttamente anche come incentivi alla creazione di imprese cooperative ed alla loro capitalizzazione.

Vi sono poi incentivi all'impresa sia in fase di costituzione che nella sua operatività. Questi in genere sono di due tipi:incentivi offerti a tutte le imprese a cui le cooperative hanno diritto di accedere alla pari con le altre per merito mutualistico (missione sociale) oppure, come nel caso delle cooperative sociali, per la funzione che assumono di estensione e miglioramento dell'intervento pubblico a fini di tutela e promozione sociale (di scopo).

Qui di seguito sono esposti in un quadro descrittivo - origine, destinazione ed operatività - quelli di portata piu' generale. Sono invece omesse le opportunità rivolte alla generalità degli operatori economici e le particolari disposizioni a livello generale.

 

Misure finanziarie a Sostegno dell’imprenditoria cooperative

Legge 19.7.93, n. 236

"Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" (art. 1 -"Fondo per l'occupazione"- art. 1 bis "Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi")

Prevede agevolazioni finanziarie:

Possono accedere società e imprese cooperative in possesso dei requisiti previsti dalla legge 44/86 che elaborino progetti per la promozione di nuove imprese, per l’ampliamento ed il sostegno dell’occupazione, per lo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori dei beni culturali, turismo, ecc nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio assistenziali domiciliari e di aiuto alle persone handicappate ai sensi della legge 104/92, art.3 e agli anziani non autosufficenti.

Decreto Legislativo 1.12.97, n.468

Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’art.22 della L.196/97

Prevede agevolazioni finanziarie e contributi per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e per la copertura dei benefici accessori; per le spese di formazione dei lavoratori utilizzati (L.S.U.); per il finanziamento delle spese relative all'avvio di società miste o di cooperative e loro consorzi o di consorzi artigiani (progetti di pubblica utilità); per le spese relative all' assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa (progetti di pubblica utilità).

E’ diretto ad amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica, società cooperative di cui alla legge n. 381/91 e loro consorzi che elaborano progetti di pubblica utilità o di lavori socialmente utili che abbiano per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva e siano mirati alla creazione di occupazione o alla qualificazione formativa funzionale alla crescita professionale in settori innovativi a favore di lavoratori in cerca di prima occupazione, disoccupati di lungo periodo, mobilitati, ecc., nonchè di persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno o al lavoro all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili secondo progetti predisposti dall 'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

 

Legge 28.2.86, n. 44 -modificata con Legge 29.3.95, n. 95

"Promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel mezzogiorno" e nelle aree in ritardo del centro-nord

Prevede contributi in conto capitale e mutui agevolati per investimenti; contributi in conto gestione; assistenza tecnica da parte della Società per l’imprenditorialità Giovanile; attività di formazione e qualificazione professionale svolta dall 'I.G. Gli interventi previsti sono attivati sulla base di specifici progetti finalizzati alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato, nonchè alla fornitura di servizi a favore di imprese appartenenti a qualsiasi settore.

In base a quanto disposto dalla legge 23.12.98 n.448 (legge finanziaria) sono stati estesi i provvedimenti di cui alla legge in esame alle cooperative sociali (legge 8.11.91, n.381 -art. 1, comma 1, lett. b) che presentano progetti per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate.

I criteri e le modalità di concessione dei benefici sono definiti da un apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione d'intesa con il Ministero del Lavoro e della P.S. (art. 51).

Legge 23.12.98, n.448 ( legge finanziaria 1999)

Art.74 " Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali"

Prevede la estensione delle agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria (art. 17 D.L. n.112/98) alle imprese senza fini di lucro, comprese le cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.91, n. 381, operanti nel settore dell 'assistenza, dell 'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela dell'ambiente. Il Presidente del Consiglio dei ministri determinerà con proprio decreto le modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione di cui sopra.

Legge 27.2.85, n. 49 modificata dall'art. 17 della legge 7.8.97, n. 266 D.P.R. "Regolamento per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali"

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione "FONCOO- PER"

Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione

Prevede il finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di progetti finalizzati all'aumento della produttività, dell’ occupazione, all'incremento, all'ammodernamento dei mezzi di produzione o dei servizi tecnici, commerciali, amministrativi dell' impresa, con particolare riguardo ad interventi di innovazione tecnologica, di tutela dell'ambiente e di sicurezza dei luoghi di lavoro; valorizzazione dei prodotti; razionalizzazione del settore distributivo; ristrutturazione e riconversione; ecc.

Prevede altresì il finanziamenti per la salvaguardia ed incremento dell'occupazione sulla base di appositi progetti.

Si rivolge ad imprese cooperative iscritte nel Registro Prefettizio e in possesso dei requisiti di mutualità previsti dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.47, n. 1577.

Le cooperative che possono accedere al fondo devono rientrare nei limiti dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria per le piccole e medie imprese (PMI). Cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8.11.91, n. 381 (secondo modalità disciplinate da apposito regolamento del Ministero dell 'Industria, del Commercio e dell' Artigianato). I benefici si rivolgono anche a imprese cooperative, piccole società cooperative, cooperative sociali, costituite da non più di tre anni, in possesso dei requisiti di cui sopra.

CAPITOLO V

Impiego e inserimento di persone svantaggiate

Con la chiarezza della definizione contenuta nell’art.1 della legge 381/91 alle cooperative sociali è riconosciuto un ruolo di grande rilievo nell’azione di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La legge 381/91 quindi, per quanto riguarda questo aspetto, rappresenta un capitolo decisivo nel lungo e contraddittorio processo di definizione e costruzione di politiche e interventi legislativi tesi a promuovere processi di integrazione sociale e lavorativa per le persone portatrici di svantaggi di diversa natura fisica, psichica e sociale.

Il diritto al lavoro dei disabili, oggi sancito con chiarezza nella legge 68/99, in realtà si è affermato nel nostro paese attraverso varie tappe che hanno creato nel tempo sia importanti cornici generali di riferimento (ad es. la L.104/92 "Legge quadro sull’handicap") sia campi e modalità specifiche di intervento ( vedi la più recente L. 193/2000 "Norme per favorire l’attività dei detenuti").

La legge 381, recependo e sviluppando una modalità specifica di intervento nel campo della integrazione lavorativa che si era venuta realizzando nell’ambito della forma cooperativa ( cooperative integrate e di solidarietà sociale) è una di queste tappe, di valore generale e non solo per il mondo della cooperazione per l’apporto che ha dato al superamento di una idea assistenziale e marginale ( ancora presente nella legge 482/68 per il collocamento obbligatorio dei disabili), dell'azione che il lavoro può svolgere per favorire l'inserimento nella società di persone che si trovano in particolari condizioni di difficoltà.

Anche per questo la nuova legge sul "diritto al lavoro per i disabili", L. 68/99 riconosce alla cooperazione sociale un ruolo e delle competenze specifiche in materia di integrazione lavorativa e sociale dei soggetti disabili, offrendo ad essa nuove opportunità e sviluppi per il perseguimento delle proprie finalità legislative e statutarie.

Con la legge 381/91 , inoltre, si amplia nel nostro paese in modo significativo il concetto di persone disabili, dando luogo ad un ampliamento delle tipologie di persone a cui indirizzare azioni di inserimento lavorativo rispetto a quelle tradizionalmente comprese nell’ambito di interventi sociali e assistenziali, aprendo in questo modo una strada nuova al concetto stesso di inclusione sociale visto come un insieme di politiche e interventi rispetto ai quali l’integrazione lavorativa diventa una leva essenziale di integrazione sociale a partire più da una sottolineatura soggettiva del bisogno dei soggetti che da categorie astratte e predefinite di disabilità.

 

1.LEGGE N. 104/92 "LEGGE PER LE PERSONE CON HANDICAP"

Arrivata dopo lungo iter parlamentare la legge 104/92 per la prima volta costruisce in Italia un nuovo quadro di riferimento in materia di diritti delle persone handicappate.

Se sul piano culturale la legge esprime una "concezione sociale" del portatore di handicap, sul piano legislativo pone la persona nella sua globalità, indipendentemente dallo stato e dal tipo di handicap in cui si trova, con un approccio innovativo che considera la persona disabile nel suo sviluppo unitario dalla nascita, alla presenza in famiglia, nella scuola, nel lavoro e nel tempo libero.

Per quanto riguarda la questione del lavoro la L. 104/92 prevede che l’inserimento e l’integrazione sociale della persona disabile si realizzino anche mediante "…misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro…" (art.8, comma1, lettera f), affidando alle Regioni un ruolo importante, quale la disciplina, l’istituzione e la tenuta dell’albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, ecc. idonei a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone handicappate (art.18, comma 1). Ribadendo la sentenza n.50/90 della Corte Costituzionale, l’art.19 della legge quadro dispone che le norme di cui alla legge 482/68 siano da intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazioni psichiche, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consenta l’impiego in mansioni compatibili. Risulta infatti innovativa la modalità di valutazione della persona handicappata ai fini dell’avviamento al lavoro, che tiene conto non più solo della minorazione fisica o psichica, bensì della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo (art. 19).

Questa legge pur segnando il passaggio dallo "Stato assistenziale" allo "Stato sociale, più che un punto di arrivo va considerata un ulteriore punto di partenza del cammino da compiere per la completa affermazione dei "diritti civili" dei disabili, di cui la L.68/99 ha rappresentato per quanto riguarda il lavoro un punto essenziale di arrivo.

L’attuazione degli importanti obiettivi contenuti dalla legge 104 è affidata ad appositi "Programmi di Azione del Governo". Di recente è stato varato un "Programma triennale per le politiche di superamento dell’handicap" che al punto 4. "Lavoro" fa ampio riferimento al ruolo che potranno svolgere le cooperative sociali che .".in una logica di impresa e nel rispetto delle normative poste a tutela dei lavoratori rappresentano un ottimo strumento di integrazione lavorativa, come imprese flessibili e dinamiche che si sono dimostrate particolarmente idonee a individuare le soluzioni organizzative più adatte all’inserimento dei lavoratori con disabilità …."

 

2.DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI. LEGGE 68 /99

La legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", entrata in vigore il 18 gennaio 2000, costituisce la nuova disciplina sul collocamento obbligatorio in sostituzione dell’abrogata legge 482/68.

Tale provvedimento innova profondamente il regime di inserimento dei portatori di handicap sia per ciò che riguarda il calcolo delle unità da inserire nelle strutture produttive, sia per la filosofia di base che, nella nuova normativa, si ispira al principio del collocamento mirato definito come l’insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono in primo luogo la valutazione del disabile, con riferimento alla sua capacità lavorativa.

La legge assegna un ruolo di primo piano alle cooperative sociali per favorire l’inserimento mirato delle persone disabili.

La legge contiene i seguenti principi:

  1. estende l’obbligo di assunzione dei disabili anche alle aziende al di sotto dei 35 dipendenti qualora si proceda ad una nuova assunzione. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge 68/99;
  2. la quota di riserva viene portata al 7% (prima era del 15%) sopra i 50 dipendenti, 2 lavoratori tra i 36 e i 50 ed 1 lavoratore tra i 15 e i 35;
  3. si instaura il meccanismo del collocamento mirato, come per quello ordinario, con l’obiettivo di fare incontrare la domanda e l’offerta sulla base delle capacità residuali del lavoratore e le esigenze produttive delle imprese;
  4. viene istituito un Fondo Regionale per agevolare le assunzioni dei lavoratori che hanno minori capacità residuali;
  5. stabilisce, e regola, la facoltà, per le imprese, di convenzionarsi con cooperative sociali (art 12) che preparano i disabili al reinserimento nel mondo del lavoro. Il datore di lavoro dovrà garantire alla cooperativa sociale commesse di lavoro sufficienti;
  6. l’iscrizione nelle liste dei disabili riguarda anche i lavoratori extracomunitari con invalidità superiore al 33%;
  7. per i partiti, sindacati, ed onlus, la quota di riserva si computa solo sul personale tecnico amministrativo;
  8. agli effetti della determinazione del numero dei disabili da assumere, non sono computabili i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro (art 4 comma 1);
  9. le assunzioni godono di agevolazioni fiscali:
    1. fiscalizzazione totale per 8 anni dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni disabile assunto con una capacità lavorativa ridotta superiore al 79%
    2. fiscalizzazione nella misura del 50% per 5 anni per coloro che abbiano una capacità lavorativa ridotta tra il 67 e il 79%
    3. rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

 

 

3. LAVORO PER I DETENUTI: LA LEGGE 193/2000

In tema di reinserimento di persone svantaggiate si inserisce anche la legge 193/2000. Il provvedimento, recante "Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti", ha esteso la platea dei soggetti svantaggiati prevista dall’art.4 comma 1 della legge 381/91.

Il provvedimento prevede la possibilità, per coloro che sono costretti all’interno delle carceri, di essere impiegati in attività lavorative svolte da aziende pubbliche, private o da cooperative sociali che organizzino attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari.

Le amministrazioni penitenziarie possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire ai detenuti opportunità di lavoro.

L’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione ed il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica, dovranno essere definite dalle convenzioni suddette.

 

CAPITOLO VI

I rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni

1. IL DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE: IL D. LEG.VO 112/98

Il decreto legislativo n.112/98, sulla base delle indicazioni previste dalla legge delega, fissa in maniera precisa le competenze dello Stato prevedendo il conferimento alle Regioni e agli Enti locali di tutte le altre funzioni residue.

Tale provvedimento, rispettando i tempi previsti dalla legge 59/1997, ha così posto le basi per un effettivo passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni, realizzando un decentramento funzionale del tutto nuovo per il nostro Paese.

Il cuore del provvedimento è contenuto nei primi nove articoli (disposizioni generali).

Ciascuna Regione dovrà, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che saranno esercitate unitariamente a livello regionale e trasferire contestualmente tutte le altre funzioni agli enti locali.

Se la Regione non riuscirà a darsi questa disciplina, interverrà il Governo con un proprio decreto legislativo.

L’articolo 7 precisa che le decorrenze per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, potranno essere graduate, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000.

Da sottolineare come tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato, con le disposizioni del decreto legislativo 112, sono conferiti alle Regioni. Tale principio inverte, così, quello previsto nell’art. 117 della Costituzione.

E’ necessario ricordare, infine, che l’art.1 comma 3 lett. r) della legge 59/1997 (Bassanini 1 ) ha escluso che la vigilanza, in tema di cooperazione, possa essere conferita alle Regioni o agli enti locali.

Il decreto si compone di 5 titoli e cioè:

  1. disposizioni generali;
  2. sviluppo economico e attività produttive;
  3. territorio, ambiente e infrastrutture;
  4. servizi alla persona e alla comunità
  5. polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio.

servizi alla comunita’ e alla persona

Anche in questo settore il conferimento di funzioni rafforza i poteri delle Regioni rispetto a quello già attribuito agli enti locali. Ridefinite, inoltre le funzioni amministrative poste in capo allo Stato cui sono attribuiti compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi di integrazione sociale (art. 124 comma 1 lett.c), d), i).

Nel settore dei servizi sociali viene stabilito il decentramento in tema di cooperazione sociale.

L’articolo 132 comma 2° così recita: "sono trasferite alle Regioni le funzioni, i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti che agiscono nell’ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo":

  1. alla cooperazione sociale";
  2. le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza;
  3. il volontariato.

 

 

2. LA NUOVA LEGGE DI RIFORMA DELL’ASSISTENZA

La "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" approvata il 18 ottobre 2000 interessa le cooperative sociali nei suoi indirizzi e contenuti generali. Tuttavia fa riferimento ad esse in modo specifico negli articoli 1 (cc.4 e 5),e 5 di cui riportiamo il testo dati i suoi contenuti operativi.

Art. n.1, cc.4 e 5

"Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale(..) operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali."

"Alla gestione e all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale (…).Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone,dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata."

Art. n.5

"Ruolo del Terzo Settore

  1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà gli enti locali le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative e interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione Europea.
  2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge gli enti pubblici fermo quanto stabilito dall'articolo11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonchè il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
  3. Le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 marzo 1997 n.59 da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con le modalità previste dall'art. 8 comma 2 della presente legge adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti fra enti locali e terzo settore con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
  4. Le Regioni disciplinano altresì sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3 le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi".

 

3. I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tutta la materia riguardante i rapporti tra le cooperative sociali e le Pubbliche Amministrazioni è tra le più complesse e più sottoposte ad aspetti problematici ed evolutivi in relazione a due ordini di esigenze e impostazioni:

  1. la necessità di un riconoscimento e della salvaguardia del carattere di prevalente interesse generale dell’ambito di operatività di natura solidaristica della cooperativa sociale anche ai fini dei rapporti con la pubblica amministrazione
  2. il rispetto del principio di concorrenzialità di derivazione Comunitaria quale principio prevalente nell’ambito della contrattualistica pubblica.

I due orientamenti hanno dato luogo nel tempo a orientamenti, indirizzi normativi e forme regolative non sempre chiari e coerenti, richiamando più volte la esigenza di un più specifico regime per qualificare i rapporti tra Pubblica amministrazione e soggetti appartenenti all’area del non profit.

 

3.1 La convenzione nella legge 381

La legge 381/91 fa riferimento in più punti alla forma della convenzione (artt.5 e 9),esprimendo un orientamento teso a qualificare i rapporti tra cooperazione sociale e pubblica amministrazione come qualcosa di diverso dai contratti in genere e dai contratti pubblici in particolare, facendo riferimento del resto ad una forma che si è venuta sviluppando nel tempo in alcuni settori legati ad attività di utilità collettiva e sociale.

In relazione però alla possibilità di stipulare convenzioni la stessa legge 381 ha creato una situazione differenziata tra cooperazione sociale di tipo a) e quella di tipo b), riconoscendo a quest’ultima una esplicita possibilità di deroga rispetto alla disciplina in materia di contratti pubblici, deroga successivamente fortemente limitata e sottoposta ai principi di concorrenzialità, con il recepimento dell’art.20 della Legge 52/96 e la conseguente modifica dell’Art.5 della stessa L.381.

Il richiamo alla convenzione contenuto nell’art.9,2° della legge 381 fa invece immediato rimando al ruolo normativo e regolativo delle Regioni in materia, delegando queste ad adottare "convenzioni- tipo".

Un riconoscimento sottolineato anche in una apposita Circolare del Ministero del Lavoro del 17 novembre 1993, n.21 nella quale si esprime un orientamento di "assoluta preminenza" relativamente all’utilizzo della convenzione tra cooperazione sociale e pubbliche amministrazioni.

Questo, però non può fare dire automaticamente che la cooperazione sociale di tipo a), cioè quella che svolge la sua attività nel campo socio sanitario assistenziale ed educativo gode di particolari regimi in materia di contratti. In relazione infatti anche al principio di concorrenzialità anche il sistema del convenzionamento deve passare attraverso la forma di "gara comparativa", sia fra cooperative sia fra imprese in grado di fornire servizi della stessa natura. In sostanza il solo fatto di essere una cooperativa sociale in questo caso non giustifica ( anche se non esclude) il ricorso a forme di trattativa privata.

Tuttavia rimane il fatto che il riferimento al termine della convenzione nella legge 381 sottolinea l’esigenza di una qualche congruità tra natura strutturale degli obiettivi di pubblico interesse perseguiti dalla cooperativa sociale e le forme di contratti con la Pubblica Amministrazione, giustificando la possibilità di atteggiamenti "differenziati" anche se non "privilegiati".

Il recepimento della Direttiva europea 52/50 attraverso il Dlgs 157/95 nell’introdurre in Italia una disciplina in materia di appalti pubblici di servizi ha fornito a questa materia elementi di sviluppo, stimolando a livello regionale leggi e interventi di migliore regolazione dei rapporti tra cooperative sociali ed enti pubblici. Per questa via si sono sviluppate modalità di utilizzo delle convenzioni che, alla luce dei principi comunitari di trasparenza e concorrenzialità, non potendo produrre esclusioni di soggetti imprenditoriali operanti nel medesimo settore delle cooperative sociali, prevedono una comparazione tra i concorrenti in relazione a diversi fattori ed elementi .

In questa logica l’appalto per servizi socio sanitari e assistenziali a cui si è più diffusamente fatto ricorso avviene in base a criteri che prevedono una esplicita comparazione tra le imprese in relazione a diversi parametri, quantificati attraverso appositi punteggi, che esprimono, ad esempio, qualità del progetto, capacità organizzativa, esperienza, territorialità ecc.

Importante ,da questo punto di vista, è stata la produzione a livello regionale e locale di Schemi –tipo di Bando, Capitolato e Convenzione.

 

3.2 Il Decreto legislativo n. 157/95

Il decreto legislativo n.157/95 si applica obbligatoriamente per appalti pubblici di servizio il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa. Da tale decreto e dalle legislazioni regionali sulla cooperazione sociale si ricava la distinzione tra le seguenti fasi:

  1. definizione dei criteri di aggiudicazione: si tratta dei procedimenti attraverso i quali l’amministrazione definisce su che base verrà aggiudicato l’affidamento
  2. scelta del tipo di gara: definiti i criteri di aggiudicazione, l’amministrazione decide se trattare l’affidamento di servizi con un numero imprecisato di candidati fornitori, ovvero con pochi, ovvero con un solo candidato fornitore
  3. precisazione dei contenuti del capitolato e del contratto/convenzione: si specificano gli elementi su cui operare la selezione tra i potenziali fornitori e stipulare il contratto con il fornitore prescelto.

Il decreto legislativo 157/95 precisa che l’amministrazione può aggiudicare i servizi:

  1. unicamente al prezzo più basso
  2. a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi quali, ad esempio, qualità, merito tecnico, termine di esecuzione, prezzo ecc.
  3. Nel caso in cui si intenda optare per questo secondo criterio la pubblica Amministrazione può, attraverso una Delibera quadro, riconoscere come elementi determinanti per l’affidamento del servizio la sua qualità, il radicamento sul territorio, la natura imprenditoriale, l’esperienza maturata dal fornitore ecc.
  4. Conseguentemente può decidere di scegliere tra un numero ragionevolmente contenuto di possibili fornitori selezionati, affidando il servizio all’offerta ritenuta più rispondente ai parametri individuati nella delibera quadro, successivamente precisati nei capitolati e misurati attraverso punteggi.

Le convenzioni tipo regionali forniscono indicazioni su come determinare i punteggi da attribuire ai diversi elementi di valutazione.

(Si rinvia per tutta questa materia alla documentazione riportata nell’Appendice normativa in tema di Appalti e Convenzioni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo settimo

Come prepararsi alla Vigilanza.

Un Promemoria dell’amministratore.

Documenti richiesti dagli ispettori:

- Atto costitutivo e statuto sociale con decreto di omologazione della camera di commercio o del Tribunale se atto ante 1994.

- Deposito dell'atto costitutivo alla Camera di Commercio, alla Prefettura e Ufficio imposte dirette;

- Eventuale ultima modifica dello statuto sociale con decreto di omologazione della Camera di Commercio o del Tribunale, se atti ante 1994, con deposito alla Prefettura; modifica dello statuto per il recepimento delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1992 n. 59 con decreto di omologazione e deposito alla Camera di Commercio, Ufficio Imposte dirette, e Prefettura.

Accertare se è stata effettuata la modifica dell'articolo dello statuto che prevede, in caso di liquidazione della cooperativa, che l'eventuale residuo attivo sia destinato nell'ordine a:

a) al rimborso delle quote o azioni di capitale sociale versate dai soci, eventualmente rivalutate;

b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92;

Nel verbale di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, deve essere indicata la destinazione dell'utile o della perdita di esercizio.

Le cooperative con patrimonio netto inferiore a 13.401.000 non sono tenute per legge al versamento. Si precisa che nella modifica legislativa che ha stabilito che anche le riserve indivisibili fanno parte del patrimonio netto ai fini del calcolo dell'imposta patrimoniale, ha previsto la tassazione anche per i due anni precedenti la legge;

 

 

Statuto

Lo statuto deve essere redatto nel rispetto della normativa che regola la materia (D.L.C.P.S. n. 1577/1947 e successive modificazioni). In particolare deve contenere:

a) Requisiti mutualistici ex art. 26 D.L.C.P.S. 1577/1947;

b) devoluzione obbligatoria del 20% degli utili a riserva legale ex art. 2536 codice civile;

c) devoluzione obbligatoria del 3% degli utili netti al fondo promozione e sviluppo della cooperazione;

d) eventuale riferimento alla legge 904/77 nel caso in cui la cooperativa voglia destinare agli utili a riserva indivisibile;

e) eventuale riferimento alla chiusura di bilancio entro sei mesi dalla chiusura di esercizio;

 

Requisiti mutualistici ex art. 26 D.L.C.P.S. 1577/1947:

A) Divieto di distribuzione di dividendi superiori agli interessi pagati sui prestiti sociali, che prevedono un massimo di 2,5 punti in più di quello dei buoni postali fruttiferi, il tutto ragguagliato al capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

B) Divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale e anche all'atto del suo scioglimento.

Devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni, come previsto dall'art. 11 comma 1 della legge 31 gennaio 1992 n. 59).

NB. Tali condizioni devono di fatto essere osservate nel periodo di imposta e nei 5 precedenti ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione dello statuto (vedere statuto).

Lo statuto sociale deve contenere le clausole dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 1577/1947;

Versamento 3% degli utili di esercizio a fondo mutualistico

Per il calcolo del contributo del 3% degli utili di esercizio al fondo di promozione e sviluppo della cooperazione nella base del calcolo devono essere seguiti i seguenti criteri:

a) non rientrano i ristorni mentre vi rientrano le quote che si intendono destinare a riserva ordinaria o straordinaria e indivisibile di cui nell'art. 12 legge 904/77;

b) non devono essere esclusi i contributi in conto esercizio e le plusvalenze;

c) in presenza di perdite di esercizi precedenti deve essere calcolato sull'importo degli utili diminuito della sola parte destinata a ripianamento delle stesse.

Gli enti cooperativi devono comprovare l'avvenuto versamento del contributo del 3% degli utili annuali a favore dei Fondi mutualistici all'atto del deposito del Bilancio di esercizio per la pubblicazione al BUSC entro 30 giorni dal deposito del bilancio presso il Registro delle imprese (tramite gli sportelli della locale Camera di Commercio).

La precisazione è contenuta nella circolare 83/93 del 10 agosto 1993 emanata dalla Direzione generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro.

L'inottemperanza all'obbligo introdotto dall'art. 11 della legge 59/1992 determina, a carico delle cooperative inadempienti, la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura, alla stregua dell'inosservanza dei cosiddetti requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del Dlcps 1577/1947;

Per quanto concerne la scrittura contabile della quota del 3% degli utili si precisa che la stessa va dedotta ai fini delle imposte dirette, nell'anno in cui gli utili sono stati prodotti.

La Direzione della Cooperazione dispone che le cooperative che non comprovino il versamento nel fondo siano sollecitamente sottoposte a visita ispettiva. Il Ministero invita, inoltre, gli uffici provinciali del Lavoro a farne comunicazione ai locali uffici finanziari e a chiunque abbia concesso altri benefici. La sanzione opera autonomamente a prescindere dal mantenimento dell'iscrizione al registro prefettizio.

Esenzione dall'imposta di bollo per i bilanci.

A partire dal 1° gennaio 1993, ai sensi del DL 513/92 e confermata dall'art. 66 comma 5 del DL 213/93, non comporta l'assoggettamento all'imposta di bollo delle copie dei bilanci e dei relativi allegati da presentare in Prefettura ed al BUSC. Pertanto è abrogato l'art. 20 della tabella B al DPR 642/1972.

Imposta di registro e variazione di capitale sociale

L'articolo 66, comma 6 del DL 30 giugno n. 213 esenta dalla registrazione gli atti che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi modificando con ciò l'art. 9 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Esenzioni o agevolazioni IRPEG ed ILOR D.P.R. 601/73:

a) Le cooperative agricole e di piccola pesca sono esenti da IRPEG ed ILOR art. 10 D.P.R. 601/73. Ai sensi dell'art. 34 V comma del DPR 633/72 per dette cooperative sono escluse dall'IVA i passaggi di prodotti. Quest'ultimo art. 34 comma 7 è stato soppresso con il decreto legge 30 giugno 1993 art. 66 comma 10 che prevede dal 1° agosto 1993 la fatturazione in ogni caso dei passaggi di prodotti agricoli in quanto costituiscono cessione dei beni;

b) Le cooperative di produzione e lavoro sono esenti da IRPEG e ILOR se il costo per retribuzioni, salari e contributi è il 60% del costo complessivo (art. 11 DPR 601/73);

c) Le cooperative di produzione e lavoro il cui costo delle retribuzioni è compreso tra il 40% e il 60% dei costi, hanno diritto ad una deduzione del 50% di IRPEG e ILOR;

d) La riduzione di 1/4 (art. 12 D.P.R. 601/73) dell'aliquota è stata soppressa dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Applicabilità delle agevolazioni:

Le agevolazioni previste nel Titolo II del DPR 601/73 si applicano agli enti cooperativi che siano disciplinati dal principi della mutualità, previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. Tali principi si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del DLCPS n. 1577/47.

 

Riserve indivisibili (Legge n. 904 del 16/12/77 art. 12)

L'art. 12 della legge n. 940/77 introduce un nuovo beneficio fiscale a favore della cooperazione in aggiunta a quanto previsto dal DPR 29 settembre 1973 n. 601.

La disposizione legislativa stabilisce che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate a riserve indivisibili a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Destinatari della norma sono pertanto tutte le società cooperative e i loro consorzi indipendentemente dall'attività svolta.

Potranno beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 12, le società cooperative e i loro consorzi che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello stato e siano iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione.

 

Esclusione I.V.A. (DPR 633/72 art. 34 V° comma)

Sono esclusi dall'IVA i passaggi delle cooperative ittiche.

Le cooperative di consumo sono esonerate dall'emissione della fattura (DPR 633/72 art. 22) ed in sostituzione debbono procedere all'annotazione nel registro dei corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del DPR 633/72.

 

Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi.

a) Le società agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'art. 1 e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo:

b) all'articolo 10 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, il n. 27 ter è abrogato.

c) nella tabella A parte II, allegata al DPR 633/72 e successive modificazioni il n. 41 bis è sostituito dal seguente:

"41 bis prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".

Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41 bis della tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto n. 633/72 e degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.

Nel n. 41 bis della tabella A parte II, allegata al DPR 633/72, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le prestazioni di cui ai n. 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633/72.

 

Regime di esclusione per la tassa di Registro

Le cooperative non sono soggette alla tassa annuale per la tenuta dei registri, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1996 dalle legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Finanziaria 96) per le "società di capitali" che rivestono la soggettività passiva ai fini IVA.

Il ministero delle Finanze il 30 gennaio 1996 ha infatti confermato che le cooperative non rientrano nel novero delle società di capitali pur essendo a esse assimilate sia si fini civilistici (articolo 2516, Codice Civile) sia a quelli fiscali.

Le società di capitali sono infatti annoverate nel titolo V del Codice civile, le società cooperative appartengono invece al titolo VI. Le cooperative presentano, peraltro, molti caratteri che le differenziano dalle società di capitali, l'eventualità della illimitata responsabilità dei soci.

Le società cooperative, non soggette alla tassa annuale per la tenuta dei registri, sono tuttavia obbligate, alla stessa stregua delle imprese individuali e delle società di persone, a corrispondere la tassa di lire centomila per ogni cinquecento pagine o frazione di cinquecento pagine per la bollatura iniziale dei libri, essendo le due tasse fra loro alternative come stabilito con comunicato stampa 11 gennaio 1996 del ministero delle Finanze.

Molti tribunali, peraltro, considerando le cooperative soggette alla tassa annuale, hanno provveduto alla bollatura iniziale dei registri senza pretendere la tassa di 100 mila lire così determinando l'esigenza di una sanatoria che consenta la regolarizzazione del versamento, anche mediante apposizione di marche ai libri non assoggettati alla tassa nel mese di gennaio.

Relativamente alle cooperative edilizie si deve applicare la riduzione a un quarto della tassa per la bollatura dei registri prevista dalla legge 28 aprile 1938, n. 1165 tuttora vigente, ex articolo 14 Dpr 641/72, nella misura di venticinquemila lire per ogni cinquecento pagine o frazione di cinquecento pagine.

L'esclusione della tassa annuale è operante anche per particolari società cooperative, quali le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le mutue assicuratrici e i consorzi agrari, tutti ugualmente non annoverabili fra le società di capitali uniche destinatarie della tassa.

Riduzione adempimenti per i contribuenti

Decreto Legge 10 Giugno n. 357 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Agosto 1994 n. 489

Disposizioni tributarie urgenti per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.

Art. 6 Soppressione di adempimenti superflui

Sono soppressi gli obblighi:

a) compilazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori collegati alla dichiarazione annuale IVA e allegazione alla stessa dei modelli IVA 101 e 102;

b) tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta;

c) tenuta del registro dei codici meccanografici

2.8 Tassa di iscrizione nel registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito in legge 29 ottobre 1993 n. 427 la tassa non è dovuta dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali.

I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente previste le condizioni indicate nell'articolo 26 del DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni e tali condizioni sono state di fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dell'approvazione degli statuti stessi.

Dunque non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme destinate per statuto alle riserve indivisibili.

 

Libri sociali

Tutti i libri devono essere vidimati prima dell'uso con la tassa di concessione governativa di £ 100.000; i libri, prima dell'uso, oltre alla vidimazione della tassa di concessione governativa, devono essere bollati con marca di £ 15.000(importo a partire dall'agosto 1992) per ogni 100 pagine e ciò ai sensi dell'art. 22 Allegato A del DPR 642/72.

Con decreto legge 357/94 convertito in legge, è stato abolito l'obbligo della vidimazione annuale del libro giornale e del libro degli inventari, di tutti i registri contabili di natura fiscale in cui quest'obbligo veniva richiesto e dei libri sociali obbligatori. In proposito è stata introdotta un'ampia sanatoria con efficacia retroattiva.

Le marche da bollo devono essere annullate dagli uffici del Registro o dagli Uffici competenti alla vidimazione o da notai. Il Ministero per le Finanze, con proprio decreto, può autorizzare il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo dovuta per le scritture contabili su basi meccanografiche. Dal bollo sono escluse le cooperative edilizie di abitazione ai sensi dell'art. 66 D.L. 213/93 convertito nella legge 427/93.

 

Libro soci:

a) Da vidimare prima dell'uso (Camera di Commercio, Notaio);

b) Deve contenere: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e residenza, professione codice fiscale del socio (lavoratore nel settore) il numero delle azioni sottoscritte, i versamenti (art. 2421 c.c.);

c) E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente. (art. 14 Legge sulle cooperative n. 59 del 31/1/92);

d) Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione del socio. Nel caso in cui la domanda venga respinta si può far ricorso entro 30 gg. al Tribunale.

e) Debbono essere evidenziati i soci entrati ed i soci usciti.

f) L'annotazione sul libro della deliberazione di ammissione del C.d.A. è prevista dall'art. 2525 c.c. L'annotazione dell'esclusione è prevista dall'art. 2527 c.c.

 

Libro del consiglio di amministrazione:

a) Da vidimare prima dell'uso (Camera di Commercio, Notaio);

b) Nei verbali debbono esserci le firme del Presidente e del segretario.

Libro del collegio sindacale:

a) Da vidimare prima dell'uso (Camera di Commercio, Notaio);

b) Si deve riunire almeno ogni 3 mesi per verificare la consistenza fisica di cassa e del magazzini per le aziende tenute (indicare l'importo della consistenza di cassa ed il saldo banca).

c) Deve riunirsi un'altra volta per la redazione della relazione al bilancio.

d) E' composto da 3 o 5 membri effettivi più 2 supplenti.

e) Nei verbali devono esserci le firme della maggioranza dei sindaci;

f) Un sindaco può anche effettuare delle verifiche individuali extratrimestrali.

I sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del C.d.A. a due riunioni del collegio sindacale decadono dall'ufficio (art. 2405 c.c.).

 

Libro delle assemblee dei soci:

a) Da vidimare prima dell'uso (Camera di Commercio, Notaio);

b) Si deve riunire almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio che deve essere trascritto nel libro;

c) Deve nominare un Presidente (che può essere anche diverso da quello del c.d.a.) e un segretario.

 

Libro giornale:

a) Da vidimare prima dell'uso (Camera di Commercio, Notaio); va precisato che ai sensi della recente disposizione normativa è soggetto ad una tassa di £ 100.000 per ogni 500 pagine;

b) Deve essere aggiornato a 60 gg. nell'elaboratore se trattasi di libro meccanizzato.

 

 

 

Libro inventari:

a) Da vidimare prima dell'uso; deve contenere anche la nota integrativa in quanto parte integrante del bilancio;

b) Deve essere firmato dal rappresentante legale.

c) E' stato ribadito il concetto che sul libro inventari devono essere riportate in modo analitico tutte le voci che costituiscono il patrimonio della società. Non è pertanto accettabile la semplice trascrizione del bilancio.

 

Registro dei beni ammortizzabili:

a) Solo vidimazione iniziale senza pagamento di concessione governativa (Notaio, Uff. Reg.)

b) Le registrazioni devono essere fatte entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il valore dei beni ammortizzabili riportato nel registro deve essere al netto di IVA. Si reputa opportuno iscrivere al registro anche i beni strumentali di valore inferiore al milione.

 

Registro fatture di acquisto:

a) Solo vidimazione iniziale senza pagamento di concessione governativa (Notaio, Ufficio I.V.A.)

d) Deve essere aggiornato entro il mese successivo da quando è pervenuta la fattura.

 

Registro fatture emesse o vendite:

a) Solo vidimazione iniziale senza pagamento di concessione governativa (Notaio, Ufficio I.V.A.)

b) Deve essere aggiornato entro 15 gg. da quando è stata emessa la fattura.

 

 

 

Registro riepilogo facoltativo

Solo vidimazione iniziale senza pagamento di concessione governativa (Notaio, Ufficio I.V.A.). Volendo il riepilogo può essere effettuato nel registro fatture emesse.

 

Registro dei corrispettivi:

a) Per coloro che emettono lo scontrino fiscale.

b) Solo vidimazione iniziale.

c) Registrazione entro il giorno successivo.

 

I.V.A. mensile:

a) Per le imprese con un fatturato superiore a 360 milioni.

b) Si paga entro il 18 del mese successivo se si è a debito altrimenti si porta in deduzione nel periodo successivo.

I.V.A. trimestrale:

a) Per le imprese con un fatturato inferiore ai 360 milioni.

b) Si paga entro il 5 del secondo mese successivo al trimestre. In questo caso si paga un interesse dell'1,50%.

Entro il 20/12 di ogni anno deve essere versato l'acconto pari all'88% dell'importo complessivo dovuto per il mese di dicembre dell'anno precedente (considerando acconto e saldo); l'importo non è dovuto se inferiore a £ 200.000.

 

Libro matricola:

a) Deve contenere numero d'ordine, nomi, indirizzi dei dipendenti e data delle loro assunzioni e licenziamenti.

b) Deve essere vidimato inizialmente dall'I.N.A.I.L., dall'Inps se la cooperativa non è soggetta all'assicurazione infortunistica.

 

Libro paga o retribuzioni:

Ai sensi del D.P.R. 917/86

a) Deve essere aggiornato mensilmente.

b) Vidimato inizialmente dall'INAIL, o dall'Istituto Nazionale della previdenza Sociale (INPS) se la cooperativa non è soggetta all'assicurazione infortunistica.

c) Vi sono contenute le retribuzioni e le ritenute dei dipendenti (soci o non soci).

d) Non vi si trovano i soci che prestano lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Libro paga meccanizzato:

a) Autorizzazione ispettorato del lavoro e parere favorevole Inail

b) Al posto del libro vi sono i cedolini mensili delle retribuzioni.

 

Libro infortuni:

Vidimato inizialmente dalla Usl.

(Va tenuto sul posto di lavoro)

 

Pubblicazione degli atti, registrazione e depositi

A partire dall'esercizio chiuso successivamente al 16 aprile 1993, sarà sufficiente presentare il bilancio in singola, e non più duplice, copia. Le società cooperative e i loro consorzi sono pertanto tenuti a pubblicare nel BUSC il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e il bilancio finale di liquidazione. Le variazioni delle cariche sociali non debbono essere pubblicate nel BUSC, come invece viene richiesto per il Busarl delle società di capitali.

Con le ultime disposizione al BUSC viene depositato il bilancio e una copia dell'eventuale versamento del 3% al Fondo di promozione e di sviluppo mutualistico.

 

Atto costitutivo e statuto

Camera di Commercio (30 gg. dalla costituzione)

Prefettura (30 gg. dal dep. Camera di Comm.)

 

Verbale assemblea ordinaria

per nomina e rinnovo cariche sociali:

Alla Camera di Commercio (15 gg)

Prefettura (30 gg. da Camera di Comm.)

BUSC (30 gg. da Camera di Comm.)

La cooptazione di un amministratore deve essere comunicata come la nomina o il rinnovo. Il mancato adempimento è sanzionato con una ammenda di £ 100.000 per ogni amministratore.

 

Verbale assemblea straordinaria (modifiche statuto, scioglimento società):

Alla Camera di Commercio (30 gg)

Prefettura (30 gg. da Cam. Comm.)

Deposito Bilancio:

Alla Camera di Commercio (entro 30 gg dalla approvazione

assembleare - art. 2435 c.c.)

Busc (30 gg. dal deposito alla C.C.I.A.)

unitamente alla ricevuta

del 3% degli eventuali

utili di esercizio previsto dall'art. 3 del D.M. 23 aprile 1993)

Alla Prefettura (30 gg. dal deposito Cam. Comm.)

Effetti della mancata presentazione del bilancio in Prefettura

Per le cooperative inadempienti è previsto che la commissione provinciale di vigilanza sia convocata per esprimere il parere in merito ai provvedimenti da prendere. Qualora non concorrano motivi per provvedimenti più gravi, l'art. 33 del RD 278/1911 prevede che siano sospesi, a carico delle cooperative interessate, gli effetti dell'iscrizione, compreso il diritto ad usufruire delle agevolazioni di qualsiasi natura. In pratica, però, sono rari i casi in cui tali provvedimenti siano effettivamente assunti.

Trascorsi due mesi dalla data dell'eventuale decreto di sospensione, le cooperative che ancora non hanno adempiuto a tale obbligo sono cancellate dal registro prefettizio e non potranno presentare domanda per essere nuovamente iscritte, se non trascorso un biennio dalla cancellazione (art. 21 del RD 278/1911).

Versamento quota del 3% dell'utile ai Fondi mutualistici entro il termine di scadenza della pubblicazione al BUSC (circolare n. 83/93 del 10/8/93 Ministero del Lavoro).

Le modalità per la pubblicazione degli atti relativi alle società cooperative nel BUSC sono state, da ultimo, modificate dal decreto 26 aprile 1993 del Ministero del Lavoro. Per quanto riguarda la pubblicazione dei bilanci cooperativi trova dall'anno 1994 applicazione la previsione disposta dall'articolo 2 del decreto che, per i bilanci chiusi successivamente al 16 aprile 1993, prevede la semplice menzione nel bollettino dell'avvenuto deposito del bilancio presso l'ufficio del Registro delle imprese, al pari di quanto disposto dall'articolo 2435 del c.c. per la pubblicazione sul Busarl del bilancio delle società di capitale. Il bilancio deve essere firmato dagli amministratori. Ai sensi della circolare n. 13/94 del 14.6.94 del Ministero di Grazia e Giustizia non ricorre più l'obbligo della sottoscrizione da parte dei sindaci.

La pubblicazione, gratuita, deve essere eseguita entro 30 giorni dal deposito presso il Registro delle Imprese presentando all'Ufficio provinciale del Lavoro territorialmente competente copia dei bilanci rilasciata in carta semplice (si vede la conferma dell'esenzione dal bollo contenuta nella risoluzione 588/93 del 28 Ottobre 1993) e completa dell'indicazione del numero di iscrizione in tribunale e della data del deposito.

A tale documentazione dovrà essere allegata la copia della ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo del 3% degli utili al Fondo di promozione e sviluppo. In mancanza, non verrà rilasciato da parte dell'ufficio l'attestato dell'avvenuto deposito del bilancio (ex circolare 83/93).

 

 

Prefettura:

Gli enti cooperativi iscritti nei registri prefettizi hanno l'obbligo di presentare alla prefettura la copia del bilancio annuale (art. 33 del regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278). Tuttavia, il termine di presentazione, a differenza di quello previsto per la pubblicazione sul BUSC, non è correlato alla data di deposito alla Camera di Commercio, bensì a quello di chiusura dell'esercizio sociale. Il chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro (circolare 58/3080 del 5 agosto 1953) che, in pratica, ha autorizzato le prefetture ad accettare i bilanci entro i seguenti termini dalla chiusura degli esercizi sociali:

- sette mesi, per le cooperative in generale (quindi, entro il 31 luglio per gli enti che chiudono il bilancio al 31 dicembre);

nove mesi, per gli enti cooperativi che si avvalgono dei sei mesi previsto dall'art. 2364, ultimo comma, del c.c. (quindi, entro il 30 settembre per i bilanci chiusi al 31 dicembre). Per assolvere l'adempimento è necessario presentare alla prefettura (per consegna diretta o tramite servizio postale) copia del bilancio annuale munita del timbro di eseguito deposito al registro delle imprese, completa delle relazioni e della copia del verbale asembleare di approvazione. Le copie sono esenti da bollo, così come chiarito dalla risoluzione 588/93.

In proposito si precisa che al contrario di quanto disposto dall'art. 2426 c.c., in base alla nuova normativa non è più necessario concordare i criteri dei ratei e risconti con il collegio sindacale in quanto sono stabiliti dal nuovo art. 2424 bis del c.c.

Per quanto riguarda le sopravvenienze attive, tali proventi concorrono a formare il reddito secondo il principio di cassa.

NB. Il bilancio deve essere chiuso e approvato entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio. In alcuni casi, se è previsto dallo statuto, la chiusura e l'approvazione può essere portata a 6 mesi. (art. 2364 c.c.). Occorre precisare che lo slittamento dell'approvazione del bilancio a 6 mesi deve essere motivato da particolari esigenze e che comunque può far scattare dei controlli per accertare la veridicità dei motivi addotti (nota dell'ispettorato delle Finanze n.4 del 1986).

Deposito firme amministratori:

Camera di Commercio (entro 15 gg. dall'evento)

Prefettura (30 gg. dal dep. in Camera di Commercio)

N.B. Gli amministratori appongono le loro firme sul modello apposito, Il Presidente firma davanti all'impiegato; se il modello viene spedito le firme devono essere autenticate da un notaio o dalla Circoscrizione del Comune.

Dimissioni o cessazione carica amministratori:

Camera di commercio (15 gg. dall'evento)

Prefettura (30 gg. dal dep. in Cam. di commercio)

Deposito firme sindaci:

Sia gli effettivi che i supplenti devono depositare le firme, autenticate dal Notaio, alla Camera di Commercio entro 15 gg. dalla nomina.

N.B. Se le firme non vengono apposte di fronte alle autorità competenti devono essere autenticate dal Notaio salvo il caso di conferma.

Nomine cariche sociali:

a) L'assemblea dei soci nomina i consiglieri del c.d.a., i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale.

b) I consiglieri del c.d.a. eleggono il Presidente che ha la firma legale e la rappresentanza della società.

c) Solo in sede di costituzione della società il Presidente del c.d.a. può essere eletto dai soci in corso dell'atto costitutivo.

d) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare i consiglieri si applica la cosiddetta cooptazione (art. 2386 c.c.) e cioè la sostituzione; i nuovi consiglieri decadranno dalla carica con gli altri eletti prima.

DICHIARAZIONI ANNUALI, VERSAMENTI, CONTRIBUTI

1 Mod. 760 dichiarazione annuale dei redditi:

a) da presentare presso l'Ufficio imposte entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio.

b) sul frontespizio devono essere riportate le generalità di amministratori e sindaci.

c) in calce al modello devono essere apposte le firme del presidente e dei consiglieri del C.d.A., del presidente del Collegio sindacale o di due sindaci effettivi.

Il mod. 760 deve riportare correttamente gli eventuali interessi attivi bancari e postali e i dati riportati devono essere quelli indicati nel bilancio;

2 Mod. 770 dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta:

a) deve essere presentata ogni anno entro il termine stabilito;

b) se la società ha un numero superiore a 19 dipendenti la dichiarazione va effettuata su supporto magnetico di cui all'art. 78 comma 15 della legge 413/91;

c) deve essere sottoscritta dal presidente C.d.A. e dal presidente del Collegio sindacale o da due sindaci effettivi.

3 Dichiarazione annuale IVA

a) deve essere presentata entro il 5 del mese di marzo di ogni anno.

b) versamento della tassa di concessione governativa di £. 250.000 indicando sulla dichiarazione gli estremi del versamento.

c) deve essere sottoscritta dal rappresentante legale.

4 Diritti alla Camera di Commercio

a) da versare ogni anno entro il termine prescritto; l'importo è stabilito dalla Camera di Commercio. Tale obbligo sussisteva, per il periodo antecedente l'anno 1993, se la cooperativa aveva iniziato l'attività.

Con la nuova normativa (non retroattiva) la cooperativa è tenuta al versamento a prescindere dall'inizio dell'attività.

5 Dichiarazione annuale ICIAP

a) dal 1996 la dichiarazione va presentata solo se si tratta di primo esercizio o se sono intervenute delle variazioni nei parametri base per il calcolo;

b) se non sono intervenute variazioni è sufficiente effettuare il versamento.

6 Contributi INAIL

a) devono essere versati ogni anno entro il 20 Febbraio unitamente alla denuncia delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nell'anno precedente (mod. 10 S.M.). Si precisa che nel contenuto del T.U. DPR n. 112/65 è interpretativo l'obbligo dell'assicurazione non solo per il lavoro manuale retribuito. Vanno iscritti anche tra gli altri, gli addetti a registratori di cassa e gli addetti ai video terminali.

7 Contributi previdenziali INPS

a) solo se vi sono lavoratori dipendenti o soci lavoratori.

b) versamenti mensili entro il 20 del mese successivo (DM10/1 per la denuncia della retribuzione). In proposito viene precisato che il mod. DM10 va comunque presentato anche quando non viene effettuato alcun versamento. In questo caso l'INPS dopo tre mesi trasmette la documentazione all'Ufficio Legale per il recupero crediti ed allora scattano sanzioni amministrative come l'obbligo del versamento aggiuntivo pari a £. 50.000 per ogni dipendente dichiarato. Dopo 4 anni che non viene pagato alcun acconto il recupero viene effettuato con l'addebito delle spese ed il contributo maggiorato del 200%.

Annualmente entro il 31 ottobre devono essere presentate all'INPS le denunce annuali delle retribuzioni individuali corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori dipendenti, mod. 01/M, di cui una copia deve essere consegnata al lavoratore. Inoltre deve essere inviato un riepilogo delle denunce annuali, mod. 03/M.

8 Contributi previdenziali ENPALS

a) per i lavoratori dello spettacolo sono previsti versamenti mensili da effettuare entro il 20 del mese successivo;

9 - VIOLAZIONI, SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Pagamento tassa di concessione governativa in ritardo:

a) in ritardo entro il 30° giorno soprattassa del 10%

b) in ritardo oltre il 30° giorno soprattassa del 20%

(art. 9 DPR 26.10.72 n. 641).

Omesso versamento tassa accertato dall'Amministrazione Finanziaria pena pecuniaria da 2 a 6 volte la tassa con minimo di £. 8.000.

Omessa presentazione. Si applica pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. Se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme è inferiore a quello definitivamente accertato si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza.

Presentazione del mod. 770 su supporto cartaceo anziché magnetico: pena pecuniaria da £. 300.000 a £. 3.000.000;

L'omesso versamento se accertato dalla Amministrazione Finanziaria comporta il pagamento di una soprattassa da 2 a 6 volte la tassa con minimo £. 8.000; se il pagamento della tassa avviene entro il 30° giorno successivo alla scadenza soprattassa del 10%, pagamento tassa oltre il 30° giorno successivo alla scadenza soprattassa del 20% se non è intervenuto accertamento;

Con il Decreto Legislativo 24.03.94 n. 211 è stato stabilito che l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a £. 2.000.000. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

NORMATIVA RIGUARDANTE LE COOPERATIVE

Numero minimo dei soci cooperatori:

I soci come regola generale devono essere almeno 9, 3 nel caso della piccola cooperativa. Se il numero dei soci scende al di sotto dei suddetti limiti deve essere reintegrato entro un anno, altrimenti la cooperativa viene posta in liquidazione.

1 bis Socio lavoratore:

Un recente disegno di legge (ottobre 1998) recante la revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, introdurrà una sostanziale modifica allo status del socio lavoratore.

Il presente disegno di legge si fonda sulle conclusioni cui è pervenuta la commissione di studio per la revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, tali conclusioni sono state sottoposte da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale alle Parti Sociali, con le quali sono stati approfonditi numerosi profili e ciò ha consentito quindi di giungere alle proposte contenute nel disegno di legge stesso.

Per i dettagli si rinvia al disegno di legge la cui stesura per intero è riportata a pag. (da stabilire)

2 Soci sovventori:

Fra i nuovi strumenti di finanziamento introdotti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, quello dei soci sovventori rappresenta, senza dubbio, quello di più semplice attuazione, con minori problemi di gestione e soprattutto quello che comporta limitati riflessi nell'ambito dell'assetto societario.

Disciplina dei soci sovventori, in base all'articolo 4 della legge n. 59/92:

a) per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle azioni a favore dei soci sovventori;

b) per l'alienazione delle azioni nominative, potendo prevedere clausole di prelazione e godimento per la loro trasferibilità;

c) per la remunerazione delle azioni (sempre in sede di ripartizione di utili) alle quali può essere riconosciuto il diritto a una maggiorazione nella misura massima del 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci ordinari, ai quali spetta una remunerazione entro il limite massimo del tasso spettante ai detentori dei buoni postali fruttiferi maggiorato di 2,5 punti;

- non è chiaro se possono divenire sovventori anche i soci ordinari.

La partecipazione dei soci sovventori soffre di alcune limitazioni e, precisamente:

a) a ciascun socio sovventore possono essere attribuiti più voti (anche in relazione dell'apporto) con un massimo di cinque;

b) i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono mai superare un terzo di quelli spettanti alla totalità dei soci;

c) i soci sovventori possono essere nominati amministratori, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

3 Quote e azioni:

1) Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 50.000 (500.000 per le cooperative edilizie che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 13 della legge 59/92) e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a £. 1.000.000.

(Le società cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della legge 31 Gennaio 1992 n. 59 non sono tenute ad adeguarsi al valore minimo delle quote. Per le cooperative edilizie l'obbligo del valore minimo di £. 500.000 sussiste se intendono iscriversi all'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazioni e dei loro consorzi che è condizione per ottenere contributi pubblici).

2) Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere è determinato in lire 80 milioni.

Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in lire 120 milioni (art. 3 L. 59 del 31/1/1992).

La quota sociale non è cedibile, perché se no rappresenta un trasferimento e sconta l'imposta di registro (pag. 46 "Martinelli").

4 Prestiti sociali:

I prestiti da soci rappresentano la forma storica di finanziamento esterno (ancorché effettuato dai soci) per sopperire alla cronica carenza dell'autofinanziamento interno delle cooperative, costituito dalle risorse proprie della cooperativa quali il capitale, le riserve, fondi propri o impropri.

La raccolta dei prestiti dai soci ha diverse limitazioni, fra le quali la necessità della sua finalizzazione al soddisfacimento di specifici bisogni, quali l'effettuazione di investimenti, ovvero esigenze finanziarie temporanee o transitori, comunque destinate al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il prestito sociale consente un duplice vantaggio:

- per la cooperativa il reperimento di risorse finanziarie a condizioni maggiormente vantaggiose rispetto a quelle del sistema bancario;

- per il socio una remunerazione del proprio investimento superiore a quanto può realizzare con altre forme anche grazie alle agevolazioni fiscali di cui godono gli interessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste.

Trattamento fiscale e agevolazioni.

I prestiti sociali sono regolati, ai fini fiscali, dall'articolo 13 del DPR 601/73 che concede un'agevolazione nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

La cooperativa deve poi essere iscritta nel Registro prefettizio e devono esserci la previsione formale nello statuto e il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del DLCPS 1577/1947.

Nel rispetto di questi limiti, ai prestiti effettuati dai soci persone fisiche si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 13 del DPR 601/73 e dall'articolo 20 della legge 216/74. Esse prevedono che gli interessi corrisposti dalla cooperativa ai soci persone fisiche sono esenti dall'Ilor; soggetti a una ritenuta alla fonte nella misura ridotta del 12,50% e applicata a titolo d'imposta.

Il trattamento agevolativo non richiede altra formalità o adempimento, neppure della dichiarazione, a carico del socio. Nel caso di superamento dei limiti, ovvero del mancato rispetto delle condizioni, ai soci persone fisiche nonché a ogni altro soggetto (persone fisiche esercenti imprese commerciali o agricole, persone giuridiche, enti pubblici e privati, società personali e di capitali) viene meno, nella sua globalità, il regime agevolativo cosicché gli interessi dovranno essere assoggettati all'imposizione ordinaria.

Altri limiti e requisiti.

In aggiunta alle limitazioni ai fini fiscali, vi è poi l'obbligo del rispetto delle condizioni previste in applicazione del Testo unico in materia bancaria e creditizia approvato con il Dlgs 385/93.

La raccolta può avvenire nei confronti di tutti i soci indistintamente, che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, senza alcun limite minimo nella loro partecipazione al capitale.

L'ammontare complessivo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperativa non può eccedere il limite del triplo del patrimonio sociale (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio.

Questo limite è elevato a cinque volte il patrimonio qualora almeno il 30% del monte complessivo dei prestiti sociali sia assistito da garanzia bancaria, assicurativa o di società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico 385/93, ovvero quando la cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti che fornisca un'adeguata tutela dei soci investitori.

Questi limiti patrimoniali non si applicano alle cooperative con meno di 50 soci, che quindi potranno continuare a raccogliere i prestiti dai propri soci nel rispetto delle sole limitazioni previste dalla legge 59/1992. La raccolta deve essere prevista dallo statuto e le relative modalità e l'eventuale adesione a uno schema di garanzia devono essere chiaramente indicate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea per stabilire l'entità e le modalità dei conferimenti, i tempi e le modalità di restituzione, la remunerazione, eccetera. Non è concesso l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento quali carte di credito, lettere di accredito, eccetera.

Infine, la raccolta presso i soci non è consentita alle cooperative esercenti attività finanziaria iscritte nell'apposito elenco tenuto dal ministero del Tesoro.

La nuova regolamentazione risulta pertanto penalizzante per le cooperative con patrimonio modesto e più di 50 soci. Tutte le forme di raccolta di risparmio da chiunque poste in essere sono soggette al rispetto degli obblighi di trasparenza fatta eccezione per le sole cooperative con meno di 50 soci che ne sono escluse.

Imposta di registro sul prestito dei soci

L'imposta di Registro è dovuta - nella misura del 3% - solo se si stipula un contratto con firma di ambedue i contraenti: società a mezzo dei suoi organi, e i soci finanziatori. Se il finanziamento avviene a mezzo di scambio di corrispondenza, non è dovuta alcuna imposta di registro.

Le cooperative edilizie di abitazione inoltre, ai sensi della legge 427/93 sono soggette a registrazione gratuite per gli atti costitutivi e modificativi nonché a registrazione a importo fisso per gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti.

I nuovi limiti per i prestiti sociali vengono portati a 40 milioni per ciascun socio. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro il limite è di 80 milioni. (Tali limiti sono stati elevati dall'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59).

La cooperativa è libera di stabile il tasso di remunerazione riconosciuto sui prestiti, ma viene stabilito un tetto massimo pari alla remunerazione dei buoni postali fruttiferi aumentata di due punti e mezzo. La dottrina prevalente considera come tasso di riferimento dei buoni quello dell'ultima emissione. Se si verificasse quindi un'emissione di buoni a tasso inferire, anche l'aliquota massima riconosciuta ai prestiti liberi dovrà venire modificata. Sugli interessi corrisposti viene applicata a titolo di imposta una ritenuta con aliquota del 12,50 per cento, limite così elevato dall'articolo 23 della legge 49/85. Il versamento delle predette ritenute, effettuate al momento della maturazione degli interessi se capitalizzati, al loro pagamento se erogati, deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo con versamento alla tesoreria con il codice 1030. La cooperativa dovrà predisporre e presentare il mod. 770 bis, con il medesimo termine previsto per il modello 760 collegato al bilancio annuale.

5 Azioni di partecipazione cooperativa

La possibilità per le cooperative di emettere azioni diverse da quelle ordinarie è stata introdotta con l'articolo 5 della legge n. 59/92, istitutivo delle "azioni di partecipazione cooperativa". Le azioni di partecipazione cooperativa sono del tutto simili alle azioni di risparmio alle quali il legislatore si è evidentemente ispirato per la loro disciplina.

Le particolarità più evidenti, infatti, sono le seguenti:

La norma istitutiva appare, tuttavia, alquanto lacunosa e, pertanto, costituisce una possibile causa di conflittualità fra le diverse categorie di soci; problemi meglio superabili qualora gli azionisti di partecipazione rivestono anche la qualifica di soci ordinari.

Disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa.

In base all'articolo 5 della legge n. 59/92:

Le azioni di partecipazioni sono:

a) prive del diritto di voto nell'assemblea ordinaria, alla quale partecipa il solo rappresentante comune degli azionisti;

b) privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso;

c) possono essere emesse per un ammontare complessivo mai superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro;

d) possono essere emesse al portatore purché interamente liberate.

La possibilità di sottoscrizione da parte di terzi non soci soggiace a una limitazione, dovendo essere preventivamente offerta in opzione ai soci e ai lavoratori della cooperativa almeno la metà delle azioni di ogni emissione. Le azioni non sottoscritte dai soci e dai dipendenti possono, quindi, essere sottoscritte dai terzi non soci;

Assemblea speciale. La tutela dei diritti dei soci sottoscrittori delle azioni di partecipazione e la loro partecipazione alla vita societaria è garantita attraverso la speciale assemblea, a essi riservata, che agisce per il tramite del rappresentante comune.

L'assemblea delibera:

L'assemblea è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune quando essi lo ritengono necessario ovvero, in ogni caso, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione.

Il rappresentante comune cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale, tutela gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione e tiene i rapporti con la cooperativa.

Per la tutela degli interessi dei possessori delle azioni di partecipazione il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali (Assemblee, Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale, soci e Comitato esecutivo) e di ottenere estratti e di assistere all'assemblea della società senza diritto di voto e di impugnare le deliberazioni.

 

 

 

6 Cooperative soggette all'obbligo di certificazione del bilancio

Cooperative e consorzi che:

1) superino 80 miliardi di fatturato

2) detengano partecipazioni di controllo in spa.

3) abbiano riserve indivisibili oltre i 3 miliardi.

4) oppure raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori oltre 3 miliardi.

10.7 Ripartizione degli utili (art. 2536 c.c.)

1) il 20% degli utili a riserva legale

2) il 3% a Fondo sviluppo della cooperazione

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei punti precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.

7 Capitale minimo.

Per le cooperative, al contrario delle altre società, in caso di riduzione del capitale per copertura delle perdite è sufficiente che venga ricostituito almeno il capitale minimo di £. 45.000 se sono nove soci e la società è stata costituita ante 1992. In caso di costituzione dopo la legge 59/92 il capitale minimo per nove soci è di £. 450.000 (quota unitaria = £. 50.000)

8 Contributi in conto capitale

Gli Enti cooperativi potranno evitare la parziale ripresa a tassazione dei contributi in conto capitale chiedendo direttamente per i rispettivi fondi l'applicazione dell'agevolazione dettata dall'art. 12 della legge 904/77. Il requisito dell'indivisibilità deve derivare dalle previsioni statutarie dell'ente.

9 Versamenti in conto capitale

I versamenti in conto capitale fatti dai soci delle società di qualunque tipo sono assoggettati all'imposta di registro in misura pari all'1%.

 

 

10 Consorzi di cooperative: minimo di cooperative consorziate n. 3

Le cooperative di produzione e lavoro, edilizie abitazioni, miste, trasporti annualmente devono inviare all'Ufficio Cooperative della Prefettura l'elenco dei soci della cooperativa. Non essendo stata stabilita una data precisa per la presentazione, l'orientamento dell'Ufficio predetto è quello di consegnare tale elenco unitamente al deposito del bilancio annuale di esercizio; se non vi sono variazioni nel corso dell'anno è sufficiente inviare la comunicazione che non vi sono state variazioni. L'elenco deve contenere per ogni socio: generalità complete, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale, professione o mestiere, data delibera di ammissione.

 

 

Appendice normativa

 

Riportiamo in questa appendice i testi delle principali leggi citate nella guida, alcune circolari applicative importanti per la cooperazione sociale e documentazione relativa ad appalti e convenzioni.

Per queste ed altri riferimenti legislativi possono essere consultati i seguenti siti web:

www.legacoop.it

www.ancst.it

www.coinsociale.it

www.gescosociale.it

www.minlavoro.it

www.finanze.it

www.affarisociali.it

 

Legge 31 gennaio 1992, n. 59

Nuove norme in materia di società cooperative

Art.1
Diritti dei soci

  1. I soci delle società cooperative, quando almeno un numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell’art. 2422 del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo se questo esiste.
  2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art 2
Relazione degli amministratori e dei sindaci

  1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell’art. 2428 del codice civile deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.
  2. Il collegio sindacale, nella relazione all’assemblea di cui al secondo comma dell’art. 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

Art.3
Quote e azioni

  1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell’art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, , n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall’art.17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in lire ottanta milioni. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in lire centoventi milioni.
  2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1.
  3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.

Art.4
Soci sovventori

  1. Il primo e il secondo comma dell’art. 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell’edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il aziendale.
  2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
  3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
  4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
  5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell’art.2348 ed il terzo comma dell’art.2355 del codice civile.
  6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

Art.5
Finanziamenti dei soci e dei terzi

  1. Il terzo comma dell’art. 2521 del codice civile è sostituito dal seguente:
  2. "Alle azioni si applicano le disposizioni degli art. 2346, 2347, 2348, 2349, 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l’ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate"

  3. Le società cooperative, che abbiamo adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazioni cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale .
  4. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall’assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell’assemblea speciale di cui all’art.6.
  5. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere annesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve individuali o del patrimonio netto risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall’art. 2354 del codice civile, la denominazione "azione di partecipazione cooperativa".
  6. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di cui al primo comma dell’art.24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre1947, n. 1577, come elevati dall’art.3, comma1, della presente legge.
  7. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate.
  8. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa.
  9. All’atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale.
  10. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se no per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

Art.6
Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

  1. L’assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:

  1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
  2. sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria.
  3. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
  4. sugli altri oggetti di interesse comune.

  1. L’assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all’art.5, comma
  2. L’assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.
  3. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.
  4. Il rappresentante comune ha diritto a esaminare i libri sociali richiamati dall’art. 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all’assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

Art.7
Rivalutazione delle quote o delle azioni

  1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all’art. 3, purché nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.
  3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non occorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell’art. 20 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell’ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.

Art.8
Distribuzione degli utili

  1. L’art. 2536 del codice civile è sostituito dal seguente:

<<Art.2536(Distribuzione egli utili) - Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge .La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici>>

Art.9
Rimborso del sovrapprezzo

  1. Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, se non utilizzato ai sensi dell’art.7.

Art.10
Prestiti sociali

  1. Gli importi di cui all’art.13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, da ultimo elevati dall’art.23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n.49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e a lire ottanta milioni.

Art.11
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

  1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela dal movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’art,5del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base alle leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazione.
  2. L’oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza a programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del mezzogiorno.
  3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma1possono promuovere la costituzione di società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare e gestire corsi di formazione professionale del percorso dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
  4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all’incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto, 1937, n.1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
  5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma , lettera c), dell’art.26del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni.
  6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma, assolvono l’obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall’art.20.
  7. Le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il pagamento previsto al comma 4 nell’apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.
  8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2.I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.
  9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l’erogazione.
  10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

Art.12
Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

  1. Il capitale delle società per azioni di cui all’art. 11, comma 1,deve essere in misura non inferiore all’80 per cento dalla associazione riconosciuta che non promuove la costituzione le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.
  2. Delle associazioni di cui all’art. 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo.
  3. Le associazioni di cui all’art. 11, comm1, secondo periodo, conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile.
  4. Le società e le associazioni che, ai sensi dell’art.11, comma1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell’oggetto sociale.
  5. Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione e secondo le disposizioni legislative vigenti.

Art.13
Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi

  1. E’ istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
  2. Decorsi due anni dall’istituzione dell’albo , le società cooperative edilizie di abitazione e i lori consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare l’iscrizione dell’albo medesimo.
  3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall’albo sono disposte dal comitato per l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato <<comitato>>, composto da:

  1. il Direttore generale della cooperazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che lo presiede.
  2. quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia;
  3. un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
  4. un membro designato dal Ministro dei Lavori Pubblici;
  5. tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, designati, secondo un criteri di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l’edilizia residenziale .

  1. Il comitato è costituito entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, e dura in carica quattro anni.
  2. L’attività del comitato è disciplinata dal regolamento adottato dal comitato stesso entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all’albo, anche al fine di rilascio della certificazione, nonché le modalità degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale .
  3. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per l’amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale può avvalersi di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unità.
  4. All’albo possono essere iscritte le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all’art.14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione di cui all’art.15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;
  2. abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;
  3. siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.

  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere l’iscrizione all’albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a).
  2. Possono essere sospesi dall’albo le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.
  3. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

  1. lo schema della domanda di iscrizione all’albo;
  2. l’elenco della documentazione da allegare alla domanda;
  3. lo schema della comunicazione che le società cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l’attività svolta nel corso dell’anno precedente.

  1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone l’elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall’albo perché privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggetti all’applicazione del comma 9.L’elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell’art. 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma1.

Art.14
Numero minimo dei soci

  1. Il numero minimo dei soci richiesto, per l’iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo comma dell’art. 22del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è ridotto a quindici.
  2. Il terzo comma dell’art. 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "E’ consentita l’ammissione ai soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento".
  3. l secondo periodo del sesto comma dell’art. 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Limitatamente all’esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell’interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l’ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra.
  4. Al secondo comma dell’art. 27 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre".

Art.15
Vigilanza

  1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all’albo di cui all’art. 13.
  2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedono riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all’albo speciale di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l’associazione riconosciuta di cui all’art.11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.
  3. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L’avvenuta consegna deve risultare ad apposito documento. Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti a controllare il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo all’ispezione successiva.
  4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all’art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione dei parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro e della Previdenza Sociale.
  5. In caso di ritardo o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell’art.8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro de Lavoro e della Previdenza Sociale.
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con la procedura di cui all’art.26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.266, si procederà all’individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l’esercizio dell’attività di vigilanza sulle società cooperative e su i loro consorzi.
  7. Gli enti mutualistici di cui all’art.2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.
  8. Le funzioni di cui al comma 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell’ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza.

Art.16
Relazioni al Parlamento sulla cooperazione

  1. Il Ministro de Lavoro e della Previdenza Sociale presenta ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull’attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia.

Art.17
Gestione commissariale

  1. Il primo comma dell’art.2543 del codice civile è sostituito dal seguente:
    "In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l’autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l’importanza della società cooperativa lo richieda, l’autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento".

Art.18
Norme diverse

  1. Al primo comma dell’art.2544 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo <<Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini descritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica>>.
  2. All’art.2751-bis del codice civile, dopo il numero 5), è aggiunti il seguente:
    "5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti".
  3. Al primo comma dell’art.61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n.3, sono soppresse le parole "fra impiegati dello Stato".
  4. Al secondo comma dell’art.92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio1974, n.417, sono soppresse le parole "tra dipendenti dello Stato".
  5. L’art.46 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n.278, è abrogato.
  6. Al secondo comma dell’art.13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all’art.2512 del codice civile".

Art.19
Integrazione della documentazione per l’iscrizione nel registro prefettizio

  1. Per ottenere l’iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di cui all’art. 14 del regolamento approvato con regio decreto12 febbraio 1911, n. 278, le società cooperative e i loro consorzi di cui all’art. 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la certificazione prevista dall’articolo 10-sexiesdella legge 31maggio 1965, n. 575, introdotto dall’art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica negli enti medesimi.
  2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata dalle società cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel registro prefettizio nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena cancellazione dal registro stesso.

Art.20
Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale preordinata all’attività di ispezione delle cooperative

  1. A decorrere dal-1° gennaio 1991, è soppressa la gestione fuori bilancio relativa al<<Fondo contributi di pertinenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie>>.Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall’art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall’art. 15 della presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da alimentarsi in relazione:

  1. al gettito dei contributi di cui all’art.8 del citato decreto legislativo n. 1577, del 1947, e successive modificazioni;
  2. al gettito dei contributi di cui l’art.11, comma 6, della presente legge;
  3. ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all’art.11, comma1, primo periodo; tale maggiorazione potrà essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all’attuazione della presente legge;
  4. agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa.

  1. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all’entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del Tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1.

Art.21
Norme transitorie e finali

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere recepite negli statuti delle società cooperative e de loro consorzi, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
  2. L’ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non fa decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.
  3. Agli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui agli art. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12 e 14, comma 4, della presente legge.
  4. Le società cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all’art.3, comma3, relative al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni.
  5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all’art. 15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e i loro consorzi.
  6. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli art. 3 e 15, nonché di concerto con il Ministro delle Finanze, le previsioni di cui agli art. 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT.
  7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle società cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e agli enti mutualistici di cui all’art. 2512 del codice civile.
  8. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

LEGGE 7 AGOSTO 1997 n 266

INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA

Art. 21 Piccola società cooperativa

  1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
  2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
  3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
  4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all'assemblea, è necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
  5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.
  6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
  7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.
  8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

 

Art. 25 Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al terzo comma, le parole "né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Tuttavia il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero dei soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.

 

 

 

 

 

 

Legge 8 novembre 1991, n. 381

DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 1.
Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di "cooperativa sociale".

Art. 2
Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. 2. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. 3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l’importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. 4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. 5. Nella gestione dei servizi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all’applicazione dei commi 3 e 4.

Art. 3
Obblighi e divieti

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell’art. 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall’art. 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall’albo regionale di cui all’art. 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali, le ispezioni ordinarie previste dall’art. 2 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all’anno.

Art. 4
Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell’Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione Centrale per le cooperative istituita dall’art. 18 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

Art. 5
Convenzioni

  1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura dei beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
  2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
  3. Le ragioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
  4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'Iva sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitoli d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto".

Art. 6
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577

1. Al citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 10, è aggiunto in fine, il seguente comma: "Se l’ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale"; b) all’art. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell’organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale"; c) al secondo comma dell’art. 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale"; d) all’ert. 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Oltre che nella sezione per esse specificatamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l’attività da esse svolta".

Art. 7
Regime tributario

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all’esercizio dell’attività sociale. 3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali".

Art. 8
Consorzi

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Art. 9
Normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l’albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l’attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione. 2. Le regioni adottano convenzioni tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l’applicazione delle norme contrattuali vigenti. 3. Le regioni emanano altres^ norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Art. 10
Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Art. 11
Partecipazione delle persone giuridiche

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art. 12
Disciplina transitoria

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifiche per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell’assemblea ordinaria stabilite dall’atto costitutivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

 

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ,

A RESPONSABILITA’ LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese in Via , innanzi a me Dottor notaio in iscritto nel distretto notarile di sono comparsi i signori:

(indicare per ciascuno dei componenti: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio, professione e cittadinanza).

Tutti i comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, di comune accordo e col mio consenso, rinunziano alI' assistenza di testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono quanto segue.

Art.l

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata (1) denominata

Art.2

La società ha sede in ..

Art.3

Via .

La società è regolata dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile, dalle disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata, dalla legge 8.11.1991, n. 381, dalle norme contenute nel presente atto e da quelle contenute nello Statuto Sociale allegato.

Art.4

La società cooperativa si propone di conseguire gli scopi indicati nell ' art. dello Statuto Sociale che, composto da articoli, viene approvato dalle parti, firmato dalle stesse e da me Notaio e allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art.5

La durata della società è fissata in. anni; pertanto la sua scadenza è prevista al La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell ' assemblea straordinaria dei soci.

Art.6

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di azioni o quote del valore nominale ciascuna di L. (2).

I comparenti sottoscrivono. azioni o quote del valore complessivo di L. che versano conte- stualmente alla firma del presente atto e, pertanto, l' ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, è pari all'importo di L.

 

Art.7

La società cooperativa è retta da un Consiglio di amministrazione che è composto da n….. : consiglieri e dura in carica… anni. Il primo Consiglio dl amministrazione e’ composto dai Slgnori:

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

I nominati accettano la carica, dichiarano che a loro carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dal codice civile e, seduta stante, eleggono come Presidente, il Signor …

che accetta.

Art.8

Il primo Collegio sindacale è composto dai Signori:

1- membro effettivo, 2- membro effettivo, 3- membro effettivo, 4- membro supplente, 5- membro supplente.

Presidente del Collegio sindacale viene nominato il Signor ….

TuttI glI elettI accettano la carica e dichiarano che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di ineliggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge,

Art.9

Il Collegio sindacale resta in carica per un triennio; il compenso, per detto periodo, è così stabilito (3): ….lire annue per il presidente,

…..lire annue per ciascuno dei sindaci effettivi.

Art. 10

L' esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà

il

Arte I1

Il Presidente della Società cooperativa, Signor……. viene autorizzato dai comparenti ad apportare al presente atto e alI'allegato Statuto tutte le eventuali modificazioni che venissero richieste dal Tribunale di…. in sede di omologazione e dalle competenti Autorità amministrative in sede di pubblicazione-

,.

Arto 12

Le spese del presente atto e quelle relative alle spese di costituzione, ammontanti a circa L. …..sono a carico della società. ,

A richiesta, io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai I comparenti che lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e, contestualmente, lo sottoscrivono.

.

1) Può essere prevista una responsabilità sussidiaria, ai sensi dell'art. 2514 c.c.

2) Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione (art. 3, legge 31 gennaio 1992, n. 59).

3) La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo, deve essere determinata dall'assemblea, all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio (art. 2402). L'assemblea può deliberare la gratuità delle cariche sociali.

SCHEMA DI STATUTO -TIPO DI COOPERATIVA SOCIALE (Legge 8 novembre 1991, n. 381)

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art.l

È costituita -con sede in …….la cooperativa sociale a responsabilità (il)limitata denominata "…..Cooperativa Sociale a r.l.- (ONLUS)". La cooperativa potrà istituire, su delibera dell ' Assemblea straordinaria dei soci, anche in altre località, sedi secondarie, succursali, rappresentanze e sezioni socio

Art.2

La cooperativa ha la durata di anni …… a decorrere dalla iscrizione nel Registro delle Imprese e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei socio

TITOLO II

SCOPO.OGGETTO

Art.3

La cooperativa non ha finalità speculative e opera nel rispetto delle clausole di mutualità previste dalla legge. Essa ha 10 scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso (specificare se attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ossia se attraverso le attività di cui alla lettera A.) o E) dell'art. 1, comma 1, della legge n. 381/91).

La cooperativa, tramite la gestione in forma associata dell' azienda, opera per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell ' oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale (ai sensi dell ' art. 4 della legge n. 59/92).

La società al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative, aderire ad una delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

Art.4

La cooperativa è una cooperativa sociale di lavoro che opererà nei seguenti settori:

(indicare sinteticamente, ma chiaramente, le attività che si propone di realizzare o i servizi che si propone di gestire)

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e direttamente attinenti ai medesimi.

TITOLO III

SOCI

Alt. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutti coloro che abbiano i requisiti soggettivi e professionali per partecipare alle attività dell'impresa, nonche elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell ' ente.

Possono, inoltre, essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalla legge 31.1.1992, in. 59, soci volontari nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 8.11.91, n. 381 e soci persone giuridiche ai sensi dell'art. 11 della legge 8.11.1991, n. 381. ..

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività o imprese identiche o affini a quelle esercita- te dalla cooperativa o vi abbiano interessenza diretta e/o in concorrenza con quest'ultima.

AIt.6

L'aspirante socio dovra' presentare al C.d.A. domanda scritta contenente:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale;

2) l'indicazione della qualifica professionale posseduta e/o dell'attività lavorativa svolta;

3) il numero di quote sociali che si propone di sottoscrivere; (il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a L.50.000 e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore ad un milione; l’ammontare totale delle quote per ciascun socio non potrà essere superiore ai limiti fissati dalla legge);

4) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottat4 dagli Organi sociali della cooperativa ed agli eventuali regolamenti interni.

Il C.d.A., accertata la esistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità Idi cui al precedente articolo 5,

delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione deve essere annotata nel libro soci a cura degli amministratore:

Art.7

I nuovi soci dovranno sottoscrivere almeno una quota sociale dell'importo stabilito nel presente Statuto al punto 3) del precedente articolo 6 e versare, nel termine di. , una somma da determinarsi dal C.d.A. per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. :

Le modalità di versamento delle quote sottoscritte sono determinate al successivo articolo 18.

TITOLO IV

RECESSO .ESCLUSIONE

Art.8

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

Art.9

Oltre che nei casi previsti dalla legge (artt. 2437 e 2526 c.c.), può recedere il socio che: 1) non si ritenga più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; 2) quando abbia raggiunto l'età del pensionamento.

Art.l0

L'esclusione del socio viene deliberata dal C.d.A., oltre che nei casi previsti dalla legge (artt. 2286 e 2288 c.c.), quando il socio:

1) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

I2) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali e degli eventuali regolamenti interni;

3) arrechi, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, alla cooperativa o crei, in seno alla stessa, dissidi o disordini pregiudizievoli.

n C.d.A. potrà, inoltre, deliberare, nel termine di giorni, l'esclusione del socio che non abbia adempiuto, a quanto previsto nell'articolo 7 del presente statuto.

Art. 11

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell ' esercizio relativo allo scioglimento del rapporto sociale con il socio. n pagamento deve avvenire entro. mesi dall ' approvazione del bilancio stesso.

Art. 12

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei. mesi successivi all ' approvazione del bilancio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 13

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso 4elle quote o azioni entro e non oltre dalla cessazione del rapporto sociale. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote delle quali non sarà richiesto il rimborso suddetto saranno devolute con deliberazione del C. d. A. a riserva legale.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art. 14

Ai soci spettano i residui attivi annuali dell'esercizio, a norma del successivo art. 16. Art. 15

Il trattamento economico da corrispondersi ai soci potrà essere. (parametrato a quanto previsto dai contratti collettivi per i lavoratori del settore o rimesso agli eventuali regolamenti interni tenuto conto delle effettive e reali disponibilità economiche della cooperativa).

 

TITOLO VI

BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

Art.16

L'esercizio sociale va dal1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il C. d. A. provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e secondo la normativa vigente.

L' Assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi al netto delle somme eventualmente dovute ai soci a titolo di integrazione del trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, destinandoli:

a) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

h) a riserva legale nella misura non inferiore al 20%;

c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà! stabilita dall ' Assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell ' indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall ' Assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato;

e) a remunerare le quote conferite dai soci sovventori. Detta remunerazione non può, in ogni caso, essere maggiorata in misura superiore al rispetto a quello stabilito per gli altri soci;

.I) alle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge n. 904 del 16 dicembre 1977; g) ad eventuale riserva straordinaria; h) a fini mutualistici.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nelle lettere a) e b), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge n. 904 del 16 dicembre 1977.

Art. 17 Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato:

a.1) dalle quote o azioni, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci;

a.2) dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore ne superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;

a.3) dalle azioni di partecipazione cooperativa emesse ai sensi dell 'art. 5 della legge 31.1.1992, n.59; h) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge n. 904 del 16 dicembre 1977; e) dal Fondo sovrapprezzo azioni;

.I) da ogni altro fondo o accantonamento consentito, costituito a copertura di parti colati rischi o oneri futuri o investimenti;

g) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio nei limiti delle quote o azloni nominat1vamente sottoscritte e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Le riserve non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale.

Art. 18 j

La quota o azione dei soci, le azioni nominative sottoscritte dai soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere versate in più soluzioni e precisamente: a) almeno i150% all'atto della sottoscrizione;

h) il restante nei termini da stabilirsi dal C. d. A.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Art. 19

~

Le quote o azioni detenute dai soci sono nominative.

Non possono essere sottoposte a vincoli o a pegno, ne essere cedute senza l'autorizzazione del C. d. A. e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell ' adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore a condizione che siano interamente liberate.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 20

Sono organi sociali della cooperativa:

a) l' Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione (C. d. A.); c) il Collegio dei sindaci.

Art. 21

L' Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione, a cura degli Amministratori, deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno (o.d.g.), il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati, tutti i soci sovventori e cooperatori con diritto di voto, tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi. II C.d.A. potrà, in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l' avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 22

L'assemblea Ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche lo stato di previsione, h) procede alla nomina delle cariche sociali (e dei Presidenti delle stesse);

c) determina la misura del compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività e la retribuzione annuale dei Sindaci (se non previsto nell'atto costitutivo); d) approva i regolamenti interni,

e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;

1) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sotto- posti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione dello stato di previsione.

L' Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il C. d. A. lo ritenga necessario 0 ne sia fatta richiesta, per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. In questi ulti- mi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L' Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; h) sulla proroga del termine di durata della società; c) sullo scioglimento anticipato della società; d) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

In aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa, le materie di competenza dell ' Assemblea straordinaria e ordina- ria devono essere illustrate, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quel- lo fissato per l' Assemblea che deve discuterle;

Art. 23

In prima convocaziooe, l' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti, o rappresentati, la metà più uno dei soci aventi il diritto di voto.

In seconda convocazione, l' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati per delega.

L' Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all ' ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato e sulla liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quinti dei rappresentanti aventi diritto al voto.

Art. 24

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell 'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali col sistema della votazione a scrutinio segreto...

Art. 25

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta o delle azioni nominative possedute. I soci persone giuridiche, per ogni quota sottoscritta, hanno diritto a. voti. I soci sovventori hanno diritto a n. di voti.

Il socio cooperatore può farsi rappresentare nell ' Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio, non amministratore, che abbia diritto al voto; ogni socio delegato non può rappresentare più di 5 (cinque) soci (art. 2534 c.c.) (o esprimere un massimo di cinque voti).

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale deIl ' Assemblea ed essere conservate tra gli atti sociali.

Art. 26

L' Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall ' Assemblea stessa. L' Assemblea nomina un suo segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente dell ' Assemblea e dal segretario.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre a. consiglieri eletti tra le persone iscritte nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore deIla cooperativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente (se non nominati dall'Assemblea ordinaria).

Può delegare, determinandole nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori ( oppure ad un Comitato Esecutivo).

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione debbono essere invitati i Sindaci effettivi.

La convocazione è fatta a mezzo di telegramma o affissione in sede dell'avviso, non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con altri mezzi consentiti, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori O il Direttore, qualora eventualmente nominato o incaricato, oppure loro parenti od affini al terzo grado.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa. Spetta, pertanto, tra l' altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea; h) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; d) compilare i regolamenti interni;

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facili- tare l'ottenimento del credito;

f) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione; g) assumere o licenziare il personale dipendente, fissandone le mansioni e le retribuzioni; h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

i) nominare il Direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, sono riservati all ' Assemblea.

Per quanto riguarda le materie di cui ai punti c), d), e), f), le deliberazioni adottate saranno esecutive previa ratifica da parte dell ' Assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione deve riferire specificatamente all ' Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere mutualistico della cooperativa ai sensi dell ' art. 2, comma 1, della legge n. 59/92.

Art. 28

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi e termini previsti dall ' articolo 2386 c.c.

Art. 29

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotete, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo effettuati, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa in qualsiasi sede giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado giurisdizionale.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento. il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 30

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi degli artt. 2397 e seguenti, in quanto applicabili, e 2535 c.c.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall ' Assemblea.

I Sindaci effettivi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l' espletamento delle loro funzioni e ad un compenso, qualora l' Assemblea lo deliberi (se non stabilito nell'atto costitutivo).

Il Collegio Sindacale deve riferire specificatamente all ' Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere mutualistico della cooperativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 59/92.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 3]

L' Assemblea, che delibera lo scioglimento della cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o tre liquidatori, sce- gliendoli preferibilmente tra i non soci.

Art. 32

In caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui ali ' articolo 11 della legge n. 59/92.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa (ed i soci sovventori) hanno il diritto di prelazione nel rimborso del capitale, a norma dell'articolo 5, commi 8 e 9, della Legge 59/92.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.33

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell' Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 34

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme del vigente c.c. e delle leggi speciali sulla cooperazione.

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Roma, 29 dicembre 1992

Circolare n. 296

 

 

OGGETTO: Legge 8 novembre 1991, n. 381. Disciplina delle cooperative sociali.

Le Legge 8 novembre 1991, n. 381 (G.U. -Serie Generale -n. 283 del 3 dicembre 1991) ha introdotto disposizioni che disciplinano le Cooperative sociali, dettando, altresì, norme aventi riflessi nel campo della contribuzione previdenziale ed assistenziale.

SuI1 ' argomento, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -Direzione Generale della Cooperazione -ha diramato in data 9 ottobre 1992 la circolare n. 116/92, che si allega alla presente, fornendo chiarimenti sugli aspetti della legge che avevano formato oggetto di vari quesiti.

Con la presente circolare si impartiscono le istruzioni dirette a regolare gli adempimenti contributivi degli organismi cooperativi interessati, con riserva di integrarle, sulla base anche delle ulteriori chiarificazioni che potranno intervenire in sede ministeriale, al fine di sciogliere altri eventuali dubbi che potranno deter- minarsi in sede applicativa.

I. -Cenni sulle Cooperative sociali -Definizione e regolamentazione

L'art. 1 della legge qualifica cooperative sociali quelle che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

h) lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi -finalizzate all'inse- rimento di persone svantaggiate.

Sui tratti che connotano le due diverse tipologie si rinvia alle delucidazioni contenute nella citata circolare ministeriale.

Alle cooperative sociali, la cui denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale", si applicano, in quanto compatibili con la legge in esame, le norme relative al settore in cui le stesse operano.

Esse sono iscritte nell ' Albo prefettizio, oltre che nella sezione cui afferisce l' attività svolta, nella "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'art. 13 del D.L. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c) della stessa legge n. 381/91; è prevista, inoltre, l'iscrizione di esse nell' Albo regionale delle cooperative sociali la cui istituzione è prescritta dall'alt. 9 della legge n. 381/91.

Della cooperativa sociale possono far parte anche soci volontari, purche il loro numero non superi la metà 001 numero complessivo dei soci ( art. 2 della legge ).

Ai soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione di quelle relative all' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.

2. -Art. 4 della legge n. 381/1991. Esonero dalla contribuzione previdenziale ed assistenziale.

L'art. 4, comma 3, prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive dell'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle persone svantaggiate contemplate dallo stesso articolo.

 

In merito alla portata di tale agevolazione si chiarisce quanto appresso.

2.1. -Ambito di applicazione dell'esonero ex art. 4.

L'art. 4, comma 1, agli effetti delle agevolazioni contributive, prende in considerazione le persone svantaggiate inserite nelle cooperative di cui alla lettera b) dello stesso comma.

L'esonero contributivo, che comprende anche la quota a carico del lavoratore, si applica, quindi, dalla data di decorrenza dell ' iscrizione nell ' apposita sezione del Registro Prefettizio, ai soci svantaggiati delle cooperative finalizzate all ' inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, caratteristica che deve emergere specificamente dall ' oggetto sociale definito dallo statuto in alternativa a quello di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, che determina l' appartenenza dell ' organismo cooperativo alla categoria sub lettera a) dell'art. 1.

I soci di quest'ultima categoria, non sono, quindi, interessati dall'esonero contributivo in epigrafe.

2.2. -Identificazione delle persone svantaggiate

L'art. 4, comma 2, pone come condizione per l'applicazione delle agevolazioni contributive, che almeno il trenta per cento della cooperativa sia costituito da persone svantaggiate.

Agli effetti del computo del predetto numero occorre fare riferimento al numero complessivo dei "lavoratori", soci e non soci, esclusi i soci volontari.

Le persone svantaggiate verranno considerate tali sulla base dei criteri appresso indicati, tenendo presente che la condizione di persona svantaggiata e di appartenenza alle categorie indicate nella legge deve espressamente risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

2.2.1. -Invalidi fisici, psichici o sensoriali Nulla dettando la norma in merito al grado di invalidità, sarà assunta come soglia di invalidità, quella stabilita per l'avviamento obbligatorio al lavoro dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dal Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ossia un grado di invalidità superiore al 45% (sul punto specifico cfr. allegata circo- lare del Ministero del Lavoro ).

La condizione di invalido fisico, psichico o sensoriale e di persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente e cioè dalle Unità Sanitarie Locali previo accertamento sanitario delle commissioni mediche operanti presso le stesse (legge 15 ottobre 1990, n. 295 e D.M. 5 agosto 1991, n. 387 in G.U. n. 286 del 6 dicembre 1991).

Occorre inoltre tenere presente che l'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (G.U. 17 febbraio 1992, n. 39 legge-quadro per l' assistenza, l' integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha esteso l'applicazione delle disposizioni della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili.

Ai fini dell 'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica e la capacità lavorativa è accertata dalle Commissioni mediche predette integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

2.2.2. -Ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di alcolisti, di tossico- dipendenti

La condizione di ex degente di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di alcolista, di tossicodipendente--e della loro situazione di persone svantaggiate dovrà risultare dalla documentazione prove- niente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (1) da cui risulti la condizione di persona svantaggiata e la categoria di appartenenza.

2.2.3. -Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare

Verranno considerati tali i minori che dalla documentazione rilasciata da Puibblica Amministrazione competente risultino persone svantaggiate in quanto versino in situazioni di difficoltà familiare.

2.2.4. -Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis, 47- ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

L'appartenenza alle categorie in epigrafe e la condizione di persona svantaggiata dovrà risultare dalla documentazione proveniente dalla competente Amministrazione della Giustizia.

2.2.5. -Altre categorie

Altre figure di persone svantaggiate possono essere indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. .Esenzione contributiva e retribuzione imponibile.

Come già detto, per i soci che risultino persone svantaggiate la norma prescrive l' abbattimento totale delle aliquote relative alla contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che l' esenzione si applica anche alla quota contributiva a carico del lavoratore.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi teoricamente dovuti per i soci svantaggiati e da accreditare a favore degli stessi è quella ad essi corrisposta determinata negli elementi imponibili definiti dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni.

Le retribuzioni stesse non vanno adeguate ai minimali. Per le categorie e settori per i quali sono stabilite retribuzioni convenzionali come, ad esempio, per i soci delle cooperative regolate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, qualora le retribuzioni corrisposte risultino superiori a quelle convenzionali, verranno assunte ai fini predetti le retribuzioni convenzionali previste per i soci non appartenenti a categorie svantaggiate. Nel caso in cui le retribuzioni effettive risultino inferiori a quelle convenzionali saranno riconosciute le retribuzioni effettive. Per le cooperative ex D.P.R. 602/1970 resta ferma la possibilità dell'opzione per la retribuzione effettiva, ai fini dell ' assicurazione I. V.S., ai sensi dell ' art. 6, ultimo comma, del D.P.R. medesimo.

In ogni caso, anche per le persone svantaggiate destinatarie dell ' esonero contributivo, agli effetti dell ' accredito dei contributi obbligatori trova applicazione il limite retributivo di cui all 'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 dicembrel989, n.389.

4. -Adempimenti contributivi ed amministrativi delle cooperative sociali

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, comma 3, le cooperative sociali interessate, in aggiunta all'ordinaria documentazione di cui è già prevista la presentazione ai fini dell ' iscrizione delle cooperative, devono produrre alla competente Sede dell'INPS:

a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l'oggetto dell'attività sociale che deve rendere identificabile l'appartenenza dell'organismo cooperativo alla categoria di cui alla lettera b) dell'art. 1;

h) certificato di iscrizione nell' Albo regionale delle cooperative sociali non appena sarà stato istituito;

c) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo per le persone svantaggiate socie della cooperativa ed in particolare:

-numero complessivo dei lavoratori della cooperativa, soci e dipendenti, esclusi i soci volontari; -numero e nominativi dei soci da considerare persone svantaggiate;

-possesso da parte della Cooperativa della documentazione proveniente dalla competente pubblica amministrazione comprovante la condizione di persone svantaggiate dei soci per i quali si intende applicare l' agevolazione contributiva e l' appartenenza di ciascuno di essi ad una delle categorie indicate nella legge;

-impegno della cooperativa a comunicare le variazioni e circostanze che possano incidere sulle condizioni che danno titolo all ' esonero contributivo.

Le Sedi, inoltre, provvederanno in occasione della classificazione o riclassificazione della cooperativa od in qualsiasi altro momento a verificare mediante diretti accertamenti la sussistenza delle condizioni per l' accesso della stessa alle agevolazioni previste dalla legge.

Alle cooperative cui spettano tali agevolazioni sarà attribuito il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5V" avente il significato di " Azienda avente titolo alle agevolazioni contributive di cui alI ' art. 4, comma 3 della L. 8 novembre 1991, n. 381".

Per la compilazione della denuncia contributiva mensile di mod. DM10/2le cooperative si atterranno alle seguenti modalità:

a) determineranno i contributi teoricamente dovuti per i lavoratori svantaggiati in base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore previ- sta per il settore di appartenenza), senza operare alcuna riduzione; i dati relativi saranno esposti nel mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "19", avente il significato di "lavoratori svantaggiati art. 4 L. 381/91" ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, le cooperative esporranno i dati in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10!2, riportando:

-nella casella "COD" i codici 119 preceduto dalla dicitura "OP. SVANTAG" per gli operai; 219 prece duto dalla dicitura "IMP. SVANTAG.", per gli impiegati;

-nella casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori svantaggiati;

-nella casella "RETRIBUZIONI" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori; per le categorie e settori per i quali sono stabilite retribuzioni convenzionali andranno indicate le retribuzioni minori tra quelle convenzionali e quelle effettive; per i soci di cooperative ex D.P.R. 602/1970, le quali, hanno optato per la retribuzione effettiva ai fini dell' assicurazione I. V.S., ai sensi dell' art. 6, ultimo comma, del D.P.R. medesimo, saranno indicate le retribuzioni effettive;

-nella casella "N. GIORNATE" il numero delle giornate retribuite; -nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO" 1 'importo dei contributi come sopra determinato;

h) calcoleranno l'importo pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota a carico del lavoratore e lo esporranno in uno dei righi in banco del quadro "D" del mod. DM lO/2, preceduto dalla dicitura "Esonero art. 4 L. 381/91" e dal codice di nuova istituzione "L~901'.

Qualora, per eventi che ne comportino la necessità, i datori di lavoro debbno esporre nei quadri "B-C" del modo DM lO/2 i dati relativi alla contribuzione previdenziale separatamente da quelli relativi alla contribuzione assistenziale, questi ultimi dati, per i lavoratori svantaggiati devono I essere esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre saranno esposti con i codici "119" e "219" i contributi previdenziali.

Per quanto concerne la denuncia annuale delle retribuzioni di mod. OlAM i lavoratori in questione saranno evidenziati con il codice tipo contribuzione "19" da riportare nella casella "TIPO RAPP.". Nelle caselle relative alle competenze andranno riportate le retribuzioni determinate secondo i criteri indicati alla lettera a ).

..

l) Per i tossicodipendenti è istituito presso le USL il servizio per la tossicodipendenza (D.P.R. 9jI0.1990, n. 309).

INPS DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI

Roma, 17 giugno 1994

Circolare n. 188

 

 

OGGETTO: Legge 8 novembre 1991, n. 381 -Disciplina delle Cooperative sociali

Facendo seguito alla circolare n. 109 del Il maggio 1993, si comunica che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale- Direzione Generale della Cooperazione, per quanto concerne il calcolo cui riferirsi per il computo del 30 per cento dei lavoratori svantaggiati ( art. 4, comma 2) inseriti nelle cooperative sociali di cui all'art. 1, lett. H) della legge 8 novembre 1991, n. 381, con lettera del 19 maggio 1994, n. 360, ha ulteriormente precisato che si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori costituenti la base sociale, ovverosia soci e dipendenti, con esclusione dei soci volontari. Ciò significa che le persone cosidette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell' aliquota delle stesse.

Secondo il Ministero, il criterio di cui sopra, già presente nella legge n. 482/68 per il calcolo percentuale dei soggetti obbligatoriamente assumibili dalle imprese pubbliche e private, è valido anche nel caso delle cooperative sociali, in quanto un diverso orientamento costituirebbe una ingiu- stificata penalizzazione per le medesime ed il venir meno delle finalità solidaristiche della legge in questione.

 

 

INPS DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI

Roma, 28 aprile 1998

Circolare n. 90

 

 

OGGETTO: Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative sociali. Decorrenza delle agevo- lazioni contributive

L'articolo 13 del D.Lgs. del Cps 14 dicembre 1947 n. 1577, come modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1971 n. 127, prevede che le società cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 d~1 regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278. Tale iscrizione è condizione necessaria per la concessione di ogni forma di agevolazione

Ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, articolo 6, comma 1, lettere c) e d) le cooperative sociali devono essere iscritte nel registro prefettizio -oltre che nella sezione cui afferisce I' attività svolta -anche nella sezione cooperative sociali.

I tempi di svolgimento delle procedure amministrative per il perfezionamento della suindicata iscrizione hanno provocato, tuttavia, inconvenienti relativamente al riconoscimento delle agevola- zioni contributive previste per le cooperative sociali

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 6/PS/50333/SM/pG del 26 febbraio 1998, mettendo in risalto la specifica funzione solidaristico-promozionale attribuita dalla legge suindicata alle cooperative sociali, ha evidenziato che tale finalità non può essere pregiudicata dai tempi prolungati occorrenti agli uffici pubblici per l'iscrizione delle stesse nel registro citato.

Inoltre, 10 stesso Dicastero ha fatto riferimento alla posizione del Ministero delle Finanze di riconoscere le agevolazioni tributarie dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro suddetto.

In considerazione di quanto sopra e, aderendo all'invito del predetto Ministero, si dispone che alle cooperative sociali sia consentito di usufruire delle agevolazioni contributive sin dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro prefettizio, previa produzione della copia della richiesta di iscrizione presentata alla Prefettura.

Le posizioni aziendali saranno quindi aperte con riserva e tenute in particolare evidenza ai fini dell ' acquisizione del certificato di iscrizione.

INPS DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI

Roma, 26 marzo 1997

Circolare n. 78

 

 

OGGETTO: Estensione ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro del regime con- tributivo previsto per il lavoro a tempo parziale (arto 5, comma 5, legge 863/84)

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con telex n. 5/25558/70/Sub!Pt del 7 marzo 1997, indirizzato alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro ed agli Enti previdenziali, ha chiarito che, in relazione all'impatto positivo della riduzione degli oneri sociali ai fini dell'incre- mento occupaziona.e e degli indirizzi della più recente giurisprudenza della Suprema Corte in mate- ria (vedi Cass. Sez. Lavoro 00638 del 22 gennaio 1997), le agevolazioni contributive previste per il lavoro subordinato a tempo parziale (art. 5, comma 5, DL 726/84, convertito con modifiche nella legge 863/84) trovano applicazione anche con riguardo ai soci di cooperative di produzione e lavoro che prestino la loro attività sociale I con orario ridotto, nell ' osservanza delle condizioni prescritte dal comma 2 del citato art. 5.

Ciò in considerazione del fatto che per una generale "fictio iuris", propria della materia previ- denziale, ai fini contributivi la cooperativa è considerata datrice di lavoro dei propri soci.

Sulla base delle precisazioni ministeriali le cooperative potranno, pertanto, adempiere alla con- tribuzione di previdenza e assistenza sociale per i soci lavoratori a part-time in conformità a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, tenendo, altresì, presente che la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, della legge n. 863/84, in materia di retribuzione minima imponibile, è stata modificata dall'art. 1, comma 4, del DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (vedi circolare n. 68 dello aprile 1989).

Al momento, peraltro, stante la necessità di adottare criteri di raccordo del principio di cui sopra con il sistema vigente per categorie di cooperative che versano la contribuzione su retribuzioni con- venzionali, la direttiva di cui sopra è immediatamente operativa per le cooperative che non adottano salari convenzionali.

Si fa, invece, riserva di ulteriori indicazioni per gli organismi disciplinati dal DPR 30 .aprile 1970, n. 602 o in genere per quelle cooperative per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali, dopo gli opportuni approfondimenti per i quali è stato interessato il predetto Ministero.

 

MINISTERO FINANZE DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Circ. n. 100848/61 Roma, 27 marzo 1961

OGGETTO: Iscrizione delle Società Cooperative nel registro prefettizio -Agevolazioni tributarie

Con l'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, venne fatto obbligo a tutte le società cooperative legalmente costituite di effettuare la iscrizione nel registro prefettizio di cui all'art. 14 del regolamento approvato col r. d. 12 febbraio 1911, n. 278 e, col successivo art. 16 dello stesso decreto legislativo, venne prevista, per il caso di mancata iscrizione, la esclusione da ogni agevolazione tributaria.

Con la legge 13 marzo 1950, n. 114 vennero, come è noto, fissati i nuovi termini entro i quali le cooperative già esistenti e quelle di nuova costituzione devono, sotto pena di decadenza dai benefici fiscali, richiedere l'iscrizione nel registro prefettizio, termine che, per quanto concerne le cooperative di nuova costituzione, è stato fissato in tre mesi dalla data dell ' atto costitutivo.

poichè la Commissione Centrale delle Imposte, con le decisioni n. 95185 del 21 giugno 1957, Sez. V (Riv. Leg. Fisc. 1959, col. 734) e n. 2828 dello marzo 1958 (Riv. Leg. Fisc. 1959, col. 1720), pro- nunciandosi su alcune controversie insorte in sede di registrazione di diversi atti stipulati prima dell ' entrata in vigore dalla citata legge 13 marzo 1950, n.114, ha ritenuto che l'iscrizione nel registro prefetti- zio deve sussistere al momento della stipula dei singoli atti per i quali si chiedono i benefici, subordinando in sostanza l' applicazione delle agevolazioni tributarie, oltre che ai requisiti della mutualità, di tempo e di capitale richiesti dall ' art. 65 della legge del registro e successive modificazioni, anche alla condizione che la cooperativa abbia ottenuto 1 'iscrizione nel registro prefettizio, sono affluiti a questo Centrale Ufficio numerosi quesiti in ordine al trattamento tributario da applicarsi agli atti stipulati da alcune società cooperative, le quali pur avendo richiesto tempestivamente l'iscrizione nel registro prefettizio, conformemente a quanto stabilisce l'art. 2 della succitata legge de11950, n. 114, non l'abbiano ancora ottenuta alla data di formazione del contratto.

Allo scopo di evitare dubbi e perplessità nella materia che ne occupa, il Ministero ravvisa l' oppor- tunità di precisare che, per effetto delle disposizioni contenute nella più volte menzionata legge 13 marzo 1950, n. 114, che ha innovato alle norme di cui agli artt. 13, 14 e 16 del suindicato decreto legislativo del Capo provvisorio dello! Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo le quali le agevolazioni fiscali concesse alle cooperative dovevano decorrere dall ' avvenuta iscrizione nel registro prefettizio, gli atti compiuti dalle cooperative nelle more della iscrizione nel registro prefettizio da parte dei competenti organi governativi, ove la richiesta di iscrizione risulti effettuata nei termini previsti dalla stessa legge n. 114, possono essere ammessi a fruire dei benefici fiscali contemplati dalla vigente legge del registro, semprechè gli atti in parola siano previsti dallo statuto e risultino conformi allo scopo sociale dell ' ente mutualistico.

A tali direttive i dipendenti Uffici si uniformeranno per la tassazione degli atti della specie, avver- tendo che, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, è sufficiente la presentazione di un atte- stato della Prefettura dal quale risulti che la domanda di iscrizione nel registro prefettizio trovasi in corso di istruttoria.

Eseguita la formalità con la concessione dei benefici, gli Uffici iscriveranno apposita memoria a campione unico per l'eventuale recupero delle normali imposte, qualora venga denegata l'iscrizione nel registro prefettizio.

La presente viene inviata direttamente agli uffici in indirizzo, i quali cureranno la restituzione del- l' allegato talloncino, debitamente completato e firmato in segno di ricevuta.

 

MINISTERO DEL LAVORO DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE DIVISIONE Il

Roma, 9 ottobre 1992

Circolare 116/92

 

OGGETTO: Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali", Chiarimenti.

Per una corretta applicazione della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), pubblicata sulla G. U. n. 283 del 3 dicembre 1991, in merito alla quale sono stati avanzati vari quesiti interpretativi, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

1. L'art. 1 della legge in oggetto opera una netta distinzione tra le cooperative -entrambe appar- tenenti alla tipologia "sociale" -che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educa- tive (comma 1, lett. a) e quelle volte -attraverso attività in settori di tipo diverso dei quali viene data un'elencazione da intendersi come esemplificativa e non tassativa - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (comma 1, lettera b).

Da tale distinzione, come anche dal tenore delle altre norme della legge, in particolare quelle contenute negli artt. 4 e 5 che riconoscono un regime speciale alle cooperative sociali di cui al comma 1, lett. b), si evince che ciascuna cooperativa sociale può operare nell'uno o nell'altro campo ma non in entrambi, per cui .l' atto sostitutivo e lo statuto debbono espressamente indicare in quale di essi la società intenda operare.

Questo trova applicazione sia per le cooperative di nuova costituzione che per quelle già costi- tuite alI ' entrata in vigore della legge: quest'ultime sono tenute, pertanto a rivedere lo statuto al fine di renderlo operativo specificando l'oggetto dell'attività sociale che deve rientrare alternativamente o nella tipologia sub a) o in quella sub b); così le cooperative con oggetto sociale plurimo dovranno operare una scelta di inquadramento.

2. Si rammenta che la denominazione sociale voluta dalla legge (art. 1, comma 3) deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale", non avendo valore nessuna altra dicitura, anche se di con- tenuto analogo.

3. Le agevolazioni contributive di cui all'art. 4 comma 3 della legge sono riservate esclusiva- mente alle cooperative di cui al comma 1, lettera b, dell'art. 1 (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ). Di tali agevolazioni non beneficiano, pertanto, le cooperative di cui alla lettera a) dello stesso articolo (cooperative di gestione di servizi socio-sanitari ed educati- vi). Nell'esenzione dal pagamento di contributi per 1 'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale (art. 4, comma 3, cooperative di inserimento lavorativo di persone svantaggiate) va ricompresa anche la quota a carico del lavoratore.

4. Circa i servizi socio-sanitari ed educativi che possono essere gestiti dalle cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a), si osserva che gli stessi debbono essere finalizzati alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità.

In concreto si ritiene che questa funzione sia svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scola- stici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale (art. 32 comma 1, art. 34, art. 35 comma 2, art. 38 della Costituzione ). Ne consegue che questi possono essere i settori di attività delle cooperative sociali.

Riguardo invece i destinatari dei servizi dovrà trattarsi di persone bisognose di intervento socia- le. Tale intervento trova la sua origine in motivazioni connesse sia all' età, sia alla condizione perso- nale o familiare, che alla condizione sociale.

5. Le persone svantaggiate interessate alI ' inserimento lavorativo devono appartenere alle catego- rie indicate all' articolo 4: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. La condizione di appartenenza alle suddette categorie deve risultare da documentazione proveniente dalle competenti autorità.

In caso di persone caratterizzate da menomazioni temporanee, in condizione di trattamento ria- bilitativo, la documentazione dovrà constatare il perdurare della condizione di soggetto svantaggia- to, condizione che dovrebbe venir meno con la fine del trattamento.

6. In questa prima fase di applicazione della legge viene presa in considerazione come soglia minima di invalidità quella del 45%, stabilita per il collocamento obbligatorio (L. 2.4.1968 n. 482; D.L. 23.11.1988 n. 509).

Considerato, però, che la legge intende favorire l' avviamento al lavoro di coloro che si trovano in situazioni di più grave svantaggio, rispetto alla generalità degli invalidi per i quali la disciplina del collocamento obbligatorio già appresta una sufficiente tutela, appare opportuno dare priorità ai casi più evidenti di svantaggio, cioè ai soggetti che pur avendo una residua capacità lavorativa pre- sentano percentuali di invalidità superiori ( oltre il 45% ).

7. Le persone svantaggiate, ai sensi dell ' art. 4, secondo comma, devono costituire almeno il trenta per cento di coloro che lavorano nella cooperativa e, compatibilmente con il loro stato, devono essere soci della stessa; questa percentuale, cioè, deve calcolarsi in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa, esclusi i soci volontari.

Si tratta di una percentuale minima che costituisce la condizione perchè la cooperativa possa essere definita "sociale": essa deve essere presente al momento della iscrizione nel registro prefetti- zio e deve mantenersi anche in caso di variazione del numero complessivo dei soci.

8. Accanto ai soci previsti per la generalità delle cooperative, la legge 381 consente che gli statuti delle cooperative prevedano la presenza dei soci volontari.

Si tratta di soci che insieme agli altri partecipano al raggiungimento dello scopo sociale attraverso il loro apporto lavorativo. Pertanto, anche per i soci volontari, condizione per essere socio della cooperativa è la prestazione lavorativa, che in questo caso è resa gratuitamente. Ad essi infatti può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell ' art. 2, comma 4.

.

I soci volontari non possono superare il 50% del numero complessivo dei soci ( art. 2, comma 2),

ed in quanto soci a tutti gli effetti, concorrono alla formazione del numero minimo per costituire la base sociale della cooperativa, secondo la normativa in atto per le diverse tipologie di società coo- perative.

Si confida che gli uffici e gli enti in indirizzo si adopereranno, unitamente a questo ministero, per la migliore attuazione della legge in oggetto, che, oltre a rappresentare una novità nella normativa di settore, merita un'attenzione tutta particolare per l'alto valore sociale che riveste.

 

MINISTERO DEL LAVORO DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE DIVISIONE Il

Roma, 8 novembre 1996

Circolare 153/96

OGGETTO: Legge 381/91: disposizioni relative all'interpretazione dell'art. 1

 

L'art. 1 della legge 381/91 prevede, come noto, che le cooperative sociali possono perseguire gli scopi statutari attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi -finalizzate all'inse- rimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

In questi anni di applicazione della normativa si è avuto modo di constatare come la complessità delle problematiche oggetto di intervento e J ' evoluzione dei bisogni e degli stati di svantaggio abbia indotto molte cooperative sociali a formulare progetti tesi a raggiungere la promozione umana e l'integrazione sociale mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 della legge in oggetto.

Dalle statistiche in possesso degli !uffici risulta che tale modalità di estrinsecazione delle finalità primarie delle cooperative sociali va espandendosi anche là dove la normativa regionale non contempla la separazione tra le tipologie di attività secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 116/92.

In considerazione di ciò e del fatto che molte aree di bisogno e di svantaggio per la loro peculiarità comportano, indubbiamente, interventi funzionalmente collegati, atteso inoltre che il nuovo testo dell'art. 5 della legge 381/91 introdotto dalla legge 6.2.1996 n. 52 (Legge Comunitaria 1994) all'art. 20 elimina lo status di soggetto privilegiato nelle forniture e negli appalti e che la fiscalizzazione degli oneri sociali viene rapportata ai sensi dell’art. 4 della legge in esame, direttamente alla persona qualificata quale svantaggiata, si può ritenere superata la preclusione alla costituzione di cooperative sociali ad oggetto plurimo di cui al punto 1 ) della circolare 116/92.

Pertanto si ritiene possibile che, accanto alle cooperative sociali che esercitano rispettivamente le attività di cui al punto a) o b) dell'art. 1 della legge 381/91, possano operare cooperative sociali impegnate in entrambe le attività solo a condizione che:

1) la tipologia di svantaggio e/o 16 aree di intervento esplicitamente indicate nell ' oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l' efficace raggiungimento della finalità attribuite alle cooperative sociali (art. 11egge 381/91).

Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale;

2. l' organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

E pertanto ammessa l'iscrizione delle cooperative in esame nel registro prefettizio nella sezione cui direttamente afferisce l'attività svolta e nella sezione "cooperative sociali" sia sub a) che sub b). Analoga iscrizione è possibile negli albi regionali.

La verifica delle condizioni necessarie per queste cooperative sociali è demandata agli organi di vigilanza competenti.

Le Regioni potranno altresì esprimere il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata al punto 1) al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dell'art. 6 comma 11ettera a) e b) della legge 381/91.

 

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

 

"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996;

Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Eman a il seguente decreto legislativo:

Sezione Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto

.

Art. 1.
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attivita'.

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: "4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.".

Art. 2.
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attivita'

1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini istituzionali degli enti stessi.".

2. Le attivita' indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinche' l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

Art. 3.
Determinazione dei redditi e contabilita' separata

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata. 3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis. 3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.";

b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilita' separata qualora siano osservate le modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.".

Art. 4.
Regime forfetario di determinazione del reddito

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 109 e' inserito il seguente:
"Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57: a) attivita' di prestazioni di servizi: 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento; 2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento; b) altre attivita': 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento; 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati. 4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata. 5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.".

Art. 5.
Enti di tipo associativo

1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attivita' svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.";

b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa. 4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.".

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona"; nello stesso comma, il terzo periodo e' soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona";
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.".

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).

4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 e' di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.
Perdita della qualifica di ente non commerciale

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111, e' inserito il seguente:
"Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale). - 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.".

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:

"Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".

Art. 7.
Enti non commerciali non residenti

1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: "senza tenerne contabilita' separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109".

Art. 8.
Scritture contabili degli enti non commerciali

1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".

Art. 9.
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, e' esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non da' luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, ne' costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita'. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalita' determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprieta' dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.

Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale

Art. 10.
Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Art. 11.
Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni

1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attivita' previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, gia' svolgono le attivita' previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresi' comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e' condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonche' i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

Art. 12.
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, e' inserito il seguente: "Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa' cooperative, non costituisce esercizio di attivita' commerciale lo svolgimento delle attivita' istituzionali nel perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale. 2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.".

Art. 13.
Erogazioni liberali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400." ; 2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di societa' semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla societa' medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)"; b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilita' sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti: "c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS; c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi."; c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis"; d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da societa' ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis"; e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis".

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformita' alle finalita' istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualita' e la quantita' dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si e' esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.

6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.

7. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

Art. 14.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarieta' sociale," sono inserite le seguenti: "nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),"; b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle ONLUS"; 2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da ONLUS"; 3) nel numero 19), dopo le parole: "societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS"; 4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS"; 5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalita' di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS"; c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".

Art. 15.
Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attivita' istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Art. 16.
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte

1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Art. 17.
Esenzioni dall'imposta di bollo

1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).".

Art. 18.
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente: "Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".

Art. 19. Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalita' di pubblica utilita'" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".

Art. 20.

Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva

1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilita'", sono inserite le seguenti: ", nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".

2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e' dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

Art. 21.
Esenzioni in materia di tributi locali

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Art. 22.
Agevolazioni in materia di imposta di registro

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), e' aggiunta, in fine, la seguente: "II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta."; b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale: lire 250.000.".

Art. 23.
Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli

1. L'imposta sugli spettacoli non e' dovuta per le attivita' spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonche' dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attivita' richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinche' l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

Art. 24.
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),"; b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: "enti morali," e' inserita la seguente: "ONLUS,"; c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali," e' inserita la seguente: "ONLUS,".

Art. 25.
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: "Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) diverse dalle societa' cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attivita' direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22; b) in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attivita' istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20. 4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20. 5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu' revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.".

2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attivita' richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

Art. 26.
Norma di rinvio

1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

Art. 27.
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno e' vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.

Art. 28.
Sanzioni e responsabilita' dei rappresentanti legali e degli amministratori

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie: a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni; b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1; c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

Art. 29.
Titoli di solidarieta'

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarieta'" e' riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purche' i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Art. 30.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

 

Legge 12 marzo 1999, n. 68

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57

 

Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1.
(Collocamento dei disabili).

 1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresí ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 2.
(Collocamento mirato).

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Art. 4.
(Criteri di computo della quota di riserva).

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

Art. 5.
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresí la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresí esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresí le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 6.
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".

Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 7.
(Modalità delle assunzioni obbligatorie).

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per: a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi; b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti; c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Art. 8.
(Elenchi e graduatorie).

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

Art. 9.
(Richieste di avviamento).

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresí disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

Art. 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI

Art. 11.
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Art. 12.
(Cooperative sociali).

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro; b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a); c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti; d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi: 1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili; 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1; 3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Art. 13.
(Agevolazioni per le assunzioni).

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo: a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate; b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a); c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

Art. 14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga: a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c); c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 15.
(Sanzioni).

 1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni).

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Art. 17.
(Obbligo di certificazione).

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Art. 18.
(Disposizioni transitorie e finali).

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

Art. 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20.
(Regolamento di esecuzione).

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 21.
(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Art. 22.
(Abrogazioni).

 1. Sono abrogati: a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 23.
(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

Legge 22 giugno 2000, n. 193

"Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2000

 

 Art. 1.

1. Nell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663." sono sostituite dalle seguenti: "si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.".

2. Nell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione".

Art. 2.

1. Le agevolazioni previste dall’articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall’articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l’amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

Art. 3.

1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

 

 

Art. 4.

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all’articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all’articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.

1. Nell’articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente:

"Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica". 2. Nell’articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente: "Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonchè per l’assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili".
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresì una specifica valutazione sull’idoneità degli spazi destinati a tali finalità.

Art. 6.

1. All’onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 7 novembre 2000 n. 327

Valutazione dei costi di lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto"

Art. 1.
(Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).

 1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.

2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresí a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture

4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA

 

Al fine di garantire in tutto il territorio della Lombardia una migliore qualità delle attività per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, nonché per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, i seguenti Soggetti:

Regione Lombardia – rappresentata dagli Assessori alla Direzione Generale Artigianato della Giunta Regionale, Direzione Generale Enti Locali della Giunta Regionale, Direzione Generale Interventi Sociali della Giunta Regionale, ANCI-Lombardia, FP-CGIL, AGCI, Confcooperative, Legacoop, Fisascat-CISL, Fist-CISL, UIL-Sanità;

PRESO ATTO della necessità di garantire insieme la qualità e l'economicità degli appalti per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, nonché l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate;

RISPONDENDO al bisogno, vivamente avvertito e più volte manifestato dagli utenti e dagli operatori, che nell'aggiudicazione delle opere di appalto dei citati servizi socio-sanitari ed educativi si abbia a riferimento la molteplicità dei criteri che il D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 riassume come "offerta economicamente più vantaggiosa", all'art. 23, comma 1, lett. b);

RITENENDO, altresì, di dover operare per il superamento, nelle suddette circostanze, del ricorso in via esclusiva o prevalente al criterio del massimo ribasso dei prezzi da parte degli Enti Pubblici appaltanti;

INTENDENDO, inoltre, facilitare gli Enti Pubblici lombardi nella loro opera di adeguamento alle suesposte esigenze, mediante la predisposizione dei seguenti appositi modelli di atti amministrativi:

CONVENGONO

  1. Di rivolgere a tutti gli Enti Pubblici lombardi interessati l’invito a voler perseguire in occasione delle procedure ad evidenza pubblica o a trattativa privata - nei casi consentiti dalla legge - l’obiettivo della qualità dei servizi alla persona e della tutela degli operatori attraverso l’utilizzo generalizzato del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 17/03/1995, n.157.
  2. Di mettere a disposizione degli Enti Pubblici lombardi gli allegati schemi di atti amministrativi, relativi a:

Milano, li 26 ottobre 1999

Per la Regione Lombardia:

ASSESSORE ARTIGIANATO

ASSESSORE ENTI LOCALI

ASSESORE ALLA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

ANCI-LOMBARDIA

AGCI

CONFCOOPERATIVE

LEGACOOP

FP-CGIL

FISASCAT-CISL

FIST-CISL

UIL-SANITA’

 

  1. Bando – lettera di invito – capitolato tipo appalti cooperative sociali tipo A
  2. Gestione servizi socio-sanitari ed educativi

     

  3. Delibera – bando – lettera di invito – capitolato tipo appalti cooperative sociali tipo B

Gestione servizi per l’integrazione lavorativa

 

3) Schema convenzione tipo per cooperative sociali tipo B ai sensi dell’art.5 Legge 381/91

Bando – lettera di invito – capitolato tipo appalti cooperative sociali tipo A

Gestione servizi socio-sanitari ed educativi

 

BANDO DI GARA per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

ai sensi dell’art. 23, comma 1. Lett.b) del D.Lgs 17/03/1995, n. 157

 

 

L’Amministrazione………………… di…………… indice gara per l’affidamento del/dei servizi di…………………………………………………… mediante appalto concorso, con la procedura prevista dall’art.23, comma 1, lett.b del D.Lgs 17/03/1995, n. 157.

Offerta economicamente più vantaggiosa. Punteggio totale da attribuire 100 punti; offerta economica fino ad un massimo di 49 punti.

Valore triennale del servizio: Lit……………………… Iva esclusa.

Durata dell’affidamento: decorrenza dal giorno…….. …. sino al…………………………..

Gli interessati, con domanda in carta legale in lingua italiana, indirizzata a …………….. di via…………………., possono chiedere di essere invitati alla gara facendo pervenire la domanda stessa entro e non oltre il …………….

L’Amministrazione ……………….. spedirà gli inviti a presentare offerta entro il ………………

Sono ammessi i raggruppamenti d’impresa a norma di legge, come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 17/3/1995, n.157.

Le ditte dovranno dichiarare: - ragione sociale e sede legale;

- l’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo e le imprese

mandanti.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, pena nullità, da tutte le imprese del raggruppamento. L’Amministrazione si riserva di escludere dalla gara i raggruppamenti che in sede di offerta risultassero formati in modo difforme da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

Sono ammessi i Consorzi sociali ai sensi della L. 381/91. Il Consorzio dovrà dichiarare quali imprese svolgeranno il servizio.

Alle domande di partecipazione gli interessati dovranno allegare auto certificazione attestante:

  1. - denominazione o ragione sociale della ditta,

- numero di iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali di cui agli artt. 3 e 4 della legge 16/1993.

Nel caso di associazione temporanea di impresa, tale dichiarazione deve riguardare ciascun aderente; nel caso di consorzi riguarderà anche le cooperative indicate come esecutrici

b) possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dei servizi oggetto del presente atto. Detta dichiarazione dovrà illustrare la struttura tecnica e professionale in grado di corrispondere alle esigenze del contratto, referenze e curricola nel settore in gara;

c) l'assenza, per colpa del contraente, di risoluzione di contratti con Enti Pubblici nel triennio precedente la data del presente Capitolato.

d) per le cooperative, che l’eventuale regolamento interno garantisce l’applicazione del Contratto di lavoro di settore sia nella parte retributiva che normativa.

Il plico sigillato, contenente la richiesta d’invito e l’autocertificazione sopraddetta, e indicante i dati identificativi della gara, potrà essere inviato per posta raccomandata o recapitato a mano entro il termine di cui sopra. A tal fine si precisa che fa fede esclusivamente la data apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione ……………………di…………………….

La richiesta di invito non vincola l’Ente appaltante. Si precisa che si procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente. Il presente bando è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il …………..

 

 

 

LETTERA DI INVITO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett.b) del D.Lgs 17/03/1995, n. 157

OGGETTO: Affidamento del servizio di…………….. mediante appalto concorso, con la procedura prevista dall’art.23, comma 1, lett.b del D.Lgs 17/03/1995 n. 157 –Offerta econimicamente più vantaggiosa.

Invito

 

Spett.le Impresa

Il giorno …………… alle ore …….., nella sede dell’Amministrazione ……………… di …………, in esecuzione della deliberazione del Consiglio …………….. n. …….. del ……….. e alla G.U. della Repubblica Italiana n. …….. del ………. e alla G.U. della CEE: n. ….. del ……, è indetto mediante appalto concorso, con la procedura prevista dall’art.23, comma 1, lett.b del D.Lgs 17/03/1995 n. 157 -.offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di ………………………………………………………

L’importo a base dell’affidamento di L. …………… Iva esclusa, finanziato con entrate correnti.

La durata dell’affidamento è di anni tre, con decorrenza dal giorno di inizio …………. sino al ……….

Codesta impresa è invitata a presentare offerta impegnativa redatta con le modalità e i criteri previsti e contenuti nell’articolo 11 del Capitolato Speciale e nella presente lettera d’invito.

Il plico, contenente l’offerta ed i documenti di seguito indicati e il progetto tecnico, dovranno pervenire a mezzo raccomandata AR o, direttamente a mano, munita dei francobolli debitamente annullati dall’Ufficio Postale o con raccomandata a mezzo agenzia autorizzata, all’amministrazione …………………, Via ………………….., entro le ore …….. del giorno ……………. L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che oltre detto termine non resta valida alcuna offerta, anche sostitutiva od aggiuntiva all’offerta precedente.

Il plico sigillato con ceralacca, dovrà riportare sul frontespizio l’indicazione della gara, il giorno e l’ora di scadenza della gara, oltre all’indicazione dell’impresa mittente, dovrà contenere:

  1. 1) Una busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa, recante oltre alle indicazioni di cui sopra, la scritta "offerta economica" contenente:
  2. a) L’offerta economica, esclusivamente in ribasso, redatta in carta legale in lingua italiana, sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal legale rappresentante dell’impresa, completa delle indicazioni:

    a1) Sconto percentuale, in cifre ed in lettere, sull’importo base triennale del servizio

    a2) Compilazione, pena l’esclusione dalla gara, della specifica economica che ha portato alla formulazione dell’offerta (vedi allegato offerta)

    In caso di raggruppamento l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte raggruppate.

    Verranno considerate nulle le offerte non compilate correttamente o non complete, le offerte condizionate e/o con riserva.

  3. Busta sigillata con ceralacca recante la seguente dicitura: "documentazione relativa all’affidabilità dell’impresa per il servizio di ……………………………….contenente:

  1. Autocertificazione attestante quanto segue:

626/94 relativo alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni;

- che l’impresa ha assolto agli obblighi della legge n. 675/97.

La suddetta autocertificazione deve essere prodotta per tutte le imprese associate o per le cooperative indicate dai consorzi come esecutori dei servizi oltre che per il consorzio stesso.

  1. Deposito cauzionale provvisorio di L. ………………….. da presentarsi in una delle fattispecie previste dalla Legge n. 348 del 10.6.82. Per le cooperative ed i consorzi di cooperative, sono previste agevolazioni di cui alla Legge n. 649 del 27.7.67. Il deposito dovrà avere validità di almeno 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.
  2. Certificato d'iscrizione C.C.I.A.A di data non anteriore a 6 mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande nel quale sia specificata l'attività oggetto della fornitura e che l'impresa risulti attiva.
  3. Certificati di data non anteriore a mesi 6 dalla presentazione, rilasciati dalle Sedi INPS e INAIL attestanti che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi Qualora l'INPS non rilasciasse il certificato relativo alla correttezza contributiva in applicazione a quanto disposto con la circolare n. 267 dd. 19.11.1992, l'impresa dovrà produrre apposita dichiarazione in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante o legalmente autorizzata, ed autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4.01.1968 n.15, attestante l'avvenuta richiesta del relativo certificato, che l'INPS provvederà poi ad inviare all'Ente.
  4.  

  5. Dichiarazione di costituire il raggruppamento di impresa con l'indicazione delle quote di partecipazione entro dieci giorni dall’aggiudicazione.

f) Copia sottoscritta, in ogni sua parte, del capitolato d’appalto e della lettera d’invito.

  1. busta sigillata con ceralacca recante la seguente dicitura "Progetto gestionale":

  1. progetto tecnico redatto nelle forme previste dall’art.11 punti a) b) c) d)

Si precisa inoltre quanto segue:

  1. Poiché in sede di analisi dei prezzi, l'Amministrazione si è basata, riguardo al costo della mano d'opera, sulle tariffe sindacali di categoria, l'impresa anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi locali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
  2. Il mancato versamento dei sopramenzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di Legge. L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa no sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

  3. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dalla Stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, per i lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento di danni.

Procedure dopo l'aggiudicazione:

  1. L'impresa aggiudicataria dovrà altresì presentare entro 10 giorni dall'aggiudicazione il modulo GAP debitamente compilato
  2. L'impresa aggiudicataria dovrà, entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, presentare i seguenti documenti:

  1. Polizza assicurativa per la copertura di danni a persone o cose avente validità per tutto il periodo contrattuale, vedi art. 7 del capitolato.

 

Si informa infine che è facoltà di questa amministrazione richiedere qualsiasi altro documento per meglio valutare le offerte.

 

Copia del capitolato d’oneri (ed eventuale altra documentazione) può essere richiesta all’amministrazione ………………………… presso……………………………………..

Entro il……………………………………..

 

Offerta

DESCRIZIONE ANALITICA DELLA RETRIBUZIONE ORARIA CORRISPOSTA AL LAVORATORE INQUADRATO NEL ….LIVELLO C.C.N.L. DELLE COOPERATIVE SOCIALI O NEL LIVELLO ANALOGO PER LE DITTE DIVERSE CHE APPLICANO IL CCNL DEL SETTORE………………………………..

Descrizione Costi

Paga base

Contingenza

scatti anzianità

Altro

Tredicesima mensilità

Contributi INPS

Copertura INAIL

TFR

Rivalutazione TFR

Totale retribuzione annua

Incidenza IRAP

Totale retribuzione annua

Totale retribuzione oraria

Costi di gestione

Totale costo orario

 

Data, _________________

Timbro e firma per esteso del

Legale rappresentante

_____________________

 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Capitolato Speciale d’appalto per i servizi …………………………………………..

Art.1

OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio/dei servizi……….………………..(note sulla caratteristica del servizio richiesto e descrizione alla data di indizione della gara di come fino a quel momento era svolto il servizio esempi: il servizio è attualmente svolto da aggiudicatario con le seguenti modalità …………. oppure……

il servizio è esternalizzato per la prima volta ……….). Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

L’importo triennale presunto a base dell’affidamento è di Lit. ………….. I.V.A. esclusa.

Art.2

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’appalto sarà aggiudicato mediante appalto concorso, con la procedura prevista dall’art. 23, comma 1, lett. b del D.Lgs 17/03/1995 n.157 –offerta più vantaggiosa -.

Verranno ritenute anomale le offerte che incorrano a quanto previsto dall’art.25 comma 3 del D.Lgs n.157 del 17/03/1995: queste offerte verranno assoggettate a verifica.

Nel caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o da consorzi essa dovrà, pena l’esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese.

L’amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida ferma restando la facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Art.3

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato:

(descrizione del servizio messo in appalto con indicazione delle figure professionali richieste e loro specifiche mansioni, il loro impegno orario, la cadenza degli incontri di verifica con l’amministrazione per la buona riuscita del servizio; nel caso di appalto per la gestione complessiva di un servizio socio-assistenziale o socio-sanitario standardizzato dovranno essere in particolare specificati gli standard di funzionamento e di accreditamento richiesti dalla normativa regionale).

Art. 4

REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

La ditta aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare per ogni tipologia di prestazione descritta all’art.3 personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali entro 30 giorni dall’aggiudicazione la ditta dovrà inviare a codesta amministrazione l’elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro sette giorni all’amministrazione.

Il mancato invio dell’elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di Lit. …………… (da Lit. 100.000 a 500.000 da definire a seconda dell’entità dell’appalto).

La ditta dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover, se non per cause di forza maggiore, di personale superiori a 2/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l’affidamento alla seconda ditta in graduatoria con l’addebito delle maggiori spese sostenute dall’amministrazione. Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza alla ditta aggiudicatrice per l’espletamento del servizio.

Il personale della ditta è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.

Art.5

RISPETTO D.LGS 626/94

L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 626/94 e seguenti. L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza (occorre che vengano esplicitati gli obblighi dell’amministrazione circa il suo piano di sicurezza relativo alle strutture ove l’impresa è chiamata ad operare)

Art.6

RISPETTO D.LGS 675/96

L’impresa è tenuta all’osservanza della legge 675/96 indicando il responsabile della privacy (occorre che vengano esplicitati gli obblighi dell’amministrazione circa< la titolarità dei dati relativi agli utenti del servizio)

Art.7

GARANZIE E RESPONSABILITA’

La ditta appaltatrice è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a Lit………………….

La ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.

Art.8

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La ditta aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Codesta amministrazione potrà richiedere alla ditta aggiudicatrice in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l’esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra codesta amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da codesta amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Codesta amministrazione interdirà la partecipazione della ditta in dolo a nuove gare per un periodo di 4 anni.

Art.9

CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto di codesta amministrazione da ………… (indicare nominativo) nella sua qualifica di …………. E dal coordinatore indicato dalla ditta.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione.

Resta facoltà di codesta amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

Art.10

PENALITA’

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’impresa e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dall’impresa in sede di offerta l’amministrazione applicherà all’impresa una penale pari a Lit…………. in caso di mancato espletamento del servizio (in tal caso la penale deve comprendere sia il corrispettivo relativo al servizio non svolto, sia ad una somma di penale vera e propria) e pari a Lit …………. in caso di non attuazione del progetto presentato (la penale andrà graduata in base all’importanza della violazione sull’entità dell’appalto).

Se l’impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà rescisso e aggiudicato alla seconda in graduatoria. L’amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

Codesta amministrazione interdirà la partecipazione della ditta in dolo a nuove gare per un periodo di 4 anni.

Art.11

OFFERTA

Per poter valutare al meglio le capacità imprenditoriali delle imprese partecipanti l’offerta di gestione del servizio, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata tenendo conto di quanto specificato nel presente capitolato e sarà suddivisa in tre parti.

La prima parte tendente a valutare l’efficacia gestionale del servizio dovrà comprendere:

  1. progetto di gestione del servizio indicante obiettivi e risultati da raggiungere, con particolare riguardo alla identificazione di indicatori e strumenti per la verifica e la valutazione degli obiettivi degli obiettivi di efficacia, efficienza e soddisfazione degli utenti da impostare e realizzare tenuto conto delle esigenze del servizio individuate dal presente capitolato.
  2. Numero degli operatori da utilizzare e relative qualifiche, specificando la possibilità di utilizzare eventuali risorse complementari eccedenti rispetto a quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative al progetto di gestione presentato.
  3. Eventuali proposte relative al sistema di controllo e verifica del servizio erogato
  4. Programmi di formazione ed aggiornamento del personale, programmi atti ad affinare il coordinamento del lavoro degli operatori
  5. Dimostrazione della capacità di attivare metodologie di raccordo con organizzazioni di volontariato e/o associazioni di utenti operanti nel territorio.
  6. La seconda parte tendente a valutare l’affidabilità delle imprese concorrenti dovrà contenere:

  7. Curriculm dell’impresa concorrente con l’elenco delle attività svolte nella gestione ed erogazione di servizi socio-assistenziali educativi.
  8. Indicazione dei servizi identici o analoghi a quelli del presente capitolato e indicazione del loro fatturato. Per il Consorzi o le associazioni d’impresa fanno testo i fatturati delle imprese.
  9. Dichiarazione del legale rappresentante dalla quale si evinca il numero dei lavorati in forza nell’ultimo biennio e loro turnover specificandone le cause. Per i Consorzi e le associazioni d’impresa fanno fede le dichiarazioni delle imprese indicate per la partecipazione
  10. Dichiarazione se al personale è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale su base convenzionale previsto per le cooperative ovvero sulla effettiva retribuzione corrisposta e loro motivazione.
  11. La terza parte tendente a valutare la congruità dell’offerta dovrà contenere:

  12. L’offerta economica "esplicitata" cioè l’impresa partecipante dovrà presentare il rendiconto economico sulla quale ha basato la formulazione dell’offerta.

Art.12

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

La partecipazione alla gara è aperta ad imprese operanti nel settore dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi.

Su richiesta della commissione tecnica appositamente nominata dall’amministrazione, le imprese partecipanti saranno tenute a fornire tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare un più precisa valutazione del servizio offerto.

La commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire con i criteri seguenti:

Efficacia progetto gestionale e affidabilità dell’impresa punti 51

Offerta economica punti 49

Per la valutazione del progetto gestionale si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati:

(rimane sottinteso che, nel caso l’Ente aggiudicatario volesse attribuire un punteggio maggiore all’efficacia del progetto gestionale e all’affidabilità dell’impresa, i suddetti parametri dovranno essere riparametrati)

1) progetto di gestione del servizio punto a) art.11 massimo 15

2) personale utilizzato nell’appalto punto b) art.11 massimo 6

3) procedure interne di valutazione punto c) art.11 massimo 5

4) capacità formative punto d) art.1 massimo 4

5) coinvolgimento della rete informale punto e) art.11 massimo 5

Per la valutazione dell’affidabilità dell’impresa si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati:

6) esperienze gestionali dell’impresa punto f) art.11 massimo 3

7) esperienze in servizi identici punto g) art.11 massimo 2

8) turnover operatori punto h) art.1 massimo 3

9) inquadramento previdenziale punto i) art.11 punti 3

convenzionale

10) inquadramento previdenziale pieno punto i) art.11 punti 5

La commissione potrà dichiarare non ammissibili le ditte che non avranno conseguito un punteggio qualità/affidabilità di almeno 35 punti su 51 (le valutazioni di qualità possono essere variate e applicate in misura diversificata a seconda del servizio oggetto della gara e l’attribuzione dei punteggi deve via premiare gli scostamenti dai valori qualitativamente meno apprezzabili; all’interno di ogni singolo punteggio vanno individuati dei sottoparametri che portino poi al punteggio massimo)

Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più vantaggioso. Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula:

punteggio = miglior prezzo x 49

prezzo offerto

L’offerta economica verrà aperta in seduta pubblica dopo l’attribuzione del punteggio tecnico.

Art.13

PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per l’anno ……. per gli anni successivi sarà aumentato di una percentuale massima pari all’indice ISTAT del costo della vita determinato l’anno precedente. Resta inteso che in caso di rinnovo contrattuale del settore il costo del personale sarà adeguato alle nuove tabelle del costo del lavoro.

Codesta amministrazione liquiderà le fatture mensili emesse dalla ditta entro 90 giorni.

Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l’applicazione degli interessi di legge, l’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla convenzione.

All’avvio del servizio è facoltà della stazione appaltante di erogare su richiesta della ditta, previa emissione di fattura, un anticipo forfetario del 10% dell’importo dell’intera tranche annuale dell’appalto: il seguente anticipo sarà recuperato sulla fattura a conguaglio di fine anno.

Art.14

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese (per servizi complessi si potrebbe prevedere il subappalto di alcuni servizi esempio: appalto RSA manutenzione del verde, pulizia. lavanderia, cucina, barbiere etc)

Art.15

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese consequenziali alla stipulazione del contratto restano a carico della ditta.

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione nella misura pari al 10% dell’importo dell’appalto attraverso polizia fideiussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate o fideiussione bancaria o titoli di stato o contanti presso la ragioneria di codesta amministrazione.

Art.16

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di tre anni con decorrenza dal ………..

Entro tre mesi dalla scadenza del contratto, codesta amministrazione può accertare le ragioni di convenienza e di pubblico interesse in vista del rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di tre anni ai sensi dell’art.44, secondo comma della L. n.724 del 23/12/94, fermo restando l’obbligo per la ditta previsto dal primo comma dell’art.8.

Art.17

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

(la scelta dei partecipanti può essere la più varia possibile oppure può essere una scelta mirata dettata da scelte politiche/amministrative).

Possono partecipare alla gara cooperative e loro consorzi, imprese anche associate operanti nel settore socio sanitario educativo che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

  1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo legislazione straniera.
  2. Che nell’esercizio della propria attività professionale non abbiano commesso, nei 24 mesi precedenti l’effettuazione della gara, un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice
  3. Che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese europeo di residenza
  4. .Che non si trovino nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.32 ter e 32 quater del codice penale
  5. Che, in caso di società cooperative, adottino regolamenti interni che garantiscano ai soci lavoratori il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento tfr e maturazione periodo ferie e quant’altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.

Art. 18

CONTROVERSIE – CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti, sarà devoluta ad una Commissione arbitrale composta da tre arbitri di cui due nominati dalle parti e uno, con funzioni di presidente, di comune accordo. Nel caso di disaccordo la nomina del presidente verrà richiesta al tribunale di………..

La commissione arbitrale deciderà informalmente in merito alla questione sottoposta al suo esame, anche in via transitiva ed anche relativamente alle spese della commissione medesima.

Le parti dichiarano sin d’ora di accettare e voler applicare il verdetto rinunciando alla controversia legale.

 

 

 

Delibera – bando – lettera di invito – capitolato tipo appalti cooperative sociali tipo B

Gestione servizi per l’integrazione lavorativa

 

GARA D'APPALTO CONCORSO

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA C, D.L. 157/95

DELL' ART.5, della legge 381/91

 

PREMESSA

La gara d'appalto è indetta secondo la norma comunitaria 52/1996, art. 20, comma 4.

Le attività oggetto dell'appalto sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (handicappati, disabili, minori, tossicodipendenti, alcolisti, pazienti psichiatrici, carcerati alle misure alternative ecc.) così come previsto dalla legge 381/91 e successive modificazioni.

Per la partecipare alla gara di appalto le imprese devono dimostrare di aver ottemperato a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di collocamento obbligatorio.

Le cooperative sociali ed i consorzi devono dimostrare di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla Legge 381/91 in materia di assunzione delle persone svantaggiate allegando copia della iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali sezione "B" o "C".

Nel capitolato si dovrà prevedere la risoluzione immediata del contratto per coloro che non avessero ottemperato, entro 60 giorni dall'avvio delle attività, all'assunzione di tutte le persone svantaggiate previste dalla gara.

Particolare importanza nella aggiudicazione della gara dovrà avere la stesura di un progetto personalizzato globale per le persone svantaggiate da inserire al lavoro.

Aspetto essenziale della gara per l’affidamento di servizi e finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate è il criterio di aggiudicazione che dovrà essere impostato ai sensi dell'art.23, comma 1, lettera B, D.L. 157 del 17.03.95 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; questo tipo di scelta impone alla stazione appaltante di non valutare il prezzo come unico elemento discriminante per l'aggiudicazione ma inserire tra i criteri di aggiudicazione ulteriori elementi essenziali per garantire un corretto risultato sia delle prestazione del servizio, sia dello specifico sociale dell'iniziativa in atto.

 

DELIBERA

.........omissis.........(formule di rito)

Che l’ente…………………………….intende affidare il servizio di ……………………………. ……………………... da attuarsi nel periodo ……………………………………..

Che l’ente……………… stimolato/a dalle positive esperienze già avviate da vari enti pubblici in tutta la Regione Lombardia nella fornitura di beni e servizi gestititi con la finalità di avviare il recupero sociale di persone svantaggiate attraverso l’inserimento lavorativo nei suddetti servizi garantendo la qualità e la economicità degli stessi.

Che queste esperienze hanno permesso di affrontare il problema sociale della disoccupazione di soggetti "deboli" e del loro accesso al mercato del lavoro.

Che per la gestione di progetti individualizzati di inserimento lavorativo ci si avvale da tempo nel territorio lombardo di organismi privati, in particolare, di Cooperative Sociali o loro raggruppamenti consortili che fanno riferimento al settore denominato "non profit".

Che sono in atto, presso varie strutture pubbliche, mediante affido a dette Cooperative sociali o loro raggruppamenti consortili numerosi contratti, finalizzati al recupero e reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali a titolo di esempio:

 progettazione, realizzazione e manutenzione del verde;

 digitazione ed elaborazione dati;

 pulizie e sanificazione ambienti e lavanderia e stireria;

Che l’ente …………………………………………… intende appaltare attraverso una "GARA D’APPALTO CONCORSO" ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 17.03.1995 n. 157 e art. 5 della legge 8 .11.1991 n. 381, modificato dall'art. 20 comma 4, Legge 06.02.1996, n. 52 aggiudicata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), D.Lgs 17.03.95 n. 157 "il servizio di …………………….…………………………………………

al fine di creare nuove opportunità di recupero sociale attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (soggetti in trattamento psichiatrico, invalidi fisici psichici e sensoriali, minori, carcerati con pene alternative al carcere, tossicodipendenti e alcoolisti ecc.) .

DELIBERA

di approvare l'indizione di una gara d’appalto concorso secondo l’art. 6 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 17.03.1995 n. 157 e art. 5 della legge 8 .11.1991 n. 381, modificato dall'art. 20 comma 4, Legge 06.02.1996, n. 52 aggiudicata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), D.Lgs 17.03.95 n. 157

il servizio di ………………………………………………………con una base d’asta di Lire…………………..per un periodo da…………a………….;

Per un costo complessivo annuo previsto di:

Lire ………………………

 

L'aggiudicazione in esito alla gara e l'impegno della relativa spesa saranno oggetto di apposito atto deliberativo.

La presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo l’ente………………... che si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara in presenza di una sola offerta o di offerte anomale e non rispondenti ai requisiti previsti dal bando.

La gara è aperta, viste le premesse, a tutte le Imprese private e pubbliche e loro raggruppamenti, a tutte le Cooperative Sociali loro raggruppamenti e Consorzi che accettano l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1 della Legge 381/91, e con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell’aggiudicazione dell’appalto come previsto dall’art. 20 comma 4 della Legge 06.02.1996 n. 52.

- I requisiti per l’ammissione a partecipare alla gara di appalto concorso, da presentare attraverso auto certificazioni ai sensi della L.4/1/68 n. 15, sono:

I soggetti invitati a partecipare alla gara dovranno presentare entro il termine stabilito nella lettera di invito tutti i documenti richiesti dal Capitolato speciale con le modalità ivi precisate.

 

BANDO DI GARA

L’Amministrazione………………… di…………… indice gara per l’affidamento del/dei servizi di…………………………………………………… mediante appalto concorso, l’art. 6 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 17.03.1995 n. 157 e art. 5 della legge 8 .11.1991 n. 381, modificato dall'art. 20 comma 4, Legge 06.02.1996, n. 52 aggiudicata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), D.Lgs 17.03.95 n. 157

con una base d’asta di Lire…………………..

per un periodo dal…………al………….;

La presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo l’ente………………... che si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara in presenza di una sola offerta o di offerte anomale e non rispondenti ai requisiti previsti dal bando.

La gara è aperta a tutte le Imprese private e pubbliche e loro raggruppamenti, a tutte le Cooperative Sociali loro raggruppamenti e Consorzi (che dovranno dichiarare quali imprese svolgeranno il servizio) che accettano l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1 della Legge 381/91, e con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell’aggiudicazione dell’appalto come previsto dall’art. 20 comma 4 della Legge 06.02.1996 n. 52.

Le ditte dovranno dichiarare:

- ragione sociale e sede legale;

- l’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo e le imprese mandanti.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, pena nullità, da tutte le imprese del raggruppamento. L’Amministrazione si riserva di escludere dalla gara i raggruppamenti che in sede di offerta risultassero formati in modo difforme da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

I requisiti per l’ammissione a partecipare alla gara di appalto concorso, da presentare attraverso auto certificazioni ai sensi della L.4/1/68 n. 15, sono:

Il plico sigillato, contenente la richiesta d’invito e l’autocertificazione sopraddetta, e indicante i dati identificativi della gara, potrà essere inviato per posta raccomandata o recapitato a mano entro il termine di cui sopra. A tal fine si precisa che fa fede esclusivamente la data apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione ……………………di…………………….

I soggetti invitati a partecipare alla gara dovranno presentare entro il termine stabilito nella lettera di invito tutti i documenti richiesti dal Capitolato speciale con le modalità ivi precisate.

 

 

 

LETTERA DI INVITO

GARA D’APPALTO CONCORSO

ART. 6 DEL D.L. 17.03.1995 N. 157 COMMA 1 LETTERA C)

E

ART 5 LEGGE 381/1991

Oggetto: " Invito all’appalto concorso (art. 6 del D.L. 17.03.1995 n. 157 comma 1 lettera "c" ed art.5 legge 381/91) per l’affidamento del servizio di ……………………………… per il periodo ………………………..

Codesta spettabile impresa è invitata a partecipare all’appalto concorso, che avrà luogo il giorno ……………….. alle ore …… presso la sede dell’ente……………………………in Via…………...………. a...…………………, del servizio di…………………………………………………………………………………… per il periodo ………………………. Con un costo complessivo presunto di Lire ……………………….( IVA esclusa ) facendo pervenire la propria migliore offerta secondo le modalità di seguito specificate.

  1. - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le imprese che intendono partecipare alla gara di appalto concorso dovranno far pervenire all’Ufficio………………….. del…………………… di……….. entro le ore ….. del……………….. un plico sigillato e firmato sui lembi contenente:

  1. la busta con l’offerta economica, come da schema previsto dall’allegato n. 1, sigillata e firmata sui lembi di chiusura;
  2. la busta contenente gli elaborati progettuali, vedi allegato n…. per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (soggetti in trattamento psichiatrico, invalidi psichici fisici e sensoriali, minori, carcerati con pene alternative al carcere, tossicodipendenti e alcoolisti ecc.) sigillata e firmata sui lembi di chiusura;
  3. organizzazione del servizio;
  4. i documenti elencati nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato n. …. ;

  1. - RECAPITO DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA E LA DOCUMENTAZIONE

Il recapito del plico dovrà avvenire a mezzo raccomandata del servizio postale statale. Il plico potrà essere recapitato anche a mano, presso l’ufficio del …………………….in Via………….a………………….., previa affrancatura presso l’ufficio postale. Il recapito del plico contenente l’offerta e i documenti, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine fissato.

Il plico oltre all’indirizzo del destinatario, deve recare all’esterno le seguenti indicazioni:

  1. - CAUZIONE PROVVISORIA
  2. L’impresa dovrà presentare, con l’offerta, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo previsto per l’appalto mediante fidejussione bancaria, fidejussione assicurativa, assegno circolare o libretto al portatore.

     

     

  3. - DIMOSTRAZIONE DI CAPACITA’ FINANZIARIA ED ECONOMICA
  4. L’impresa dovrà dimostrare di avere capacità finanziaria ed economica fornita da dichiarazioni bancarie;

  5. - DOCUMENTAZIONE DI AVERE OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA
  6. LEGGE 482/68 E LEGGE 381/91

    Le imprese devono allegare la documentazione rilasciata dall’ufficio provinciale del lavoro, comprovante l’avvenuto adempimento riguardo gli obblighi dell’assunzione degli invalidi come previsto dalla Legge 482/68. (1)

    Le cooperative sociali o loro consorzi devono allegare la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento riguardo gli obblighi dell’assunzione delle persone svantaggiate come previsto dalla Legge 381/91 allegando copia dell’iscrizione all’albo regionale.

  7. -ELENCO DEI SERVIZI ANALOGHI EFFETTUATI PRESO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O AZIENDE PRIVATE

Le imprese dovranno allegare un elenco dei servizi analoghi effettuati presso pubbliche amministrazioni negli ultimi tre

anni con i relativi importi di fatturato.

 

Copia del capitolato d’oneri (ed eventuale altra documentazione) può essere richiesta all’amministrazione ………………………… presso……………………………………..

Entro il……………………………………..

 

(1) a partire dal 1 gennaio 2000 la norma sarà regolata dalla legge n.68/99

SCHEMA D’OFFERTA

 

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ……………………………………….. con sede in……………………...Via………………….. Tel. ……………….. preso atto della gara d’appalto concorso predisposta dall’ente.………………………. relativo al servizio di………………………………………………………………….. per il periodo ………………………….. con la presente

DICHIARA

Di offrire per il servizio di:

Di possedere le attrezzature, i macchinari e la manodopera necessarie per l’esecuzione del servizio.

Di aver preso visione e di accettare espressamente e senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto.

 

Data………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

 

 

 

 

RELAZIONE SULL’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE

La relazione sull’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate deve contenere:

  1. relazione su precedenti esperienze di attività lavorative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della 381/91 per le cooperative sociali o delle leggi vigenti in materia di collocamento obbligatorio per le imprese.
  2. relazione sulle modalità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
  3. numero delle persone svantaggiate da inserire nel progetto;
  4. personale addetto al recupero sociale e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
  5. progetto personalizzato di reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CONCORSO PER SERVIZIO DI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto della presente gara il servizio di ……………………………………………………….. per tre anni a decorrere dal………………………………..

ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta a Lire ……………………… oltre I.V.A.

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO

Il servizio si intende per il periodo ………………… e scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso di disdetta.

ART. 4 - VARIAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE

Il valore dell’appalto può essere ridotto o aumentato del 20 % da parte del………………………………. ferme restando le condizioni di aggiudicazione senza che l’impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.

 

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La ditta aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

La società aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Codesta amministrazione potrà richiedere alla ditta aggiudicatrice in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l’esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra codesta amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da codesta amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

I lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 4 Legge 381/91 devono essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL applicato (non sono ammesse le borse lavoro).

Codesta amministrazione interdirà la partecipazione della ditta in dolo a nuove gare per un periodo di 4 anni.

 

ART. 6 - MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le imprese che intendono partecipare alla gara di appalto concorso in oggetto dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del………………… di ………………. Via…………….. entro le ore…………………. un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura contenente:

  1. la busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura con inserita la propria migliore offerta, usando lo schema dell’allegato n. 1, per il servizio in appalto alle condizioni di cui al presente capitolato;
  2. la busta contenente gli elaborati progettuali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (soggetti in trattamento psichiatrico, invalidi fisici psichici e sensoriali, minori, carcerati con pene alternative al carcere, tossicodipendenti alcoolisti ecc.) come da schema allegato n…..;
  3. relazione sull’organizzazione del sevizio;
  4. I documenti di cui all’art. 6;

Il recapito del plico potrà avvenire……………………….

ART. 7 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I documenti richiesti per la partecipazione alla gara sono i seguenti:

a)………………………

  1. Certificazioni, abilitazioni, registrazioni in albi previsti da eventuale disciplina del settore di attività oggetto dell’appalto
  2. Copia del capitolato speciale d’appalto sottoscritto per accettazione;
  3. Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dell’impresa fornita mediante idonee dichiarazioni bancarie;
  4. Elenco dei servizi analoghi effettuati presso pubbliche amministrazioni o enti privati negli ultimi tre anni con i relativi importi di fatturato.
  5. Documentazione, per le imprese, di avere ottemperato agli obblighi del collocamento obbligatorio delle persone invalide secondo le leggi vigenti.
  6. Documentazione, per le cooperative sociali, comprovante l’avvenuto adempimento per l’assunzione delle persone svantaggiate come previsto dalla Legge 381/91 allegando copia iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali di tipo "B" o tipo "C" per i Consorzi tra cooperative sociali;

ART. 8 MODALITA’ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato mediante gara d’appalto concorso da espletarsi ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 17.03.1995 n. 157 e art. 5 della legge 8 .11.1991 n. 381, modificato dall'art. 20 comma 4, Legge 06.02.1996, n. 52 aggiudicata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), D.Lgs 17.03.95 n. 157

Una commissione, appositamente nominata , procederà:

- all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione in capo ai soggetti che hanno proposto la propria candidatura rispondendo all’avviso di gara.

- in seduta pubblica, all’apertura delle buste e a redigere il verbale di ammissione alla gara per i soggetti di cui riterrà valide le offerte. Si precisa che sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i legali rappresentanti delle imprese che hanno partecipato alla gara.

- ad esaminare e valutare le offerte ritenute valide secondo i seguenti criteri:

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso. Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula:

punteggio = miglior prezzo x 46

prezzo offerto

L’offerta economica verrà aperta in seduta pubblica dopo l’attribuzione del punteggio tecnico.

farà parte integrante del progetto la relazione sulle modalità progettuali per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate nelle attività lavorative oggetto della gara con particolare riferimento alle figure professionali impiegate.

(rimane sottinteso che, nel caso l’Ente aggiudicatario volesse attribuire un punteggio maggiore all’efficacia del progetto gestionale e all’affidabilità dell’impresa, i suddetti punteggi dovranno essere riparametrati)

ART. 9 - STIPULAZIONE CONTRATTO E RELATIVE SPESE

L’impresa aggiudicataria………..

ART. 10 – PAGAMENTI

Il…………..provvederà al pagamento emettendo i relativi mandati entro 60 giorni del ricevimento della fattura……..

ART. 11 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Il……………………

ART. 12 – PENALITA’

Il…………..……….

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà soggetto a risoluzione nei seguenti casi:

ART. 14 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI – ARBITRATO

Su accordo delle parti la soluzione di eventuali controversie, sorte in fase di esecuzione del contratto, tra ………….. …………………. e l’impresa aggiudicataria, è affidato ad un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dal…………………., da un esperto nominato dall’aggiudicatario ed un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di ………………..con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale.

ART. 15 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto si applicano R.D 2440/1923; R.D. 827/1924, D.Lgs. n.573/1994, D.Lgs. n 157/1995

 

 

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE

AI SENSI DELL’ART. 5 LEGGE 381/91

DELL’ART. 7 PARAGRAFO b) L.R. 16/93

DELL’ART. 5 COMMA 5 L.R. 14/97

L’Ente…………………………. al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell’art. 7 paragrafo b) della L.R. 16/93 per la "fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi", dell’art. 5 comma 5 della L.R. 14/97 e della delibera Regionale n°. ……………..del …………. stipula la presente convenzione con la Cooperativa sociale/ Consorzio (che agisce per conto delle associate)………………………………………….

In data ……………. Tra l’Ente…………….. che di seguito per brevità verrà chiamato……………..

con sede a …..………………… via……………….n. ……. C.f. ……………………. rappresentato

da ………..……………………….. nato a …………….. il …………………….. abilitato alla sottoscrizione del presente atto con ………………………..……………... n. ….. del……………….

E

La cooperativa sociale………………………………. Che di seguito verrà chiamata ……………….

con sede a …………………. via…………………… n°. … c.f. ……………………. Iscritta nella sezione "B"/ "C" al n° …..dell’Albo Regionale delle cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor …...…………………….. nato a …………..… il ………….. e residente a………………… in via………………. Abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

VISTI

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, della Legge 381/91; l’articolo 20 della Legge 52/96, gli articoli. 7, 8, 9, 10 della L.R. 16/93 e l’articolo 7 della L.R. 14/97.

PREMESSO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

………………………………………………………………………………………………… nel rispetto dei criteri previsti dalla D.G.R. n° … del ……….. e delle modalità di cui all’art. 5 della Legge 381/91, all’art. 20 della Legge 52/96 in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi;

SI CONVIENE

A – di affidare alla Cooperativa sociale/Consorzio …………………..con sede a ……………….

Via …………………… n° …. la fornitura dei seguenti beni e servizi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B – La convenzione ha la durata di anni …….. a partire dal ……………fino al ……………….

C – La Cooperativa sociale/Consorzio si impegna:

    1. – ad organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di
    2. svantaggio come previsto dall’art. 4 della Legge 381/91;

    3. ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio ecc.). La cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
    4. - a nominare quale responsabile dello svolgimento delle attività il Sig. …………………..qualifica professionale………………e responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate il Sig………...
    5. - ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell’art. 2 della
    6. Legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;

    7. – a rispettare per il personale impiegato nell’attività e per le persone svantaggiate
    8. inserite tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;

    9. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in

materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

  1. 7. - ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei
  2. casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
  3. 8. - a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l’assunzione di una persona a
  4. tempo pieno, o due a parte time, indicati dall’Ente ed appartenenti alle tipologie indicate dall’art. 4 della Legge 381/91 ogni L. ………………… di lavoro o fornitura per tutta la durata della convenzione;
  5. 9. - a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni
  6. soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa rispettando la Legge 675/96;
  7. 10. - a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio
  8. operativo previsti dagli allegati capitolati tecnici ed esecutivi;
  9. 11. - a trasmettere all’Ente un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al
  10. lavoro contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto
  11. di lavoro (tempo pieno/parte time), la data di assunzione, il numero delle giornate
  12. ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni) ai fini di una
  13. eventuale variazione da apportare al corrispettivo concordato;

D - L’Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei beni e servizi convenzionati il corrispettivo stabilito in L. ………… più I.V.A. da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Annualmente si procederà alla verifica delle giornate retribuite alle persone svantaggiate inserite. La differenza tra le giornate di lavoro utili al termine del periodo considerato e quelle effettuate risultanti dall’elenco di cui al punto 11, comporterà una variazione al corrispettivo di L. …………. A giornata da conguagliare al termine dell’anno successivo e comunque non oltre la scadenza della convenzione;

E - Per ritardati pagamenti l’Ente si impegna a versare alla cooperativa gli interessi di legge;

F – Un referente designato dalla cooperativa ed un rappresentante dell’Ente inviante predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

Le modalità di intervento a favore della persona svantaggiata inserita competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla cooperativa;

G – La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della cooperativa;

- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell’Ente per oltre tre mesi;

- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 %

rispetto a quello previsto;

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

H – Un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell’Ente, un rappresentante della

cooperativa ed un rappresentante del Servizio Cooperazione della Regione Lombardia

dirimerà le controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti;

I - A garanzia della regolare esecuzione dell’attività/fornitura di beni la cooperativa costituirà una cauzione di L. …………… pari al 3 % dell’importo annuo mediante fidejussione rilasciata da idoneo istituto valida per la durata della convenzione che verrà restituita 30 giorni dopo la scadenza;

L - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa;

M - Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

. iscrizione all’Albo Regionale nella sezione "B"/"C";

. elenco operatori;

. elenco volontari;

. capitolato d’appalto tecnico ed esecutivo firmati per accettazione;

. garanzia fidejussoria;

N - L’Ente nomina quale suo referente il Signor………………. a cui la cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale;

Copia della presente convenzione sarà inviata a cura dell’Ente al Servizio Cooperazione della Regione Lombardia.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale/Consorzio Per L’Ente